venerdì, febbraio 27, 2009

Bollettino sindacale del 27-02-09

Stralcio dai notiziari Confsal n.34 e 35-09

 

DECRETO-LEGGE ANTIVIOLENZA

 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2009, il decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009, contenente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Il decreto inserisce nell'ordinamento il reato di stalking, che sanziona  gli episodi di molestie e minacce reiterate prima che possano degenerare in condotte più gravi; le pene vanno da sei mesi a 4 anni, con aggravanti se il reato è commesso da un ex partner o marito o ai danni di soggetti particolarmente deboli. La vittima potrà inoltre rivolgersi al questore che può 'ammonire' il colpevole, ed è previsto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tra le altre novità introdotte, l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere per reati particolarmente gravi (violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, prostituzione minorile e pedopornografia, turismo sessuale), nonché l'esclusione dei benefici dell'affidamento in prova e della semilibertà per i condannati.

 

EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO

 

Consiglio Di Stato, Sez. V - Sentenza 17 febbraio 2009 n. 865

Il consiglio di Stato ha ritenuto  legittimo il provvedimento di esclusione di un soggetto da un concorso pubblico per l'assunzione alle dipendenze della P.A., motivato con riferimento al difetto del possesso del titolo di studio espressamente richiesto dalla lex specialis, nel caso in cui non esista alcuna legge od alcun provvedimento amministrativo a carattere generale che abbia sancito la equipollenza del diploma di laurea richiesto dal bando, con quello effettivamente posseduto dal soggetto escluso dal concorso. Nel caso di specie, l'interessato era in possesso della laurea in matematica con indirizzo numerico, mentre il bando di selezione richiedeva espressamente e alternativamente, ai fini della partecipazione, la laurea in informatica, fisica ed ingegneria informatica. I giudici amministrativi hanno precisato che, in materia di concorsi finalizzati all'accesso a posti di pubblico impiego, la esclusione del candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, non è normalmente provvedimento che consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori; di guisa che non è configurabile di norma un autonomo incombente partecipativo a carico della amministrazione procedente. Da tanto discende che nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento può profilarsi, ex art. 7 L. 241/90, in relazione alla esclusione di un soggetto dalla selezione pubblica per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo.

 

LA FALCRI ADERISCE ALLA CONFSAL

 

Il Segretario Generale della Confsal ha partecipato ai lavori del Consiglio Nazionale della FALCRI – Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani – tenutosi a Peschiera del Garda.

All'ordine del giorno anche l'adesione alla Confsal che è avvenuta con voto unanime del Consiglio Nazionale.

Si riporta, di seguito, il Comunicato Stampa congiunto diramato ieri, 25 febbraio, al termine dei lavori:

 

LA FALCRI, SINDACATO AUTONOMO DEI BANCARI,

ENTRA NELLA CONFSAL

 

Peschiera del Garda, 25 febbraio. E' arrivata al termine della tre giorni del Consiglio nazionale della Falcri – lo storico sindacato autonomo presente da 60 anni nel mondo del credito – la notizia dell'adesione alla Confsal, la maggiore confederazione italiana dei sindacati autonomi e la quarta in assoluto.

 "I problemi del mondo del lavoro sono ormai trasversali e non vanno affrontati in un'ottica ristretta e settoriale - ha dichiarato il segretario generale Falcri, Aleardo Pelacchi -. Questa consapevolezza ci ha portato ad aderire alla Confsal con cui condividiamo obiettivi e valori, in primis la difesa dell'autonomia sindacale, condizione essenziale per un serio impegno dalla parte dei lavoratori".

"In questo momento di crisi, è il mondo del lavoro – ha proseguito Pelacchi - a correre il rischio di pagare, ancora una volta, il prezzo più alto in termini di tagli alle retribuzioni, licenziamenti, cassa integrazione, scarsa e precaria occupazione per i giovani. Nel settore del credito, il prezzo per i lavoratori sarebbe ancora più alto perché particolarmente ingiusto, data la responsabilità pesantissima proprio dei vertici del settore".

Marco Paolo Nigi, segretario generale Confsal, ha dichiarato: "La nostra alleanza poggia su valori saldi: l'autonomia sindacale, la dignità del lavoratori che rappresentiamo, il rispetto per i nostri interlocutori, la trasparenza dei dati sui nostri iscritti. Sono parole dette molto spesso, ma per noi, che non ci appoggiamo né a ideologie né a partiti, e tanto meno a compagnie di giro politico-mediatiche, sono il fondamento stesso dell'esperienza. Ci aspetta una grande sfida: il sindacato o sarà autonomo o, nel giro di poco tempo, non sarà. Quantomeno non sarà più sindacato".

Con l'adesione della Falcri (più di 20.000 iscritti e firmataria dei relativi contratti di comparto) la Confsal si rafforza sia per rappresentatività sia per prestigio, in particolare nel settore bancario dove conta anche la Falbi-Confsal, sindacato maggioritario in Banca d'Italia. .(Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»

giovedì, febbraio 26, 2009

BOLLETTINO SINDACALE del 25-febbraio-2009

DDL BRUNETTA: E' LEGGE

 

Il disegno di legge A/S 847, dopo essere stato approvato dalla Camera (A/C 2031) con modificazioni del testo originale, è tornato al Senato per la definitiva approvazione, avvenuta questa mattina con 154 voti favorevoli e uno contrario e con l'astensione dell'opposizione.

Avevamo dato conto delle importanti novità introdotte dal DDL nell'ambito sia della contrattazione che del lavoro pubblico, in precedenti comunicati della Federazione Confsal-Unsa ai quali si rimanda (vedi sito internet www.confsal-unsa.it i n. 51 del 16.02.09; n. 43 del 10.02.09; n. 7 del 9.01.09; n. 245 del 26.11.089.

Nei prossimi due mesi, il tempo necessario secondo le previsioni del Ministro Brunetta, saranno emanati i decreti attuativi per realizzare la riforma della Pubblica Amministrazione contenuta nella norma, che si riferisce alla modifica dei rapporti tra norme di legge e norme derivate dalla contrattazione, alla riforma dell'Aran, all'istituzione di un'autorità per la valutazione dell'efficienza della P.A., alla dirigenza, ai doveri dei dipendenti pubblici, ecc. (Il Segretario Generale Renato Plaja)

 

 

GARANTITA  PENSIONE MINIMA IN CASO DI CONGUAGLIO FISCALE

 

Con nota operativa n.4 del 5/2/09  l'INPDAP ha comunicato che dal 2008, nel caso di conguaglio fiscale a debito del pensionato e, qualunque sia la somma da trattenere, la pensione erogata non potrà essere mai inferiore ad €.458,20, e cioè alla pensione minima.

Questa nuova procedura si è resa necessaria in quanto fino ad ora molti pensionati, in sede di conguaglio fiscale passivo, si erano visti decurtare l'intera pensione per una o più mensilità, lasciando l'ignaro pensionato senza alcun sostentamento economico. È recente il caso di una pensionata che si è vista attribuire una pensione di soli 2 €.

In pratica, con la suddetta nuova procedura, l'INPDAP, in caso di conguaglio fiscale a carico del pensionato, potrà prelevare solo le somme che eccedono la pensione minima di €.458,20, per tutti i mesi necessari ad estinguere il debito fiscale.

La rateizzazione sarà effettuata da Marzo a Dicembre 2009 con la maggiorazione degli interessi dello 0,50% al mese.

L'INPDAP, qualora il debito fiscale non si estingua entro Dicembre 2009, si riserva di richiedere al pensionato il saldo entro il 15 gennaio 2010.

Se, però, il pensionato percepisce una pensione inferiore a quella minima, ed è il caso di circa 4 mila pensionati, l'INPDAP tratterrà un quinto di detta pensione, rateizzando sempre la somma dovuta con gli interessi mensili dello 0,50% .

Nel caso in cui intervenga la cessazione della corresponsione della pensione sulla quale la rateizzazione è ancora in corso, il debito residuo sarà comunicato agli eredi, i quali saranno chiamati ad estinguerlo entro il 15 gennaio 2010. (Il Segretario Generale Renato Plaja)

 

 

Dal notiziario Confsal n. 33-2009 del 23.02.2009:

 

NOTIZIE DALLA CESI

 

Giovedì 19 febbraio si è tenuta a Lussemburgo la prima riunione della Presidenza della CESI – Confederazione Europea dei Sindacati Indipendenti – dopo la celebrazione del 5° Congresso svoltosi a Bruxelles nei giorni 1 e 2 dicembre 2008.

Per la Confsal ha partecipato alla riunione il Segretario Generale nella sua qualità di Vicepresidente.

All'ordine del giorno, in particolare, i rapporti dei Presidenti e del Segretario Generale sull'attuale momento politico-sindacale. Nei rapporti in questione sono state analizzate le problematiche connesse con la crisi economico-finanziaria ed i riflessi negativi della stessa sul lavoro e sui lavoratori.

La Presidenza ha, inoltre, approvato il bilancio consuntivo 2008 ed ha preso atto dei progressi registrati dal gruppo di lavoro sulla revisione dei regolamenti interni della CESI. A latere dei lavori, la Presidenza ha, inoltre, partecipato alla riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Europa: ha eletto il nuovo Presidente, ha apprezzato le relazioni sui programmi operativi 2009 e 2010, ha approvato i bilanci 2008 (consuntivo) e 2009 (preventivo).(Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»

venerdì, febbraio 20, 2009

comunicato n. 11/09

ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE:

PREVALE L' ASTENSIONISMO!

 

 

L'impegno che ci siamo assunti nell'appena conclusa campagna elettorale del Consiglio Superiore, era quello di invitare i lavoratori ad astenersi dal voto, quale segno di protesta contro le politiche nefaste dei sindacati confederali, sindacati pseudo - autonomi e quelli cosiddetti di ultrasinistra, che per anni si sono serviti della fiducia dei lavoratori per il raggiungimento di scopi politici e logiche di potere.

Infatti, il primo elemento che è emerso da quest'ultima tornata elettorale è l'altissima percentuale di astensionismo che trova forte motivazione non solo nell'invito da noi rivolto, ma soprattutto nella completa sfiducia verso i sindacati confederali che operano all'interno del MiBAC, i quali nel corso di questi anni hanno prodotto una serie di guasti indescrivibili che hanno mortificato e privato di dignità i lavoratori, dal momento che non si è mai addivenuti ad una vera e propria perequazione in busta paga, ad una reale e sostenibile riqualificazione per tutti, ad un effettivo incremento delle risorse finanziarie del salario accessorio, nonché alla completa salvaguardia delle attività proprie del Dicastero, contro le privatizzazioni ed esternalizzazioni selvagge.

Ringraziamo pertanto chi ha inteso seguire la nostra linea politica di astensionismo strategico.

Il non voto ha fatto, in quest'occasione, più clamore del voto stesso. Ciò significa che ancora una volta il nostro sindacato ha visto bene e non si è mischiato nelle logiche di spartizione e di potere del Palazzo, ma semplicemente ha voluto dare un rapporto di continuità alla lotta per i diritti dei lavoratori e il rafforzamento della democrazia sindacale.

                                                                    

                                     

giovedì, febbraio 19, 2009

COMUNICATO N. 09/09

Richiesta di pagamento delle differenze retributive a seguito dello svolgimento di Mansioni Superiori.

 

Rivendicazione sindacale da parte dei Lavoratori aventi diritto e apertura del contenzioso con l'Amministrazione  

 

 

Abbiamo ricevuto delle richieste da parte di alcuni lavoratori circa l'iniziativa ultimamente attivata in ambito sindacale per il pagamento delle differenze  retributive. Infatti, secondo gli attuali orientamenti giurisprudenziali, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione  a più riprese  si  è occupata nell'ambito del pubblico impiego del diritto alle differenze retributive in caso di esercizio di mansioni superiori. I giudici fanno richiamo espressamente all'art. 36 della Carta fondamentale, uniformandosi alla giurisprudenza costituzionale.

Secondo la Corte - come si evince anche dal DLgs n. 29 del 1993 art. 56 c. 6, nel testo, sostituito dal DLgs n. 80 del 1998, art. 25, e successivamente modificato dal DLgs n. 387 del 1998 art. 15 ora riprodotto nel DLgs n. 165 del 2001 art. 52 - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; detto principio deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza.

La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, ritenuto direttamente applicabile al rapporto di pubblico impiego i principi dettati dall'art. 36 Cost., specificando che detta norma "determina l'obbligo di integrare il trattamento economico del dipendente nella misura della quantità del lavoro effettivamente prestato" a prescindere dalla eventuale irregolarità dell'atto o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori (Corte cost., 23 febbraio 1989, n. 57; Corte cost., Ord. 26 luglio 1988, n. 908).

Il giudice delle leggi ha, altresì, precisato che "il principio dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante pubblico concorso non è incompatibile con il diritto dell'impiegato, assegnato a mansioni superiori alla sua qualifica, di percepire il trattamento economico della qualifica corrispondente, giusta il principio di equa retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.) " (Corte cost., 27 maggio 1992, n. 236); inoltre, il mantenere da parte della pubblica amministrazione l'impiegato a mansioni superiori, oltre i limiti prefissati per legge, determina una mera illegalità, che però non priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto - ai sensi dell'art. 2126 c.c. e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost. - perché non può ravvisarsi, nella violazione della mera ristretta legalità, quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento" e che, alla stregua della citata norma codicistica, porta alla negazione di ogni tutela del lavoratore (Corte cost., 19 giugno 1990, n. 296).

Va da se quindi, che nei casi di svolgimento di mansioni superiori, così come è emerso nel corso dei processi di riqualificazione, all'interno del MiBAC, sia per i passaggi interni alle aree che per quelli tra le aree, tali mansioni, sono state realmente certificate dai capi degli istituti che hanno dovuto, come di norma garantire il buon funzionamento degli Uffici anche in caso di mancanza delle rispettive figure professionali idonee, e quindi hanno dovuto fronteggiare la carenza di organici con l'impiego di lavoratori in mansioni  superiori. Successivamente nell'ambito dei processi di riqualificazione hanno suffragato tale utilizzo di detto personale con il rilascio di attestati e dichiarazioni aventi valore probatorio, ove era ben specificato lo svolgimento delle mansioni superiori. Gli interessati hanno successivamente sottoposto  tali attestati alle Commissioni esaminatrici, che di fatto li hanno regolarmente confermati.

Poiché riteniamo che si possa chiedere il pagamento delle differenze retributive con gli interessi legali e la contestuale rivalutazione monetaria, anche in base alla recente sentenza n. 23741 del 17.09.2008 della Cassazione, Sezione Lavoro, che per altro prevede che: " In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 52 del Dlgs n. 165/2001 - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; detto principio deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato.

Pertanto, anche se non è possibile fare un calcolo preciso degli importi per le differenze retributive con gli interessi e rivalutazione monetaria,  spettanti al personale interessato rispetto al periodo di riferimento 1996 al 2007 si riporta una apposita tabella indicativa:

 

POSIZIONI ECONOMICHE

IMPORTI CON INTERESSI E RIVALUTAZIONE  MONETARIA

Dalla posiz econ A a B1

€ 6945,00

Dalla posiz econ B1 a B2

€ 8819.00

Dalla posiz econ B2 a B3

€ 9392,00

Dalla posiz econ B3 a C1

€ 10.308,00

Dalla posiz econ C2 a C2

€ 10.978,00

Dalla posiz econ C2  a C3

€ 12.841,00

 

Tali importi potranno essere ricalcolati in riferimento ai singoli periodi relativi allo svolgimento delle mansioni superiori. La tabella di cui sopra costituisce una prima indicazione dal momento che andrà integrata anche con le retribuzioni previste per il biennio 2008/2009.

I lavoratori interessati a tale iniziativa sindacale potranno rivendicare le differenze retributive con gli interessi e la rivalutazione monetaria, inviando il modello in allegato per il tramite dell'Ufficio di appartenenza.

In merito al contenzioso in atto e alla complessa procedura che si andrà ad istaurare, il Coordinamento Nazionale si attiverà presso l'Amministrazione Centrale affinché il tutto venga discusso al Tavolo di contrattazione nazionale e nel contempo solleciterà  l'azione di autotutela a riguardo.

                                                           IL COORDINAMENTO NAZIONALE

SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

 

 

Al Capo d'Istituto

____________________________________________

____________________________________________

                                                    __________________

 

Al Direttore Generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali

Via del Collegio Romano 27

00186 Roma

                                                                                     

OGGETTO: Corresponsione  differenze retributive per svolgimento di  Mansioni Superiori.

 

Il sottoscritto_______________________________, nato a____________________________________, il ____/____/____, dipendente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attualmente inquadrato nell'Area_____, Posizione Economica________, Profilo Professionale__________________, in servizio presso_______________________

 

CONSIDERATO

 

che nel periodo intercorrente tra il ____/____/____ ed il ____/____/____, sebbene inquadrato nell'Area ____, Posizione Economica____, Profilo Professionale_______________, Il sottoscritto ha svolto in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale mansioni superiori riferibili all'Area ___, Posizione Economica ___, come risulta dalla certificazione e/o attestazione, rilasciata dal Capo d'Istituto, in data _________________.

 

RILEVA

 

a)       che l'art. 52, 2° comma, D. Lgs. 165/2001, prevede la possibilità di assegnare mansioni superiori solo: a) per sopperire ai casi di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici e b) per la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza;

b)       che l'art.52, 3° comma, D. Lgs. 165/2001, pur sanzionando con la nullità l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori al di fuori dei casi previsti dal secondo comma, dispone comunque  che al lavoratore sia "corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore";

c)       che la stessa giurisprudenza ha costantemente riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive in questione, come confermato anche dalla recente sentenza n. 23741 del 17.09.2008 della Cassazione, Sezione Lavoro, secondo cui: "In materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dall'art. 52 del Dlgs n. 165/2001 - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; detto principio deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza.".

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto_________________________________________ rivolge espressa e formale richiesta, da valere a tutti gli effetti di legge, di determinazione e conseguente corresponsione delle differenze retributive maturate nel periodo in premessa indicato, in conseguenza delle mansioni superiori svolte, come certificate dal Capo di Istituto. Con interessi e rivalutazione sino all'effettivo ed integrale pagamento.

A tal proposito si chiede altresì di conoscere a norma della legge 241/90 il responsabile del procedimento nonché di rispettare i termini per la risposta.

 

 

Data ________________________                                                                           Firma_____________________

 

 

P.S. Si raccomanda l'inoltro al Ministero tramite l'Amministrazione di appartenenza

 

mercoledì, febbraio 18, 2009

DALLA BUSTA PAGA DI FEBBRAIO,
GLI AUMENTI CONTRATTUALI
2008/2009
A SEGUITO DELL’ACCORDO FIRMATO IL 23 GENNAIO 2009
grazie Brunetta…

Questi gli importi lordi, relativi all’aumento di stipendio, che verranno corrisposti mensilmente e stabilmente in Busta paga dal 1° febbraio 2009:

Ispettore Generale R.E. € 112,63
Direttore di Divisione R.E. € 104,68
C3 super / III - F5 € 96,50
C3 / III - F4 € 89,45
C2 / III - F3 € 81,52
C1 super / III - F2 € 78,08
C1 / III - F1 € 75,39
B3 / II - F3 EX atm 50% € 35,05
B3 super / II - F4 € 73,22
B3 / II - F3 € 70,09
B2 / II - F2 € 64,94
B1 / II - F1 € 61,75
A1 super / I - F2 € 60,57
A1 / I - F1 € 58,47

Il dibattito è aperto e, con l'occasione, si inviano cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE

BOLLETTINO SINDACALE del 18-febbraio-2009

Dal notiziario Confsal n. 31 del 17.02.2009:

NOTIZIE DAL GOVERNO

1) ACCORDO GOVERNO-REGIONI PER GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Il 13 febbraio 2009 si è tenuta a Palazzo Chigi la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, con la partecipazione dei Ministri dei Rapporti con le Regioni, Raffalele Fitto, dell'Economia, Giulio Tremonti, e del Welfare, Maurizio Sacconi, dedicata in particolare all'accordo raggiunto tra Governo e Regioni in materia di sostegno al reddito e di politica attiva del lavoro nel biennio 2009-2010. Si tratta di un accordo complessivo di 8 miliardi, dei quali 2,65 miliardi dal Fondo Sociale Europeo regionale e 5,35 miliardi a carico dello Stato. Il documento sarà ora firmato nella prossima riunione della Conferenza Stato-Regioni e inviato successivamente a Bruxelles per il vaglio da parte della Commissione Europea. "Abbiamo coordinato e condiviso - ha detto il Ministro Fitto - un percorso che entro quindici giorni porterà alla delibera del CIPE che assegnerà le risorse FAS rispetto ai singoli programmi regionali". L'accordo quadro sarà poi monitorato costantemente, in quanto, su un tema del genere, la domanda sarà diversificata per Regioni, per cui non è possibile anticipare soluzioni e numeri relativi ad ogni singola realtà.

2) ABUSO SUI MINORI: IL GOVERNO RATIFICA CONVENZIONE E INASPRISCE LE PENE

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, e il Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna, hanno presentato il 13 febbraio 2009, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi, lo schema del disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale", adottata a Lanzarote (Spagna) il 25 ottobre 2007. Lo schema del DdL recepisce le disposizioni della Convenzione che non trovano riscontro nel nostro ordinamento. Le maggiori novità riguardano: l'integrazione del reato di atti sessuali commessi su minorenni con la punizione dei soggetti che abusino della loro autorità o influenza sul minore anche quando questi abbia superato i sedici anni d'età; l'integrazione del reato di prostituzione minorile, per cui "è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto"; l'introduzione del reato di adescamento dei minori a scopi sessuali, per cui "chiunque, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro, è punito con la reclusione da uno a tre anni"; la confisca dei patrimoni delle associazioni criminali che si dedicano ai reati in esame; la subordinazione della concessione dei benefici penitenziari, quando possibili, alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione.

3) GUIDA ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I DISABILI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili. In base all'attuale normativa, le principale agevolazioni riguardano: figli a carico,veicoli, sussidi tecnici e informatici, spese sanitarie, assistenza personale, abbattimento barriere architettoniche. Le agevolazioni riguardanti Iva, Irpef, bollo auto e imposta sui passaggi di proprietà sono fruibili di norma anche da parte dei familiari del disabile, quando il disabile stesso sia da considerare a carico in base al proprio reddito personale complessivo. Fanno eccezione i casi specifici previsti dalla normativa e indicati in dettaglio dalla Guida. Da ricordare che nell'anno 2009, in base al decreto legge 185/2008, convertito nella L. 2/2009 (misure anticrisi), è previsto un bonus per le famiglie a basso reddito, è possibile, cioè, usufruire di un beneficio nella misura di 1.000 euro se nel nucleo familiare vi sono figli a carico del richiedente portatori di handicap, riconosciuto come tale ai sensi della legge 104 del 1992 e il reddito complessivo familiare non è superiore ad euro 35.000.00. Per i contribuenti con disabilità che non possono recarsi presso gli sportelli, l'Agenzia delle entrate ha attivato un servizio di assistenza fiscale domiciliare da parte di funzionari qualificati. Per usufruirne è possibile rivolgersi alle Associazioni che operano nel settore, ai servizi sociali degli enti locali, ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell'Agenzia. Informazioni e chiarimenti si possono avere rivolgendosi ai centri di assistenza telefonica, al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle alle 17, il sabato dalle 9 alle 13, oppure agli sportelli degli Uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, è sul sito www.agenziaentrate.gov.it è on line una sezione apposita. (http://www.governo.it/ – Newsletter Anno X n. 7 del 17 febbraio 2009) (ll Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»

RICORSO PER RICONOSCIMENTO DEL 18% SULL'IIS DELLO STIPENDIO TABELLARE

Si riporta, qui di seguito, la nota azione n.45 pervenuta il 17/2709 dalla Confsal ed avente il seguente oggetto:

"Oggetto: Azione n. 45 - Ricorso Corte dei Conti per i dipendenti dei comparti:

- Ministeri

- Enti locali

- Amministrazioni autonome dello Stato (Vigili del Fuoco)

- Enti pubblici non economici

- Presidenza del consiglio dei ministri

- Sanità

- Università

- Agenzie Fiscali

- Afam

cessati dal servizio con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 per la ricomprensione nella base pensionabile, ai fini della applicazione della maggiorazione del 18%, dell'importo corrispondente alla indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio

Come è noto, i contratti collettivi relativi al quadriennio 2002-2005 hanno previsto il conglobamento, a far data dal 1° gennaio 2003, della indennità integrativa speciale nella retribuzione.

In virtù di tali disposizioni collettive la indennità integrativa speciale ha cessato di essere corrisposta come singola voce.

Ora, nonostante il predetto conglobamento, la maggiorazione del 18% della base pensionabile prevista dall'art. 43 del DPR n. 1092 del 1973, come sostituito dall'art. 15 della legge n. 177 del 1976, ha continuato ad essere applicata, scorporando dall'ultimo stipendio l'importo corrispondente alla I.I.S. conglobata.

Le amministrazioni e l'Inpdap ritengono, infatti, che alla applicazione della maggiorazione del 18% sull'importo dell'ultimo stipendio comprensivo della indennità integrativa speciale conglobata, farebbe ostacolo il disposto del citato art. 43 del D.P.R. n. 1092/1973, il quale non ricomprende l'IIS tra gli emolumenti rientranti nella base pensionabile.

Ciò alla luce del principio di "tipicità", in virtù del quale sarebbero pensionabili unicamente gli emolumenti ritenuti tali da una norma di legge.

Ciò premesso, anche alla luce dell'orientamento espresso da talune sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti con riferimento ad altre categorie di dipendenti pubblici, può ipotizzarsi la proposizione di un ricorso al giudice delle pensioni per ottenere il ricalcolo della quota "A" della pensione, applicando la maggiorazione del 18% sulla intera voce stipendio, comprensiva dell'indennità integrativa speciale.

L'intervenuto conglobamento della predetta indennità nello stipendio, infatti, ha fatto sì che essa abbia perduto la sua natura di elemento distinto della retribuzione.

Al riguardo, si rappresenta che la circostanza che taluni contratti collettivi espressamente prevedano che il conglobamento di tale indennità non modificherebbe le modalità di determinazione della base di calcolo della pensione, non appare ostativa della proposizione del ricorso.

Va infatti osservato che se spetta alla contrattazione collettiva determinare la struttura della retribuzione dei dipendenti pubblici, le conseguenze derivanti sul piano previdenziale sono sottratte alla autonomia collettiva.

Il ricorso è proponibile da tutti i dipendenti dei comparti indicati in oggetto, cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 2003. Il ricorso andrà proposto dinanzi alla Corte dei conti regionale competente in relazione al luogo di residenza del pensionato.

Naturalmente, l'azione giudiziaria da intraprendere comporterà dei costi; pur intendendo contenere gli stessi al minimo, l'Ufficio Legale Centrale ha fissato – per coloro che fossero interessati – come equo contributo, un rimborso spese pari a €. 100,00 per gli iscritti e di € 250,00 per i non iscritti (di cui 50%= € 50 Segreteria Provinciale e 50%= € 50 Segreteria Nazionale CONFSAL). Pertanto dovrà essere inviato a questa Segreteria l'importo di 50 euro.

Il versamento potrà anche avvenire tramite assegno o bonifico bancario intestato a:

Confsal Segreteria Generale

UNICREDIT BANCA di Roma- Viale di Trastevere n. 92 –00153 ROMA

IT 74 F 03002 05319 000400214491

Si confida, ovviamente, in una Vostra fattiva collaborazione onde pubblicizzare adeguatamente la suddetta iniziativa e così in una corretta e sollecita comunicazione da parte Vostra delle adesioni raccolte.

Successivamente, sarà nostra cura inviare la diffida e lo schema di ricorso.

Si ringrazia per la collaborazione.

All.ti. 1) Scheda di adesione. (ll Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»

AZIONE N. 45

SCHEDA DI ADESIONE

Ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18% anche sull'IIS ormai conglobata nello stipendio tabellare.-

(Federazione _______________________)

Il sottoscritto

COGNOME_______________________________

NOME___________________________________

INDIRIZZO______________________________

TELEFONO_______________________________

E-MAIL__________________________________

Cessato dal servizio in data __________________

delega l'associazione sindacale Confsal ad assisterlo nella vertenza diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla maggiorazione del 18% anche sull'IIS ormai conglobata nello stipendio tabellare, impegnandosi a versare la somma di € 100,00 all' O.S. quale equo contributo da ripartirsi secondo convenzione (50% Segreteria provinciale – 50% Segreteria Generale).

Luogo e data

FIRMA

__________________

Autorizza l'O.S. e l'ufficio legale nazionale e la Segreteria generale al trattamento dei dati personali ai sensi della legge di tutela della privacy.

Luogo e data

FIRMA

________________________

martedì, febbraio 17, 2009

BOLLETTINO SINDACALE del 17-febbraio-2009

Dal notiziario Confsal 29 /2009

UTILIZZAZIONE GRADUATORIE DI CONCORSO

Consiglio Di Stato, Sez. vi - Sentenza 13 febbraio 2009 n. 793

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63, 1° comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, una controversia nella quale viene in rilievo non già la contestazione di una determinazione della P.A. di bandire un nuovo concorso per la copertura dei posti rimasti vacanti, ma semplicemente la contestazione dei soggetti risultati idonei in graduatoria, avanzata nei confronti della determinazione dell'Amministrazione di denegare e/o escludere lo scorrimento della graduatoria medesima, a fronte di specifiche richieste degli interessati.

DIRITTO DI ACCESSO

Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 9 febbraio 2009 n. 736

E' legittimo il provvedimento con il quale è stata respinta una istanza presentata da una impresa tendente ad ottenere la visione e l'estrazione di copia delle dichiarazioni rese da un proprio dipendente, in occasione di una visita ispettiva effettuata dall'Ispettorato del lavoro, motivato con riferimento al fatto che gli articoli 2 e 3 del D.M. 4 novembre 1994, n. 757 (Regolamento concernente le categorie di documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto di accesso), esplicitamente precludono l'accesso ai documenti la cui conoscenza possa essere causa di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell'istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell'Amministrazione – nei termini di cui all'art. 22 della citata legge n. 241/90con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti "individuati o facilmente individuabili"…che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza" (art. 22 cit., comma 1, lettera c); il successivo articolo 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al sesto comma casi di possibile sottrazione all'accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a "documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti a cui si riferiscono"). L'art. 20, comma 7, L. n. 241/90 (come successivamente modificato tra il 2001 e il 2005 dall'art. 22 L. n. 45/01, dall'art. 176, c. 1, D.Lgs. n. 196/03 e dall'art. 16 L. n. 15/05) specifica con molta chiarezza come non bastano esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti contenenti "dati sensibili e giudiziari".

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

CON REQUISITI RIDOTTI

Il 31 marzo 2009 scade il termine di presentazione delle domande che i lavoratori stagionali o occasionali devono inoltrare per ottenere l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

L'indennità è riconosciuta a condizione che il lavoratore abbia prestato almeno 78 giorni (di calendario) di attività lavorativa nel 2008 e abbia anche un solo contributo precedente al gennaio 2007. Sono validi anche i periodi di malattia, ferie, ecc., fruiti durante il rapporto di lavoro. Non è però valido - ai fini del biennio di anzianità assicurativa – il lavoro da apprendista.

L'indennità spetta nella misura del 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e il 40% per i giorni successivi.

Il modulo di richiesta dell'indennità e della dichiarazione che il datore di lavoro deve rilasciare sono disponibili sul sito internet dell'INPS sotto la voce moduli.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle sedi del nostro Patronato.

Prof.Marco Paolo Nigi

D.D.L. BRUNETTA - PASSA AL SENATO PER L'ESAME DEFINITIVO

40 ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO E SI VA IN PENSIONE !!

L'A/C 2031, d.d.l.( c.d. Brunetta) sulla delega per l'ottimizzazione della produttività e del lavoro nella P.A., approvato dall'aula l'11 febbraio scorso, passa ora al Senato in seconda e definitiva lettura, se non interverranno nuove modifiche.

L'emendamento approvato, d'iniziativa del Partito Democratico alla Camera, prevede le seguenti modifiche:

· l'originario art. 5 del citato A/C 2031, modificativo dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/08, convertito nella legge 133/08, prevedeva il collocamento in pensione dei dipendenti pubblici dei comparti e delle aree della dirigenza al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni di contribuzione, quindi comprensiva dei periodi riscattati, come ad esempio corsi di laurea, servizi militari, riscatti di lavoro svolto nel settore privato, ecc.;

· la modifica introdotta dall'emendamento approvato al citato art. 5 dell'A.C. 2031 prevede ora il collocamento in pensione dei dipendenti pubblici al compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni, escludendo,pertanto, i periodi riscattati sopra indicati.

Con questo emendamento quindi si è di fatto prolungata la permanenza in servizio del personale interessato pari ai periodi eventualmente interessati da riscatti.

Per fare un esempio pratico: chi ha 36 anni di servizio effettivo e quattro anni di riscatto laurea (pari a 40 anni contributivi) con la prima versione sarebbe stato collocato subito in pensione, con la modifica introdotta, invece, avendo solo 36 anni di anzianità di servizio effettivo, potrà essere collocato in pensione solo fra quattro anni, utili per raggiungere i 40 anni, in quanto i quattro anni di riscatto laurea non rientrano più nel calcolo.

Si tenga conto che la norma interessa tutto il personale rientrante nella Decreto legislativo 165/2001, art. 1, comma 2 ( escluso quindi il personale disciplinato per legge – magistrati, professori universitari, ecc.) e consente all'Amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro dando un preavviso di sei mesi al compimento dell'anzianità di 40 anni di servizio effettivo.

Sarà necessario attendere il DPCM che dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione della nuova norma nei confronti dei dipendenti del comparto sicurezza, esteri e difesa per le peculiari disposizione che disciplinano i rispettivi ordinamenti.

Si assicura infine, che questo emendamento non riguarda l'attuale disciplina in materia di trattamenti pensionistici previdenziali che continuano ad applicarsi in base al raggiungimento del requisito unificato (età+anzianità) ed alle finestre programmate di uscite annuali, lasciando quindi inalterato il diritto del pubblico dipendente di scegliere quando andare in pensione.

DIRIGENTI – RESPONSABILITA'

Un altro emendamento all'art.5, presentato dal gruppo U.D.C. della Camera ed approvato, interviene sulla natura del dirigente pubblico nel senso che lo stesso non agisce nella veste di datore di lavoro pubblico ma si limita ad esercitare i poteri del datore di lavoro.

SISTEMI DI VALUTAZIONE – NUOVA AUTHORITY

Si tratta di un nuovo organismo che avrà il compito di coordinamento e supervisione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici dei comparti e delle aree della dirigenza.

Viene in altri termini ripristinato il vecchio giudizio dato, allora, dal capo ufficio utile per la progressione in carriera e l'attribuzione dei c.d. premi in deroga.

Ora,invece, saranno valutati da un organismo terzo e definiti premi di produttività, non più distribuiti a pioggia con il rischio, in caso di insufficiente rendimento, di sanzioni che possono giungere anche al licenziamento.

Le risorse economiche previste per l'istituzione del citato organismo sono state ridotte del 50%: da 8 a 4 milioni di euro.

CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO per i pubblici dipendenti

Si inserisce con una norma legislativa l'obbligo, già previsto sul piano regolamentare e quindi facoltativa, di indossare un cartellino identificativo o di esporre sulla propria scrivania una targhetta di riconoscimento con proprio nome e cognome.

Fanno eccezione a questa regola solo alcune categorie da esplicitare.

VICE DIRIGENZA – ARRIVEDERCI ALLA SUA ISTITUZIONE

Resta confermato che la istituzione della Vice dirigenza possa essere prevista solo in sede di contrattazione collettiva di comparto e che il personale interessato, in possesso dei requisiti previsti, potrà esserne destinatario solo dopo la sua istituzione.

Per i commenti si rinvia alle analisi riportate nei precedenti comunicati.

Si resta in attesa della definizione dell'iter legislativo per affrontare organicamente tutte le novità introdotte dal disegno di legge delega.

Renato Plaja