venerdì, ottobre 31, 2008

REVOCA SCIOPERO COMPARTI MINISTERI E PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Si riporta, qui di seguito, il comunicato stampa diramato ieri 30 ottobre 2008 da questa Federazione Confsal-Unsa:

" COMUNICATO STAMPA

LA CONFSAL HA ADERITO IN DATA ODIERNA AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA GOVERNO E OO.SS. SUL "RINNOVO CONTRATTUALE DEL PUBBLICO IMPIEGO 2008/2009" AVENDO IL GOVERNO RECUPERATO I TAGLI SUI FONDI UNICI DI AMMINISTRAZIONE E SPECIALI CHE ERANO STATI TOLTI CON LA LEGGE 133-08.

LA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA, PER I COMPARTI MINISTERI E PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, HA CONSEGUENTEMENTE PROCEDUTO ALLA REVOCA DELLO SCIOPERO PROCLAMATO PER I GIORNI 3 (CENTRO), 7(NORD) E 14 (SUD E ISOLE) NOVEMBRE 2008 .

IL MINISTRO BRUNETTA SI E' ALTRESI' IMPEGNATO A FARE ESTENDERE LA LEGGE SULLA DEFISCALIZZAZIONE DEGLI STRAORDINARI ANCHE AL PUBBLICO IMPIEGO, ALLORCHE' A FINE DICEMBRE SARA' VALUTATA L'OPPORTUNITA' DI TRASFORMARE IL PROVVEDIMENTO ATTUALMENTE PROVVISORIO IN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO A REGIME. "

Cordialità e saluti

IL SEGRETARIO GENERALE

Renato Plaja

giovedì, ottobre 30, 2008

Permessi per portatori di handicap in situazione di gravità. Vediamo come cambia la legge 104/92 con il ddl 1441-quater-a approvato alla Camera.

Il Disegno di Legge 1441-quater A, licenziato ieri dalla Camera dei Deputati, denominato "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", contiene al suo interno l'art. 39-quinquies afferente la "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi".

In essa sono elencati i princìpi e i criteri direttivi che i decreti legislativi adottati dal Governo dovranno contenere per il riordino della disciplina.

Tra gli emendamenti presentati vi è il 39-quinquies.0100 presentato dal Governo che va a modificare l'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Vediamolo nel dettaglio. Le modifiche alla L. 104/92 riportate di seguito sono comprensive dei subemendamenti approvati alla Camera. (I subemendamenti approvati sono riportati in corsivo).

L'originario comma 3 dell'art. 33 della L. 104/92, che riportiamo integralmente:

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

è stato sostituito con il seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque (subemendamento 0. 39-quinquies. 0100. 202 approvato) anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.»;

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. (inserito successivamente con l'approvazione del subemendamento 0. 39-quinquies. 0100. 203.

Le modifiche quindi sono le seguenti:

- inserimento esplicito del coniuge che può usufruire dei permessi;

- la persona con handicap in situazione di gravità può essere il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado;

- il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente, ovvero può essere riconosciuto, alternativamente, al padre o alla madre, per assistere il figlio disabile.

Il comma 5 dello stesso articolo viene così rimodulato (si riporta in neretto la parte modificata):

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Trattasi di una norma che riguarda sia il pubblico che il privato, pertanto la locuzione "ove possibile" è auspicabile che sia interpretata non restrittivamente, come è avvenuto fino ad ora, dove nelle fasi applicazione alcune amministrazioni, ivi comprese le Agenzie Fiscali, lo hanno applicato con gli stessi criteri della mobilità.

Al comma 7 e aggiunto il seguente:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, (subemendamento 0. 39-quinquies. 0100. 20 approvato) accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.»

Pertanto, la sanzione eventuale consiste nella decadenza dalle agevolazioni, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, così come sottolineato dal ministro Brunetta, nella nota di commento alla Legge, pubblicata sul sito della Funzione pubblica.

All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse. Pertanto:

Art. 20. L. 53/2000 - Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap.

1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. (nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. SOPPRESSO).

Il comma 4 dell'art. 39-quinquies. 1 prevede che le amministrazioni pubbliche comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

Il comma 5 prevede infine che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma precedente.
Il disegno di legge 1441-quater A, approvato dalla Camera, passerà adesso al Senato per l'approvazione definitiva.
(Il Segretario Nazionale, Massimo Battaglia).»




COMUNICATO STAMPA

GIUSEPPE URBINO(SEGR.NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENICULTURALI)

SUI CONCORSI AL MIBAC:

"BONDI RISPONDE A LIBERO E SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI INVECE DI RINVIARE I CONCORSI E PRENDERSELA CON I RESPONSABILI DEGLI STRAFALCIONI, DEGLI ERRORI NEI QUIZ MESSI ONLINE SUL SITO DEL MINISTERO".

"Ma come fa il Ministro per i Beni e le attività culturali, Sandro Bondi a dare risposte così banali ad un'inchiesta dettagliata del quotidiano Libero che ha messo alla berlina l'inefficienza di una società esterna appaltata dal Mibac per confezionare i quiz di alcuni concorsi pubblici che si svolgeranno a partire dal mese prossimo? Ad affermarlo è Giuseppe Urbino, Segretario Nazionale della Confsal Unsa Beni Culturali, dopo la replica al giornale diretto da Vittorio Feltri firmata proprio dal ministro della cultura.

Bondi scrive su Libero un sermone per cercare di portare i lettori su un'altra strada – prosegue il sindacalista – in realtà il ministro invece di indagare sulle responsabilità di quanto avvenuto e prendere i provvedimenti del caso, così facendo difende l'operato dei suoi uffici che sono riusciti a dare un appalto ovviamente ben retribuito, ad una società esterna che ha sbagliato numerose risposte dei quiz di storia, geografia, educazione civica, inglese e chi più ne ha, più ne metta. Senza contare poi che la stessa società è riuscita perfino a copiare di sana pianta alcune delle risposte dal sito internet Wikipedia.

E allora Signor ministro con quale faccia si può attribuire la causa degli strafalcioni e dei grossolani errori, alla modernità? Nessun prezzo da pagare alla modernità, piuttosto pensi al prezzo che intascherà la società esterna a cui è stato affidato il lavoro!

Sarebbe stato meglio prendere atto della figuraccia internazionale del Mibac – conclude Urbino - e anziché giustificarsi banalmente prendere altri tipi di provvedimenti, facendo "mea culpa" e magari pensando anche di rinviare le prove preselettive dei concorsi, senza mettere in campo tutte queste discutibili e complesse prove per selezionare il personale, che dovrà comunque sostenere un concorso per delle semplici mansioni di concetto e altro. Il Ministero della cultura, così facendo, è rimasto vittima di se stesso, creando un enorme paradosso al quale non è in grado di risolvere nell'immediato e fornire i quesiti esatti, dal momento che il tempo stringe e le date fissate sono ormai prossime. Tutto ciò a discapito di quell'enorme massa di "malcapitati" che nella vana ricerca di un posto di lavoro, ha inteso partecipare, purtroppo, a questo "stillicidio" non annunciato".

venerdì, ottobre 24, 2008

Dal notiziario Confsal n. 169 del 9.10.2008:

«AZIONI SINDACALI NEL PUBBLICO IMPIEGO - IMPORTANTE


Si fa seguito a quanto riportato nel Notiziario Sindacale n. 166 del 6 ottobre u.s. e si conferma che tutte le Federazioni del Pubblico Impiego aderenti alla Confsal “possono assumere autonomamente ogni iniziativa di lotta e protesta ritenuta utile al fine di contribuire alla modifica di atti legislativi approvati o in iter parlamentare, con particolare riferimento ai contenuti della proposta governativa di Legge Finanziaria 2009”.
Le eventuali azioni di sciopero delle categorie a livello nazionale e/o territoriale devono essere precedute, in ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia, dalla proclamazione dello stato di agitazione e dalla contestuale richiesta di esperimento della procedura di conciliazione rivolte alle autorità competenti.
Resta inteso che la Confsal valuterà puntualmente gli sviluppi politico-sindacali, riservandosi l’eventuale proclamazione dello sciopero generale.