mercoledì, aprile 04, 2007

VICEDIRIGENZA SUBITO! COLMARE UN VUOTO CONTRATTUALE.

Rivendicazione dell’Unsa Beni Culturali affinché immediatamente inizi subito la trattativa con l’ARAN
Premesso che nell’ambito dell’organizzazione degli uffici della Pubblica Amministrazione, non si può continuare ad escludere l’area separata della Vicedirigenza. L’Unsa Beni Culturali richiede per il tramite della propria Federazione Confsal-Unsa, un sollecito intervento intenso a confermare l’atto di indirizzo esistente ed attivare le procedure contrattuali necessarie. A tal fine rivendica quanto sopra esposto addicendo quanto segue:
- che la Legge n. 145/02 ha istituito l’area separata della vicedirigenza
- che la legge finanziaria 31.12.05 ha stanziato una somma per l’area della vicedirigenza de 15 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007
- che il Ministro della Funzione Pubblica del precedente governo On. Mario Baccini ha inviato un atto di indirizzo per l’istituzione, nel comparto dei Ministeri, dell’area separata della vicedirigenza in attuazione delle norme su indicate
- che l’attuale Ministro della Funzione Pubblica On. Luigi Nicolais ha ratificato il precedente atto di indirizzo
- che l’ARAN nell’incontro del 13 febbraio u.s. ha inviato alla Funzione Pubblica la richiesta di modifica dell’atto di indirizzo, avanzata da alcune OO.SS.
- che la norma, pur non essendo vincolante per le OO.SS., è però ineludibile per il Governo e che pertanto riteniamo impossibile modificare l’atto di indirizzo relativamente all’attuazione di una legge dello Stato.
A tal proposito la Funzione Pubblica ribadisce quanto già espresso dalle OO.SS. che l’art. della legge 145 del 2001 ha istituito l’area della vicedirigenza.
Nella legge finanziaria 2006 sono state stanziate le somme necessarie per il finanziamento dell’area, in data 15 marzo 2006 è stato deliberato dall’OCCS ed impartita all’ARAN il 20 marzo 2006, l’atto di indirizzo per il CCNQ sulla definizione dei compatti di contrattazione collettiva delle Amministrazioni dello Stato nel quale è prevista la creazione nel compatto Ministeri dell’apposita separata area della vicedirigenza in cui confluirà il personale appartenente alle ex qualifiche funzionali VIII e IX corrispondenti ai livelli C2 e C3 nell’attuale sistema di classificazione professionale del comparto Ministeri.
Nell’ atto evidenziato che l’area della vicedirigenza potrà essere costituita nei comparti diversi dallo Stato una volta approvato il decreto interministeriale di equiparazione delle qualifiche omologhe ai C2 e C3, nelle amministrazioni diverse dai Ministeri.
Tale decreto è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il relativo parere. Il Consiglio di Stato formulando alcune osservazioni, ha in particolare richiesto il parere della Conferenza Unificata Stato Regioni e Stato Città. La Conferenza Unificata nella seduta del 15 marzo scorso ha espresso parere favorevole sullo Schema di decreto interministeriale recante le equiparazioni alle posizioni economiche C2 e C3 del Comparto Ministeri.
Il Ministero della Funzione Pubblica, sia del precedente Governo, che l’attuale, attraverso un atto di ratifica ha inviato in data 20 marzo 2006 all’ARAN un atto di indirizzo per l’apertura delle trattative sui CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva delle Amministrazioni dello Stato, nella quale è appunto prevista la creazione nel comparto Ministeri dell’apposita separata area della vicedirigenza, in cui, come specificato anche dal dettato legislativo, confluirà il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni dì anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento ex qualifiche funzionali.
Riguardo le trattative per la sottoscrizione del CCNQ sono state avviate, ma ricordiamo che le stesse al momento sono sospese. Bisogna ricordare che per quanto attiene all’attivazione delle procedure di contrattazione collettiva è necessario innanzitutto sottoscrivere in via definitiva il CCNQ sulla ripartizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006/2009 e che successivamente i relativi Comitati di settore dovranno emanare i relativi atti di indirizzo, con le linee generali sulle priorità dei relativi rinnovi contrattuali e quindi dare mandato all’ARAN per l’avvio delle trattative stesse. Vanno poi richiamati ulteriori elementi per evidenziare quali sono i tempi stabiliti dal legislatore per l’attuazione della separata area della vicedirigenza, attraverso la contrattazione collettiva, tenendo conto di alcuni elementi essenziali che riguardano sia il contesto generale delle regole che presiedono il sistema di contrattazione collettiva nel suo complesso sia anche l’interpretazione della volontà del legislatore espressa nella norma sua stessa.
In proposito, infatti, occorre rammentare che il d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che la contrattazione collettiva debba essere preceduta da tutta una serie di atti tipizzati per legge, tra cui lo stanziamento delle risorse, la definizione dei comparti di contrattazione, l’individuazione delle organizzazioni sindacali da ammettere alla trattativa, nonché uno specifico atto di indirizzo che viene emanato, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n 165 del 2001 dal Comitato di settore competente per ciascun comparto.
Tale ultimo atto rappresenta il presupposto indispensabile per l’avvio di qualsiasi trattativa. Pertanto, se è vero che l’ARAN non ha potuto avviare il negoziato perché mancavano alcuni di questi elementi, va altresì chiarito che tali elementi non potevano essere definiti, in quanto la legge 145 del 2002 aveva previsto che la vicedirigenza doveva essere regolamentata a partire dal periodo contrattuale successivo a quello di emanazione della legge medesima.
Quindi, la tempistica prevista dal legislatore, nell’art. 10 Comma 3 della già richiamata, legge n. 145 del 2002 ( La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrate in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la Funzione Pubblica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all’importo massime delle risorse finanziarie da destinarvi), non ha dato modo di intervenire, in quanto la tornata contrattuale appena conclusa si riferisce al quadriennio normativo 2002-2005 o relativi bienni economici, che non rappresentano il periodo successivo, ma quello coincidente con il momento di emanazione della legge.
Oltre a ciò, all’epoca dell’emanazione della legge, non erano ancora state stanziate le risorse che sotto il profilo contrattuale rappresentano un elemento importante al fine di dare concretezza alla disciplina della vicedirigenza mediante un apprezzamento di, tipo economico, che potessero qualificarne il ruolo e le funzioni.
Lo stanziamento delle risorse rappresenta un ulteriore elemento per l‘identificazione di quale debba essere il ’‘periodo” cui riferire la contrattazione in proposito, valutando le integrazioni legislative alla legge n. 145 del 2002 sotto il profilo cronologico, non ci sono dubbi sulla correttezza della collocazione dello stesso nell’ambito della tornata contrattuale successiva a quella di emanazione della legge, cioè quella relativa al quadriennio 2006/2009 che ancora non è iniziata. Una conferma di tale tesi sta nel fatto che solo nel corso del 2005, cioè poco prima dell’avvio della tornata contrattuale prevista, il legislatore ha operato gli interventi necessari per completare la fase preparatoria e propedeutica alla definizione contrattuale della disciplina della vicedirigenza. Il primo, di tipo normativo, è stato attuato mediante la legge n. 168 del 2005, nella quale, nell’ottica di precisare meglio il quadro di riferimento, ha previsto che la vicedirigenza fosse “un’area separata” rispetto alla restante classificazione del compatto dei Ministeri, ma sempre rientrante nella regolamentazione contrattuale.
Al fine di attuare tale fase preparatoria, inoltre, con una norma di ben altro peso politico, la legge n. 266 del 2005 (finanziaria per il 2006), art. 1, comma 221, ha stabilito lo stanziamento necessario per avviare la trattativa (15 milioni di euro nel 2006 e 20 milioni a decorrere dal 2007), che rappresenta un tassello al quadro degli adempimenti ritenuti essenziali per l’attuazione concreta dell’ area in questione, da ciò appare ancor più evidente che i fondi riguardano la prossima tornata contrattuale, che per i motivi sopra esposti ancora non è stata avviata.
Pertanto, considerata la situazione di stallo che si è determinata l’Unsa Beni Culturali, raccogliendo l’insoddisfazione del personale interessato, sollecita la propria Confederazione Confsal e la Federazione CONFSAL-UNSA a proclamare lo stato di agitazione, affinché si possa avviare immediatamente la trattativa e chiudere al più presto la trattativa per la definizione dell’area della vicedirigenza.

Cordiali saluti
IL SEGRETARIO NAZIONALE (Dott. Giuseppe Urbino)


DIFFIDA E MESSA IN MORA - PROCESSI DI RIQUALIFICAZIONE AREA C

In data 30 marzo 2007 l’Unsa Beni Culturali ha inviato una lettera di diffida e messa in mora al Direttore Generale Prof. Alfredo Giacomazzi e per conoscenza al Sottosegretario di Stato On.le Andrea Marcucci e al Segretario Generale Prof. Giuseppe Proietti, che qui di seguito si riproduce:

Ci preme far rilevare, anche per una tempestiva trattazione al Tavolo di contrattazione nazionale, che la pubblicazione della Circolare ministeriale n. 71 del 23 marzo scorso ha messo in evidenza la sperequazione di trattamento tra i passaggi nell’area B rispetto ai passaggi nell’Area C ed ha fatto emergere elementi di non chiarezza e trasparenza per quanto riguarda la pubblicazione delle successive graduatorie a seguito:
- della disparità nello scorrimento delle graduatorie tra l’Area B e C;
- degli scorrimenti in graduatoria per effetto delle cessazioni dal servizio Area C;
- di variazione nella nomina a seguito di ricorso (amministrativo, stragiudiziale, ex art. 700 c.c.);
- di ulteriori ricorsi di riesame per mero errore materiale;
- di pronunce dell’Autorità amministrativa, giudiziaria o stragiudiziale.
Si è assistito, e si sta assistendo, a casi (fenomeni) di dipendenti che avendo firmato il Contratto in diversa regione sono poi stati inviati (invitati) immediatamente a prestare servizio nelle sedi di provenienza senza alcuna motivazione di trasparenza dell’azione amministrativa esercitata.
Specificatamente, la sperequazione di trattamento tra i passaggi nell’area B rispetto ai passaggi nell’Area C è in merito alle cessazioni dal servizio, ed è sbalorditiva laddove per l’Area B si prevede che “in secondo luogo, le prossime cessazioni dal servizio determineranno disponibilità organica, che consentirà altri inquadramenti” ( pag. 2, punto b) ). Questa disparità va chiarita al più presto e non può trovare applicazione laddove i Lavoratori dell’Area C1, risultanti ancora in posizione utile nella graduatoria per effetto degli scorrimenti, hanno tutto il diritto ad essere regolarmente e subitamente inquadrati nella posizione economica C2, come del resto prevedono gli attuali accordi sindacali sottoscritti.
Piuttosto, non vorremmo che questo modo di procedere dell’Amministrazione, sia una azione cautelare in funzione di un assorbimento di dipendenti comandati provenienti da altre Amministrazioni che nulla, però, hanno a che vedere con i processi di riqualificazione in atto nell’Amministrazione dei Beni Culturali. Infine, non vorremmo trovarci ad una costituzione di un elemento ostativo per la conclusione di tutti i processi di riqualificazione.
Inoltre si ribadisce che la scrivente Organizzazione Sindacale non intende mettere in relazione la riqualificazione del personale, specialmente dell’Area C, con la stabilizzazione di tutto il personale precario (Atm, Giubiliari, ex L.s.u., ex co.co.co. e precari di Marche e Umbria) poiché i processi in atto sono ben distinti, anche perché entrambe le esigenze prevedendo l’inquadramento dei “precari” nella posizione economica di B3 in soprannumero in attesa del riassorbimento conseguente ai passaggi tra le aree.
Quanto evidenziato sta avanzando la legittima protesta dei lavoratori dell’Area C che si sono riuniti in assemblea ed hanno chiesto di proclamare lo stato di agitazione dando mandato al Sindacato di mettere in moto le iniziative sindacali e legali affinché siano rispettate le condizioni statuite nei Bandi di riqualificazione e negli accordi sindacali sottoscritti.

Pertanto sulla base di quanto esposto, si richiede:
1) La pubblicazione delle successive graduatorie a seguito del “nuovo status”:
- degli scorrimenti in graduatoria per effetto delle cessazioni dal servizio Area C;
- di variazione nella nomina a seguito di ricorso (amministrativo, stragiudiziale, ex art. 700 c.c.);
- di ulteriori ricorsi di riesame per mero errore materiale;
- di pronunce dell’Autorità amministrativa, giudiziaria o stragiudiziale.
2) Le motivazioni che hanno edotto l’Amministrazione ad operare in merito:
- ai casi (fenomeni) di dipendenti che avendo firmato il Contratto in diversa regione sono poi stati inviati (invitati) immediatamente a prestare servizio nelle sedi di provenienza senza alcuna motivazione di trasparenza dell’azione amministrativa esercitata.
3) L’adozione immediata dei provvedimenti di inquadramento in posizione economica C2 per i Lavoratori della posizione economica C1, risultanti ancora in posizione utile nella graduatoria per effetto degli scorrimenti, attingendo dalle cessazioni come Area B (vedi circolare ministerile n. 71), come del resto prevedono gli attuali accordi sindacali sottoscritti.

Si resta in attesa di quanto richiesto e delle determinazioni a norma di legge, anche ai sensi della Legge 241/1990 sue modifiche ed integrazioni.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Giuseppe Urbino)