giovedì, giugno 11, 2009

BOLLETTINO SINDACALE DEL 11 GIUGNO 2009

ASSENZA PER MALATTIA NON PRODUCE TAGLI ALLA PENSIONE

La Circolare n. 13 del 28.05.2009 dell’Inpdap risponde alle richieste avanzate da diverse amministrazioni circa gli effetti pensionistici e contributivi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti.
L’Ente richiama il riferimento normativo dell’art. 71 del decreto legge n. 112/2008 (convertito in legge con modificazione n. 133/2008) il quale dispone che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio” chiarendo che esso non tocca il quadro contributivo e pensionistico del dipendente.
Pertanto, le assenze per malattia hanno riflessi solo sul trattamento retributivo mentre lasciano indenni la copertura contributiva e la valutazione ai fini della pensione.
L’effetto di ciò è che non viene diminuito l’imponibile contributivo, e quindi, gli stessi contributi saranno calcolati sulla retribuzione virtuale che si sarebbe avuta se il dipendente fosse rimasto in servizio, senza, pertanto, alcuna riduzione della pensione.
In chiusura di Circolare, l’Inpdap chiarisce inoltre che anche in riferimento al trattamento di fine rapporto e di fine servizio (TFR e TFS), l’art. 71 sopra richiamato non produce nessuna innovazione, e pertanto le amministrazioni sono tenute a versare i contributi sulla base della retribuzione virtuale che il dipendente avrebbe percepito se non fosse stato in malattia.


ALLARME DELLA CORTE DEI CONTI: INPDAP CASSE VUOTE

La Corte dei Conti, dopo aver preso visione della contabilità dell’INPDAP – l’Istituto che eroga le pensioni ai dipendenti pubblici - evidenzia il forte disavanzo dell’Ente che sfiora i 6,6 miliardi di Euro e che non accenna a diminuire.
Detto disavanzo è stato creato, o almeno progressivamente aumentato, dal blocco delle assunzioni e dalla soppressione dei c.d. Enti inutili che hanno assottigliato le entrate proprio nel momento dell’impennata delle uscite, rappresentata dall’invecchiamento dei dipendenti pubblici, con il conseguente aumento delle pensioni da erogare.
Si auspicano, quindi, interventi legislativi a sostegno dei bilanci dell’INPDAP, sostegno che non dovrebbe essere negato perché rappresenta proprio una fattispecie dei decantati aiuti allo “Stato Sociale” di cui tanto si parla ma per il quale poco si fa.
Del resto basti pensare che in questi ultimi anni, in nome della recessione economica e della sua ricaduta sullo Stato Sociale, il Governo ha stanziato molti soldi a favore di banche ed altre società private.
La Corte dei Conti rileva, altresì, “la mala gestio” dello stesso Ente i cui costi sono sempre più alti e gli organici mal distribuiti come è possibile constatare dalle numerose sedi sguarnite delle regioni settentrionali. Inoltre è necessario eliminare le consulenze esterne che rappresentano un dissanguamento per le casse pubbliche, rafforzando la professionalità dei dipendenti, con enorme risparmio pubblico e mancato arricchimento di pochi privati.

IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja


Elenco dei provvedimenti pubblicati nelle varie serie della G.U.
dal 26 maggio all' 8 giugno 2009

Serie Generale

Firme digitali
In G.U. n. 129 del 6 giugno 2009 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 recante: Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici
Borse di studio
In G.U. n. 126 del 3 giugno 2009 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58 recante: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti
Formazione gente di mare
In G.U. n. 123 del 29 maggio 2009 è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2009, n. 55 recante: Regolamento di attuazione della direttiva 2005/45/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
Contrasto al terrorismo
In G.U. n. 122 del 28 maggio 2009 è pubblicato il Decreto Legislativo 11 maggio 2009, n. 54 recante: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo e l'attività' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale
Beni culturali
In G.U. n. 121 del 27 maggio 2009 è pubblicato il Decreto 30 marzo 2009, n. 53 recante: Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, nonché della qualifica di “collaboratore restauratore di beni culturali”, in attuazione dell'articolo 182, comma 1-quinquies del Codice

Corte Costituzionale
Referendum abrogativi in materia elettorale
In G.U. n. 22 del 3 giugno 2009 è pubblicata l' Ordinanza 1 giugno 2009, n. 172: Giudizio sull'ammissibilità' di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Referendum abrogativi in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 - Delibera della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico - Disciplina dell'accesso alla programmazione radiotelevisiva - Ricorso per conflitto d ..........

Concorsi
Ministero dell'Interno
In G.U. n. 42 del 5 giugno 2009 è pubblicato il diario
Diario della prova preliminare e rinvio della pubblicazione del diario di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 17 febbraio 2009
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
In G.U. n. 41 del 29 maggio 2009 è pubblicato il concorso (scad. 29 giugno 2009)
Indizione per l'anno 2009 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico


ULTIME NOTIZIE SUI CONCORSI PER 500 POSTI NEL MiBAC

· AVVISO 10 giugno 2009Pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dei concorsi pubblici a complessivi cento posti su base regionale di personale di vari profili professionali della Terza area funzionale F1 indetti con decreto dirigenziale 14 luglio 2008
· AVVISO 09 giugno 2009Avviso di pubblicazione degli elenchi dei candidati della regione Liguria e della regione Puglia ammessi a sostenere la prova orale del concorso pubblico a 397 posti di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico della seconda area funzionale F3 indetto con decreto dirigenziale 14 luglio 2008.
· AVVISO 05 giugno 2009Pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dei concorsi pubblici a complessivi cento posti su base regionale di personale di vari profili professionali della Terza area funzionale F1 indetti con decreto dirigenziale 14 luglio 2008.
· AVVISO 03 giugno 2009Pubblicazione degli elenchi dei candidati della regione Umbria ammessi a sostenere la prova orale del concorso pubblico a 397 posti di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico della seconda area funzionale F3 indetto con decreto dirigenziale 14 luglio 2008.
· AVVISO 03 giugno 2009Pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale dei concorsi pubblici a complessivi cento posti su base regionale di personale di vari profili professionali della Terza area funzionale F1 indetti con decreto dirigenziale 14 luglio 2008.

BOLLETTINO SINDACALE DEL 09 GIUGNO 2009

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI

Venerdì 5 giugno u.s. la Federazione Confsal-Unsa, insieme alle presenti CGIL, CISL e UIL, ha partecipato alla prima riunione per la definizione del CCN integrativo per il personale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.
L’Agenzia è un organismo pubblico dotato di autonomia organizzativa e finanziaria, istituito dal Parlamento per dare attuazione alla Decisione degli organismi dell’Unione Europea che hanno istituito il programma Gioventù in Azione per il periodo 2007-2013.
Tuttavia l’Agenzia è ancora in una situazione ibrida, non essendo del tutto chiarito in quale comparto sarà definitivamente compresa: attualmente essa è considerata all’interno del Comparto Ministeri, ma non si può escludere una collocazione diversa e maggiormente rispondente allo svolgimento delle mansioni istituzionali ad essa affidate. In ogni caso, sia la Parte Pubblica che le OO.SS. presenti, hanno riconosciuto che l’adozione del Decreto Legislativo di attuazione della L. 15-2009 –che contiene una norma sulla organizzazione dei comparti di contrattazione- potrà fornire maggiore chiarezza sul contratto di riferimento dell’Agenzia.
Attualmente l’Agenzia ha una dotazione di 41 unità, di cui 3 dirigenti, divise in ruoli di istruttori e funzionari, per la maggior parte con contratto a tempo determinato.
L’Agenzia ha bandito un concorso per l’assunzione di 30 unità a tempo indeterminato che si svolgerà tra luglio e agosto, e dovrà portare all’assunzione dei vincitori entro il 30 settembre p.v., come previsto dalla norma. Nella fase di stabilizzazione della situazione dell’Agenzia sia giuridica (la sua collocazione in un determinato comparto) sia della sua dotazione organica (assunzione dei vincitori del prossimo concorso), le OO.SS. si sono occupate della situazione lavorativa del personale a contratto a tempo determinato, chiedendo spiegazioni circa l’adozione e il riconoscimento dei classici istituti previsti dai contratti collettivi nazionali, in merito all’orario di lavoro, alle ferie, ai permessi, ecc. considerando la possibilità di adottare un accordo ponte fino alla definizione della situazione normativa dell’Agenzia. Inoltre le OO.SS. hanno richiesto la presentazione di una bozza di contratto integrativo da parte dell’Amministrazione in modo da avere un punto di partenza per le prossime riunioni. I Dirigenti dell’Agenzia hanno convenuto su tale modalità di procedere. Le parti si sono date nuovo appuntamento per il 2 luglio p.v.
IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja

AVVIATO L’ESAME CONGIUNTO IN PARLAMENTO DI DUE DISEGNI DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE

NORME IN MATERIA DI INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO INTERCATEGORIALE E DEL SALARIO SOCIALE, PREVISIONE DI MINIMI PREVIDENZIALI, RECUPERO DEL FISCAL DRAG E INTRODUZIONE DELLA SCALA MOBILE - Disegno di legge N. 1453:
ISTITUZIONE DI UNA NUOVA SCALA MOBILE PER LA INDICIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI - Disegno di legge N. 1:


Si informa che il Parlamento, in data 12 maggio 2009, l’11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente ha avviato l’esame congiunto di due disegni di legge d’iniziativa popolare, il disegno di legge n°1 recante “Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici “ ed il disegno di legge n°1453 recante “Norme in materia di introduzione del salario minimo intercategoriale e del salario sociale, previsione di minimi previdenziali, recupero del fiscal drag e introduzione della scala mobile “.
Il disegno di legge n. 1 ripropone un'iniziativa legislativa presentata nel corso della XV legislatura ed ha sottolineato che il disegno di legge n. 1453, di struttura più complessa, affronta quattro questioni, suggerendo l'introduzione:
1. di un salario minimo intercategoriale pari a 1.300 euro netti al mese;
2. di un salario sociale di 1.000 euro mensili, corrisposto a quanti siano disoccupati da 12 mesi, per i quali dopo 36 mesi è prevista l'assunzione con contratto a termine nella pubblica amministrazione;
3. del recupero del fiscal drag;
4. di una nuova scala mobile, sotto forma di recupero automatico del differenziale tra inflazione reale e inflazione programmata, con cadenza annuale (in base al disegno di legge n. 1453) ovvero trimestrale (in base al disegno di legge n. 1). L'applicazione è prevista anche per trattamenti pensionistici, indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni e trattamenti di mobilità.
La copertura finanziaria è individuata attraverso l'unificazione al 20 per cento dell'aliquota applicabile ai proventi da interessi corrisposti su conti correnti bancari e rendite finanziarie, salvaguardando i redditi individuali al di sotto dei 50.000 euro l'anno, nonché attraverso l'abolizione della riduzione del cuneo fiscale per imprese, banche e assicurazioni.
In considerazione della delicatezza dei temi oggetto delle due iniziative legislative, nonché della specifica richiesta pervenuta da parte dei rappresentanti del comitato promotore nazionale dei provvedimenti, entrambi di iniziativa popolare. L’Onorevole Treu quale ha suggerito di procedere ad una serie di audizioni, da svolgersi in sede informale, compatibilmente con il calendario dei lavori della Commissione con la possibilità di lasciare aperta la discussione generale, rinviando lo svolgimento ad altra seduta.
Si allegano qui di seguito i due disegni di legge

SERVIZIO INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1453

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma,
della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 2009

Norme in materia di introduzione del salario minimo intercategoriale e del salario sociale, previsione di minimi previdenziali, recupero del fiscal drag e introduzione della scala mobile

RELAZIONE

Onorevoli Senatori. – Non è vero che i bassi salari in Italia siano dovuti alla scarsa produttività del lavoro. Non è vero neppure che «ci sono troppe tasse» sul lavoro.

Siccome non è certo colpa del destino se non si arriva a fine mese, bisognerà individuare il responsabile. E la verità è che le enormi ricchezze prodotte dal lavoro sono state integralmente incamerate dai profitti e dalle rendite finanziarie: lo dicono tutti, ormai, ma nessuno, né nel Centrodestra né nel Centrosinistra, fa niente per recuperare il potere d’acquisto di salari, stipendi e pensioni. Bisogna dire basta a queste condizioni di miseria e a questa intollerabile ingiustizia sociale!
Nel luglio 2007 la BRI, Banca dei regolamenti internazionali, ha calcolato che negli ultimi 15 anni si è realizzato in Italia un gigantesco trasferimento di ricchezze dai salari ai profitti, frutto di precisi e coscienti interventi di politica economica.
Ogni anno, al valore attuale della moneta, 120 miliardi di euro sono passati dai redditi da lavoro a quelli da capitale: ciò significa che – mediamente – 7.000 euro all’anno sono stati «persi» da ogni singolo lavoratore o lavoratrice, in attività o in pensione, in base alla ricchezza prodotta, tutta intascata dai grandi capitalisti di questo paese.
Non è casuale che questo dato coincida con la definitiva cancellazione della Scala mobile in base agli accordi tra «governo Ciampi», Confindustria e Cgil-Cisl-Uil del 31 luglio 1992, che inaugurarono il nefasto periodo della concertazione sindacale, che cancellò le lotte e il conflitto sociale dalla sua iniziativa.
Questo dato della BRI fu tenuto nascosto da quasi tutta la stampa italiana (escluso un articolo del Manifesto), perché nel luglio 2007 – «Governo Prodi» in carica – si stava concludendo un nuovo micidiale accordo triangolare sul lavoro, noto come «Protocollo sul welfare».
Ma da anni tutti i dati ufficiali, oltre che, beninteso, le tasche di lavoratori e lavoratrici, parlavano di caduta verticale del potere d’acquisto e del perfetto rovesciamento del rapporto 60/40 (com’era negli anni Settanta) tra monte salari e monte profitti.
Ci ha pensato un altro istituto certamente non di parte operaia, come Mediobanca, a smontare l’argomento della scarsa produttività del lavoro in Italia, leit motiv di Confindustria condiviso da PDL, PD e sindacati concertativi: negli ultimi 10 anni la produttività ha fatto un balzo di ben il 19 per cento e i suoi frutti sono stati intascati dalle imprese. E tutto ciò grazie al «pacchetto Treu» (1987, governo Prodi) e alla sua continuazione, la legge 14 febbraio 2003, n. 30, cosiddetta «legge Maroni» (2004, «governo Berlusconi»), riconfermata da Prodi nel 2007, anno record in cui ben il 95 per cento di produttività è stato intascato dalle imprese!
Questi dati coincidono con le stime riportate dal «Corriere della sera» sull’andamento dei profitti italiani rapportati a quelli degli altri paesi dell’Eurozona. Anche quando si sono registrate lievi flessioni dei profitti sul valore aggiunto, questo risulta essere (maggio 2008) in Italia del 43,2 per cento, ossia il più alto di tutti – la media è del 39 per cento – e di quasi 10 punti superiore alla Gran Bretagna (34,8 per cento). Non è possibile che con le famiglie strozzate dai mutui e indebitate dai prestiti (si parla del 26 per cento di chi lavora) l’unica cosa che non si possa toccare siano i profitti delle imprese!
La cancellazione della Scala mobile e l’introduzione della cosiddetta “inflazione programmata dal governo” – in base alla quale rinnovare i contratti, non a caso sempre al di sotto dell’inflazione reale – ha rappresentato un disegno cosciente della borghesia italiana per far pagare ai lavoratori e alle lavoratrici «l’entrata» dell’Italia nei parametri di Maastricht, ossia nell’Europa dell’euro, puntando allo smantellamento delle conquiste in termini di salario, orario, diritti e sistema di welfare, realizzate in particolare nel ciclo di lotte dal 1968-69 al 1975.
È infatti in quel periodo che, cancellate le gabbie salariali che dividevano il paese con retribuzioni più basse al Centro-Sud rispetto al Centro-Nord, i lavoratori e le lavoratrici conquistano il sistema previdenziale retributivo (fine del sistema a capitalizzazione, aggancio pensioni-salari con rendimento del 2 per cento per anno di lavoro: ossia 70 per cento della retribuzione dopo 35 anni, 80 per cento dopo 40 anni); poi viene ottenuta l’abolizione del lavoro al sabato con l’introduzione della settimana di 40 ore, lo Statuto dei lavoratori e la parificazione normativa tendenziale tra operai e impiegati nei contratti, fino al «punto unico» di contingenza. È questo il culmine raggiunto dalle lotte operaie e sindacali, che rende il sistema di indicizzazione dei salari – la Scala mobile – più efficace e ugualitario: ad ogni aumento dei prezzi rilevato trimestralmente dall’Istat doveva corrispondere un aumento automatico di salari e stipendi, pubblici e privati, inserito in tutte le buste paga il mese successivo.
Con l’accordo Lama-Agnelli del 1975, il punto di contingenza – cioè l’aumento da corrispondere in base all’inflazione – diventava uguale per tutti, creando una formidabile compattezza di tutto il mondo del lavoro.
Quell’accordo fu imposto dalle lotte. Quasi nessuno lo condivideva realmente nel Parlamento e sicuramente non lo condividevano i principali contraenti: fu un modo per tentare di arginare una dinamica incontrollabile di mobilitazione dal basso.
Per far saltare quello straordinario risultato ci sono voluti 15 anni di martellamento per accreditare la tesi che l’inflazione era alimentata dagli aumenti salariali dovuti alla Scala mobile. Curioso, dato che questa scattava a seguito dell’aumento dei prezzi e non certo prima. Oggi ben sappiamo che l’inflazione non è generata dal recupero automatico: la Scala mobile non c’è, ma l’inflazione galoppa in presenza di salari da miseria. E quando questa rallenta è solo perché calano drammaticamente anche i consumi, persino quelli dei beni essenziali.
Gli attacchi hanno portato dapprima ad edulcorare e svuotare il meccanismo di adeguamento automatico, per arrivare appunto alla sua cancellazione totale nel 1992. Una legge popolare del 2006-2007 per iniziativa dei sindacati di base e della Rete 28A in Cgil (e sostenuta in parlamento anche dagli eletti di Sinistra critica) ha proposto la reintroduzione della Scala mobile: la maggioranza, allora rientrante nel Centro sinistra, non ha neppure messo in calendario la sua discussione. Questa proposta di legge tuttavia vive anche in questa legislatura perché le leggi popolari, a differenza di quelle proposte dai parlamentari, non decadono alla fine della legislatura ma vengono riassegnate alla Commissione competente (in questo caso la Commissione Lavoro del Senato), grazie alla loro ultrattività.
Un appello dei sindacalisti e dei delegati a sostegno della proposta di legge di Sinistra Critica sul salario ne richiede giustamente la discussione.
La proposta di legge popolare di Sinistra Critica sul salario si colloca nella migliore tradizione del movimento operaio che, partendo da un’esigenza immediata – e in questo caso particolarmente sentita dai lavoratori e dalle lavoratrici –, avanza una vera e propria riforma di struttura anticapitalistica, che va oltre la difesa del potere d’acquisto. Si tratta infatti di misure efficaci per aggredire, come vedremo, il nodo dei profitti e delle rendite (chi deve pagare), di dare un colpo al lavoro precario e sottopagato (attraverso soprattutto il salario sociale), di bloccare la tendenza all’aumento dell’orario di lavoro e di delineare un’alternativa economica e di società. In sintesi la legge propone:
– un salario minimo intercategoriale (SMIC) di 1.300 euro netti al mese;
– un salario sociale di 1.000 euro al mese (e la stessa cifra si propone per i minimi previdenziali da lavoro), corrisposto in parte in forma monetaria e in parte in beni e servizi, per tutti i periodi di non lavoro;
– il recupero del fiscal drag, vero furto dalle buste paga;
– una forma di scala mobile basata sul recupero integrale del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale.
Il tutto è finanziato con denaro fresco dalle imprese, dalla cancellazione della riduzione del cuneo fiscale e dalla tassazione delle rendite finanziarie.
Sinistra Critica non ha voluto di proposito costruire ex novo degli obiettivi, ma ha voluto riprendere direttamente i contenuti delle battaglie dei movimenti di questi anni e anche proposte istituzionali della sinistra, abbandonate con la partecipazione al «governo Prodi» con l’illusione di «governare il capitalismo».
1. Il salario minimo intercategoriale (SMIC) in Italia non esiste. Per decenni, in forza di una contrattazione sindacale decente e all’esistenza della Scala mobile, i «minimi» per legge non erano necessari. Ma come anche in altri paesi europei, se non c’è la scala mobile ci devono essere dei minimi salariali se non si vuole lasciare totale mano libera alle imprese.
Da quando non c’è più la Scala mobile (i citati accordi del luglio 1992, a cui sono seguiti quelli del luglio 1993), i salari di molti lavoratori sono finiti persino al di sotto della soglia di povertà: oggi ufficialmente questi sono il 20 per cento!
Un meccanismo automatico di indicizzazione dei salari con scatto trimestrale, che pure abbiamo riproposto nella legge popolare, è già in campo. Avanziamo qui una forma di recupero annuale per spezzare il meccanismo truffaldino della cosiddetta «inflazione programmata», con cui il governo stabilisce il tetto entro cui devono essere contenuti i rinnovi contrattuali (impedendo così da 16 anni qualsiasi «aumento reale» dei salari).
Il salario minimo più noto in Europa, lo SMIC francese, indipendentemente dalle vicende che l’hanno trasformato anche nel nome, può costituire un utile riferimento, anche dal punto di vista della sua entità. Il lordo già esistente in Francia (di cui i sindacati chiedono da tempo la rivalutazione) è quello che noi chiediamo al netto: circa 1.300 euro al mese per un tempo pieno.
In base alle 173 ore medie teoriche di una mensilità operaia, ciò significa 7,5 euro netti all’ora per il 2008, da moltiplicare per le ore del proprio contratto. Annualmente l’importo viene rivalutato in base all’indice Istat (tralasciamo qui «difetti» del paniere e del meccanismo di rilevazione).
Poiché i contratti di categoria prevedono un’articolazione in livelli, lo SMIC sostituisce il livello più basso (salvo condizioni dì miglior favore) e tutti i livelli superiori vengono automaticamente riparametrati in base al nuovo minimo. Ad esempio se i livelli superiori sono in un rapporto 100:110 e 100:150, la paga oraria diventa il 10 per cento in più nel primo caso (cioè 8,25 euro netti all’ora) e il 50 per cento in più nel secondo caso (ossia 11,25). E così via. Ovviamente fino al contratto collettivo successivo.
Nessun rapporto di lavoro può essere stipulato sotto lo SMIC.
Si tratta di denaro «fresco» in busta paga; ossia non c’è bisogno di «copertura» di bilancio se non per il settore pubblico, perché l’aumento salariale è pagato direttamente dalle imprese anziché dalla fiscalità come con l’avvenuta defiscalizzazione dello straordinario (2008 - Governo Berlusconi) o sua decontribuzione (2007 - Governo Prodi).
2. Il salario sociale. Sull’onda delle lotte della Rete delle marce europee contro la disoccupazione e la precarietà degli anni Novanta è entrato a far parte delle piattaforme dei sindacati di base e non concertativi. Dal milione di lire della proposta di legge di 8 anni fa siamo passati alla proposta dei 1.000 euro di oggi, sempre tenendo conto della soglia di povertà (ossia il 60 per cento di un’ipotetica «media» salariale), mantenendo un rapporto 70-30 per la parte di erogazione monetaria da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per quella in beni e servizi gratuiti da parte della regione di appartenenza anche per riaffermare per questa via la validità dei servizi pubblici gratuiti e non la loro monetizzazione. I bonus opzionali sono questo: per un ammontare di 300 euro mensili si può scegliere di abbattere il costo dei trasporti pubblici, il canone d’affitto o le spese per luce e gas, per gli studi, e così via. Non è «la luna»: si tratta di meccanismi già previsti nell’assistenza sociale o per le detrazioni e in più si parametra alle esigenze effettive.
Abbiamo lasciato il criterio dei 12 mesi di iscrizione al collocamento e i 18 mesi di residenza in Italia, così come i tre anni di erogazione del salario sociale al termine dei quali è obbligatoria l’assunzione pubblica per almeno due anni nei servizi sociali.
Questo meccanismo, tra l’altro, lega strettamente il diritto al salario al diritto al lavoro che è costituzionalmente dovuto.
Confermata anche la non tassazione e il concorso alla maturazione dei contributi ai fini previdenziali.
Il salario sociale è un reddito garantito a chi non ha lavoro ma anche a chi non è disposto ad accettare qualsiasi lavoro precario, in nero, nocivo, non contrattualmente definito: ossia si punta a «un lavoro vero a salario intero» come abbiamo sempre detto. Un deterrente formidabile contro la precarietà. Esiste come principio in quasi tutti i paesi europei, che cercano oggi di abbatterlo dove ha valori consistenti, cercando di introdurre il workfare al posto del welfare, come deciso dall’Unione europea a Lisbona nel 2000. Ma ancora, ovunque in Europa, ci sono condizioni migliori che in Italia.
3. L’aumento dei minimi previdenziali per le pensioni da lavoro a 1.000 euro, unificando così tendenzialmente i periodi di «non lavoro» all’incirca attorno all’80 per cento dei minimi salariali, consente di tenersi appunto al di sopra della soglia di povertà. Ma soprattutto spinge in alto tutte le erogazioni previdenziali da lavoro e costituisce un punto di riferimento possibile anche per quelle assistenziali (che, lo ricordiamo, devono dipendere dalla fiscalità generale e non dagli enti previdenziali). La sola separazione tra assistenza e previdenza assorbirebbe questi aumenti e in ogni caso le coperture proposte all’articolo 3 completano il fabbisogno.
Il recupero del fiscal drag o drenaggio fiscale è obiettivo storico di tutti i sindacati, e anche del Centrosinistra, a parole. Ma è anche legge dello Stato, legge 27 aprile 1989, n. 154, di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, e ci mancherebbe che non fosse così. Non applicarla, in base alla deroga che i governi di Centrosinistra e di Centrodestra hanno inserito successivamente, significa letteralmente rubare dalle buste paga, cioè far pagare ai lavoratori dipendenti più di quanto previsto dalla legge, in un paese con oltre 100 miliardi di euro annui di evasione fiscale! Il non recupero del fiscal drag ha pesato, secondo la Banca d’Italia, per due terzi del mancato recupero del potere d’acquisto degli ultimi cinque anni. L’Ires Cgil ha calcolato che mediamente i lavoratori hanno perso 1.182 euro per il mancato recupero del fiscal drag dal 2002 al 2008.
Il meccanismo della citata legge n. 154 del 1989 è semplice anche se può apparire complesso: dato che le aliquote fiscali sono costituzionalmente progressive, se un lavoratore supera un’aliquota definita in base a un determinato potere d’acquisto solo in virtù di un aumento «nominale» del salario (e non reale, anzi, come è successo, persino perdendo salario reale), l’eccesso di tasse pagato quando il tasso d’inflazione supera il 2 per cento deve essere «restituito» modificando il livello di reddito in cui scatta l’aliquota fiscale superiore. Sinistra Critica propone che questo meccanismo si applichi «obbligatoriamente» (cioè abolendo la deroga governativa) e a partire dal superamento dell’1 per cento di inflazione annua.
5. La scala mobile è qui riproposta sotto forma del recupero automatico del differenziale tra inflazione reale e inflazione programmata (o ’realisticamente prevedibile’), un meccanismo escogitato 15 anni fa con l’esplicito obiettivo di abbassare i salari per applicare in Italia i parametri di Maastricht. I 120 miliardi di euro annui trasferiti dal monte salari al monte profitti, come abbiamo detto, sono questo. Le retribuzioni e le pensioni, secondo la proposta, recuperano integralmente il differenziale a ogni fine anno: si tratta di un meccanismo meno sensibile del recupero trimestrale, ma pur sempre un’indicizzazione che impedisce la truffa in atto a favore delle imprese.
6. La copertura finanziaria ci permette di evidenziare «da dove si devono prendere i soldi». La tassazione delle rendite da capitale a partire dai titoli di Stato che anche il «governo Prodi» doveva portare dall’attuale 12,5 per cento al 20 per cento, unificando il prelievo della tassazione dei conti correnti con l’abbassamento dal 27 al 20 per cento, è il primo punto, salvaguardando tutti i redditi individuali al di sotto dei 50.000 euro all’anno. È sufficiente che i titoli siano dichiarati nella denuncia dei redditi e tutti i lavoratori continueranno a pagare le vecchie aliquote. Naturalmente, come molti giustamente sostengono, si poteva decidere anche una misura di inserimento di tutti i titoli nelle dichiarazioni dei redditi o altre ipotesi: ci accontentiamo di riprendere l’iniziativa da dove ci si era fermati insieme a molti altri soggetti politici e sociali.
Ma la misura decisiva che produce le entrate più consistenti è la cancellazione della riduzione del cuneo fiscale per imprese, banche e assicurazioni. Si tratta di oltre 7 miliardi di euro annui di erogazioni a perdere nei confronti del profitto decisi da Prodi con la sua prima manovra finanziaria e che, da allora, vengono erogati per sempre, se non sopravviene una norma a cancellare questa «tassa Robin Hood alla rovescia»! Tremonti ha fatto propaganda per qualche settimana parlando di «tassare» i petrolieri: in realtà aveva preso in considerazione solo l’eccesso di sovrapprofitto dovuto al rialzo del prezzo del petrolio che si paga in dollari. Ma nessun intervento sul cuneo, per carità. In generale Sinistra Critica contrasta gli interventi fiscali come forma per sostenere i salari, perché – com’è noto, ma lo si vuol far dimenticare – sono i lavoratori a supportare per almeno il 75 per cento le entrate e quindi, nella migliore delle ipotesi, si tratterebbe di una partita di giro. Come neppure l’intervento sui prezzi è realmente realizzabile, a parte per le tariffe pubbliche, dato che non è possibile fissare i prezzi per legge, né le merci sono prodotte solo in un paese: pensare al blocco dei prezzi, come propone qualcuno, rischia di essere illusorio e sicuramente è deviante.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Salario minimo intercategoriale - SMIC)
1. La retribuzione oraria minima per tutte le tipologie di lavoro pubblico e privato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, denominata salario minimo intercategoriale (SMIC), non può essere inferiore all’importo definito ai sensi della presente legge. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMIC.
2. Lo SMIC è incrementato al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall’Istat.
3. Il valore orario dello SMIC per il 2008 è di 7,5 euro netti. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.
4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMIC si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.
Art. 2.
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a modificare la disciplina delle indennità di disoccupazione e dei minimi previdenziali.
2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere e disciplinare l’introduzione del salario sociale, da corrispondere a tutte le persone maggiorenni disoccupate da almeno dodici mesi e residenti in Italia da almeno diciotto mesi;
b) stabilire l’importo del salario sociale nella misura di 1.000 euro mensili e prevedere che esso sia corrisposto, per il 70 per cento, in forma monetaria dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, per il restante 30 per cento, in beni e servizi gratuiti forniti dalla regione tramite bonus opzionali; stabilire in trentasei mesi la durata massima del salario sociale; prevedere che, al termine del suddetto periodo, in assenza di offerte di impiego a tempo indeterminato, la pubblica amministrazione proceda all’assunzione dell’avente diritto con contratto a tempo determinato della durata di almeno ventiquattro mesi; stabilire che il salario sociale non è sottoposto a tassazione e concorre figurativamente ai fini previdenziali;
c) fissare l’importo dei minimi previdenziali nella misura minima di 1.000 euro;
d) consentire il recupero del drenaggio fiscale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, modificando automaticamente le aliquote fiscali di retribuzioni ed erogazioni previdenziali sulla base dell’incremento dell’1 per cento dell’indice dei prezzi al consumo registrato al 31 agosto di ogni anno e disponendo l’abrogazione di tutte le norme che consentono deroghe a tale principio da parte del Ministero dell’economia e delle finanze;
e) prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata, o realisticamente prevedibile, e inflazione reale, sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate conseguenti all’applicazione delle seguenti misure:
a) unificazione al 20 per cento dell’aliquota fiscale applicabile ai proventi da interessi corrisposti sui conti correnti bancari e per le rendite finanziarie, con esclusione dei redditi annuali individuali fino a 50.000 euro che mantengono il regime di prelievo attuale per le rendite inserite nella dichiarazione dei redditi;
b) abolizione della riduzione del cuneo fiscale per imprese banche e assicurazioni, previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 266 a 269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dalle disposizioni introdotte dall’articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Legislatura 16º - Disegno di legge N. 1

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2006

Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici

Già stampato n. 1146 della XV Legislatura

Onorevoli Senatori. – Premesso che:
nel mese di luglio del 1992 il Governo, la Confindustria e CGIL-CISL-UIL sottoscrissero un accordo interconfederale a seguito del quale venivano definitivamente abrogati gli accordi sindacali e le norme di legge aventi per oggetto l’indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e lavoratrici pubblici e privati all’inflazione rilevata dall’ISTAT, la cosiddetta scala mobile;
con lo stesso accordo interconfederale la scala mobile veniva sostituita con un modello contrattuale basato sull’inflazione programmata da contrattare, comparto per comparto, ad ogni rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
tale modello di difesa delle retribuzioni e delle pensioni non è riuscito a tutelare il potere di acquisto delle stesse.
Infatti, la differenza che ogni anno si determina tra l’inflazione programmata e l’inflazione rilevata non viene colmata dai rinnovi contrattuali, tanto da aver determinato il reale impoverimento di milioni di famiglie di operai, impiegati e pensionati:
la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati ha prodotto il crollo dei consumi, con ripercussioni anche sul sistema commerciale, agricolo e industriale;
lo stesso meccanismo di rilevazione dei prezzi al consumo da parte dell’ISTAT deve essere integralmente rivisto, inserendo nel paniere voci che lo rendano effettivamente adeguato alla spesa reale di lavoratori e lavoratrici;
la lotta per la cancellazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e di tutte le tipologie di lavoro precarie è fondamentale e comunque occorre tutelare da subito tutti i redditi da lavoro esistenti e le pensioni;
i sottoscritti cittadini italiani, ritenuto che il meccanismo della scala mobile costituisce un efficace sistema di salvaguardia delle retribuzioni, promuovono la seguente legge di iniziativa popolare volta a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori pubblici e privati le cui retribuzioni saranno automaticamente adeguate con costi a carico dei datori di lavoro pubblici e privati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. Con lo scopo di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori dipendenti dall’aumento dei prezzi e delle tariffe viene introdotto, con la presente legge, un meccanismo di adeguamento automatico dei salari e degli stipendi.

2. Le retribuzioni mensili corrisposte, dai datori di lavoro e dai committenti, pubblici o privati, ai lavoratori dipendenti, ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, ivi compresi i lavoratori a progetto di cui al Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed ai soci lavoratori di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, sono integrate, con cadenza trimestrale, per un ammontare determinato applicando alla retribuzione di cui all’articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nel trimestre precedente, la percentuale stabilita con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Le retribuzioni di cui al comma 2 sono incrementate, con cadenza trimestrale, dell’importo determinato con la seguente procedura:
a) l’indice ISTAT relativo all’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è fissato convenzionalmente a 100, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del computo di cui alla lettera b);
b) per ogni variazione pari a un punto percentuale dell’indice ISTAT come fissato convenzionalmente alla lettera a), è corrisposto un incremento di retribuzione nella misura dell’80 per cento della suddetta variazione, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni;
c) ai fini di cui alla lettera b), le frazioni di punto pari o superiori allo 0,50 per cento sono arrotondate all’unità superiore;
d) il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare con cadenza trimestrale, stabilisce l’ammontare dell’aumento di retribuzione di cui al presente comma, calcolato in base a quanto previsto nelle lettere a), b) e c).
4. Le pensioni erogate dagli enti previdenziali pubblici e privati, nonché le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, straordinaria ed ordinaria, e di mobilità sono integrate con la medesima cadenza e per gli stessi importi stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Alla quantificazione e alla relativa copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Atto Senato n. 1146 XV Legislatura

Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici
Iter
19 dicembre 2006: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari S 1146 in corso di esame in commissione 19 dicembre 2006
Iniziativa
Popolare
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data 9 novembre 2006; annunciato nella seduta ant. n. 69 del 9 novembre 2006.
Classificazione TESEO
INDICIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE , SCALA MOBILE
Articoli
INDICI STATISTICI (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI (Art.1), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Art.1), INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (Art.1), INDENNITA' DI MOBILITA' (Art.1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Giorgio Roilo (Ulivo) nominato il 19 dicembre 2006 .
Assegnazione
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente il 21 novembre 2006. Annuncio nella seduta ant. n. 77 del 21 novembre 2006.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. cost.), 5ª (Bilancio)

Legislatura 15º - Disegno di legge N. 1146
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XV LEGISLATURA ———–
N. 1146
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa popolare, a norma dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2006
Istituzione di una nuova scala mobile per la indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici

Onorevoli Senatori. – Premesso che:
nel mese di luglio del 1992 il Governo, la Confindustria e CGIL-CISL-UIL sottoscrissero un accordo interconfederale a seguito del quale venivano definitivamente abrogati gli accordi sindacali e le norme di legge aventi per oggetto l’indicizzazione automatica delle retribuzioni dei lavoratori e lavoratrici pubblici e privati all’inflazione rilevata dall’ISTAT, la cosiddetta scala mobile;
con lo stesso accordo interconfederale la scala mobile veniva sostituita con un modello contrattuale basato sull’inflazione programmata da contrattare, comparto per comparto, ad ogni rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
tale modello di difesa delle retribuzioni e delle pensioni non è riuscito a tutelare il potere di acquisto delle stesse.
Infatti, la differenza che ogni anno si determina tra l’inflazione programmata e l’inflazione rilevata non viene colmata dai rinnovi contrattuali, tanto da aver determinato il reale impoverimento di milioni di famiglie di operai, impiegati e pensionati:
la perdita di potere d’acquisto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e dei pensionati ha prodotto il crollo dei consumi, con ripercussioni anche sul sistema commerciale, agricolo e industriale;
lo stesso meccanismo di rilevazione dei prezzi al consumo da parte dell’ISTAT deve essere integralmente rivisto, inserendo nel paniere voci che lo rendano effettivamente adeguato alla spesa reale di lavoratori e lavoratrici;
la lotta per la cancellazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e di tutte le tipologie di lavoro precarie è fondamentale e comunque occorre tutelare da subito tutti i redditi da lavoro esistenti e le pensioni;
i sottoscritti cittadini italiani, ritenuto che il meccanismo della scala mobile costituisce un efficace sistema di salvaguardia delle retribuzioni, promuovono la seguente legge di iniziativa popolare volta a tutelare il potere d’acquisto dei lavoratori pubblici e privati le cui retribuzioni saranno automaticamente adeguate con costi a carico dei datori di lavoro pubblici e privati.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Con lo scopo di tutelare i salari e gli stipendi dei lavoratori dipendenti dall’aumento dei prezzi e delle tariffe viene introdotto, con la presente legge, un meccanismo di adeguamento automatico dei salari e degli stipendi.
2. Le retribuzioni mensili corrisposte, dai datori di lavoro e dai committenti, pubblici o privati, ai lavoratori dipendenti, ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, ivi compresi i lavoratori a progetto di cui al Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed ai soci lavoratori di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, sono integrate, con cadenza trimestrale, per un ammontare determinato applicando alla retribuzione di cui all’articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nel trimestre precedente, la percentuale stabilita con la procedura di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Le retribuzioni di cui al comma 2 sono incrementate, con cadenza trimestrale, dell’importo determinato con la seguente procedura:
a) l’indice ISTAT relativo all’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è fissato convenzionalmente a 100, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del computo di cui alla lettera b);
b) per ogni variazione pari a un punto percentuale dell’indice ISTAT come fissato convenzionalmente alla lettera a), è corrisposto un incremento di retribuzione nella misura dell’80 per cento della suddetta variazione, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni;
c) ai fini di cui alla lettera b), le frazioni di punto pari o superiori allo 0,50 per cento sono arrotondate all’unità superiore;
d) il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare con cadenza trimestrale, stabilisce l’ammontare dell’aumento di retribuzione di cui al presente comma, calcolato in base a quanto previsto nelle lettere a), b) e c).
4. Le pensioni erogate dagli enti previdenziali pubblici e privati, nonché le indennità di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni, straordinaria ed ordinaria, e di mobilità sono integrate con la medesima cadenza e per gli stessi importi stabiliti ai sensi dei commi 2 e 3.5. Alla quantificazione e alla relativa copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

BOLLETTINO SINDACALE DEL 08 GIUGNO 2009

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE.

Lo scorso 26 maggio 2009 è stato approvato definitivamente il collegato alla legge di bilancio per l’anno 2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
La riforma del processo civile, o, meglio, quelle norme del citato provvedimento che modificano e/o sostituiscono alcune norme del codice di procedura civile vigente, nelle dichiarate intenzioni del legislatore, si propongono di accelerare sensibilmente i tempi necessari alla definizione di ogni singola procedura, ed anche di ridurre in modo cospicuo l’arretrato di oltre cinque milioni di cause pendenti. Con le nuove norme sarà possibile assicurare un “servizio-giustizia” più rapido a tutti quei cittadini che dovessero trovarsi nella condizione di farvi ricorso, e quindi garantire a tutti l’effettività della tutela giurisdizionale.
Comunque, senza alcuna pretesa di esaustività, ecco in sintesi alcune delle novità introdotte:

Digitalizzazione e processo telematico.

Fra le novità più significative, quella più interessante sembra essere l'uso del mezzo telematico per le comunicazioni e le notifiche. Come ha ripetutamente dichiarato lo stesso ministro Alfano, le notifiche via mail saranno strumento ordinario di comunicazione tra le parti del processo. Indubbiamente, se tutto andrà per il verso giusto, e non emergeranno intoppi di alcun genere, quella delle notifiche per via telematica è senz’altro una grande conquista del nostro “sistema-Giustizia”, che punta decisamente verso un’effettiva modernizzazione e verso quell’efficienza che i tempi di oggi richiedono. Resta, tuttavia, qualche dubbio per quanto attiene le notifiche e/o le comunicazioni nei confronti delle parti che non sono dotate di una casella di posta elettronica certificata. In quei casi, infatti, l’ufficiale giudiziario provvederà a notificare l’atto nelle forme tradizionali e quindi l’effettivo vantaggio di una tale innovazione verrebbe di fatto sminuito, se non vanificato del tutto.

Freno ai ricorsi in Cassazione. (Art. 360-bis, Inammissibilità del ricorso )

Fra le novità introdotte, ce n’è una di particolare rilievo, che potrebbe produrre effetti importanti anche in relazione ai carichi di lavoro del personale che opera nelle cancellerie dei Tribunali e delle Corti. Si tratta di una sorta di “filtro”, che il legislatore ha introdotto per i ricorsi in Cassazione. Infatti, oggi la Suprema Corte è intasata anche a causa di un numero esorbitante di ricorsi per cause di valore di scarsa importanza, su cui spesso c’è un ben consolidato orientamento.
Attraverso questo sbarramento, in altre parole, saranno ammessi solo i ricorsi che hanno per oggetto unicamente questioni di diritto nuove o sulle quali esiste incertezza interpretativa. Inoltre, il filtro si baserà su principi oggettivi prestabiliti, mentre prima era più discrezionale. A decidere sulla eventuale inammissibilità, poi, non sarà più un collegio di tre magistrati ma un'apposita sezione della Suprema Corte composta da cinque magistrati appartenenti a tutte le sezioni.

La mediazione civile

C’è, poi, l’introduzione della c.d. mediazione civile, una possibile alternativa facoltativa per le parti, che potranno risolvere la controversia avvalendosi di un organismo di conciliazione, che avrà sicuramente tempi più rapidi ed il non trascurabile vantaggio della economicità rispetto al rito ordinario.

Introdotta la testimonianza scritta – Art. 257-bis

Su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, il giudice può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto, e nel termine fissato, le risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato.
Se il testimone si astiene ha l'obbligo di sottoscrivere comunque il modello, indicando generalità e motivi di astensione.
Se nel termine stabilito non spedisce la testimonianza, può essere condannato a pena pecuniaria.
Esaminate le risposte, tuttavia, il magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

Sospensione del processo Art. - 296 c.p.c.

Completamente riscritto l’art. 296 c.p.c., che ora recita:
«Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti).
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

Sanzioni per chi allunga i processi.

Nel nuovo processo civile non sarà più possibile avvalersi di “strategie dilatorie”, notoriamente poste in essere dalle parti e/o dai loro difensori che, per un qualche motivo, hanno interesse a ritardare il più possibile la decisione del giudice.
Quello dei rinvii “ad libitum” ha rappresentato, nel corso di moltissimi anni, il vero motivo (anche se non l’unico…) della assurda durata dei procedimenti civili, non riscontrabile in alcun altro Paese dell’Occidente.
Ora, però, per chi allunga strumentalmente i processi vi saranno delle sanzioni.

Pubblicazione delle sentenze online.

Il giudice dispone la pubblicazione delle sentenze di condanna sui giornali o in alternativa sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Per la definitiva applicabilità delle nuove norme che disciplinano il processo civile bisogna ora attendere la pubblicazione dell’intero provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Non v’è dubbio che anche questa volta le lavoratrici ed i lavoratori della Giustizia sapranno svolgere al meglio la loro parte.
Vorremmo, però, che a loro venissero riconosciute la grande professionalità, acquisita nel corso degli anni, ed il conseguente diritto alla carriera, come garantito a tutti gli altri pubblici dipendenti del comparto Ministeri.

Il Segretario Nazionale del Coordinamento Nazionale Giustizia Massimo Battaglia

BOLLETTINO SINDACALE DEL 05 GIUGNO 2009

«ATTIVITA’ CESI

Dal notiziario Confsal n. 74 del 5.06.2009:

Si comunica che nei giorni 3 e 4 giugno u.s. si sono riuniti in Bruxelles gli organi statutari della CESI come segue:

PRESIDENZA

I lavori, aperti con le relazioni dei due presidenti Heesen e Neugebauer e del Segretario Generale Muellers, hanno riguardato l’approvazione del regolamento della CESI, la relazione sul dialogo sociale europeo, la relazione sul bilancio 2009, il risultato dell’inchiesta sui settori realizzata tra le organizzazioni aderenti alla CESI e l’approvazione della presa di posizione del consiglio professionale “Educazione”, su “Nuove competenze per nuove professioni”.

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELL’ACCADEMIA EUROPA

I lavori hanno riguardato la presentazione del nuovo statuto dell’Accademia Europa.

ASSEMBLEA GENERALE DELL’ACCADEMIA EUROPA

Durante i lavori si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, all’approvazione del nuovo Statuto e del programma Convegni 2009/2010.

COMITATO DIRETTIVO

I lavori, aperti con la relazione della presidenza, hanno riguardato il rapporto sulle attività delle commissioni e dei consigli professionali, il regolamento interno della CESI, il bilancio della CESI, il dialogo sociale nell’amministrazione centrale ed il programma di lavoro CESI 2009, oltreché il calendario delle riunioni.
Ai lavori, in rappresentanza della Confsal, ha partecipato il Segretario Generale Marco Paolo Nigi.

Segretario Generale Marco Paolo Nigi.





RINNOVO CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO: AGGIORNAMENTO

Si comunica che ieri, 4 giugno 2009, all’ARAN, è stata sottoscritta l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2008/2009.
Il testo contrattuale è consultabile sul sito della Confsal-Fenal: www.fenal.it.

Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi


Dal notiziario Confsal n. 73 del 3.06.2009:


«RINNOVI CONTRATTUALI 2009
TASSO D’INFLAZIONE IPCA 1,5%
IPCA – COMUNICAZIONE ISAE - IMPORTANTE

Si fa seguito a quanto comunicato nel Notiziario n. 71 del 28 maggio 2009 e si comunica che venerdì, 29 maggio u.s., dalle ore 15 alle ore 17.00, si è tenuto nella sede dell’Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) il preannunciato Seminario sulla “metodologia operativa per il calcolo dell’Indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia (IPCA), al netto dei prodotti energetici importati”, fra gli esperti dell’Istituto ed i firmatari dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009. Per la Confsal erano presenti il Segretario Generale Marco Paolo Nigi ed il componente della Segreteria Fedele Ricciato.
I lavori sono stati aperti dagli esperti ISAE con “la presentazione delle modalità operative di costruzione e delle procedure di previsione dell’indicatore”. Sono state affrontate alcune questioni centrali, quali:
Ø l’individuazione del prezzo dei prodotti energetici importati;
Ø la determinazione del peso da attribuire ai beni energetici importati;
Ø l’andamento dell’indicatore in un periodo storico considerato;
Ø la procedura di previsione.
Nella “trattazione problematica” degli argomenti, gli esperti ISAE hanno indicato “scelte metodologiche” funzionali alla determinazione di un indicatore il più attendibile possibile.
Dopo la presentazione dello “studio ISAE” tutte le delegazioni presenti delle parti firmatarie dell’Accordo del 22 gennaio 2009 hanno preso atto della procedura proposta.
In conclusione dei lavori, l’ISAE si è impegnata a comunicare in tempi brevi l’Indice previsionale di inflazione IPCA depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati per gli anni 2009-2012.
Successivamente, in data 30 maggio 2009, l’ISAE ha comunicato, con nota ufficiale, “l’inflazione IPCA al netto degli energetici importati, in variazione percentuale” come segue:
- per l’anno 2009 1,5%
- per l’anno 2010 1,8%
- per l’anno 2011 2,2%
- per l’anno 2012 1,9%
Al momento, si può fare una prima immediata comparazione favorevole fra l’inflazione programmata – DPEF del 4,6% per il triennio 2010-2012 e l’IPCA al netto dei prodotti energetici importati per lo stesso triennio che si attesta intorno al 6% (calcolo ISAE).
In merito, seguiranno nostre valutazioni più approfondite.

Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi

BOLLETTINO SINDACALE DEL 04 GIUGNO 2009

RINNOVI CONTRATTUALI 2009 – TASSO D’INFLAZIONE IPCA 1,5%

Come già riferito nel comunicato n. 101/09, in attuazione dell’accordo del 22 gennaio u.s., le parti sociali ed il governo si sono riuniti il 27 maggio scorso, per convenire di affidare all’ISAE – Istituto di Studi e Analisi Economica - l’incarico di elaborare il valore dell’IPCA – il nuovo indice dei prezzi al consumo, armonizzato in ambito europeo e depurato della variazione dei prezzi dei beni energetici importati.
Con la dovuta tempestività l’Isae ha fornito l’ammontare percentuale del dato inflazionistico previsto per il quadriennio 2009-2012, sia per il settore pubblico che per quello privato:
- Anno 2009 - 1,5 %;
- Anno 2010 - 1,8 %;
- Anno 2001 - 2,2 %;
- Anno 2012 - 1,9 %.
La stessa Isae determinerà nel mese di maggio di ogni anno lo scostamento tra l’inflazione prevista e quella reale in modo da consentirne l’applicazione:
- per il settore privato – nel corso della vigenza contrattuale, tenendo conto che la base di calcolo per l’applicazione sarà data dal valore medio della retribuzione costituito dai minimi tabellari, dalle indennità fisse contrattuali e dagli aumenti periodici di anzianità;
- per il settore pubblico – invece, all’inizio del successivo triennio contrattuale, tenendo conto:
o dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto nell’intero settore;
o che la determinazione delle risorse per gli aumenti stipendiali è affidata, con la concertazione dei sindacati, ai competenti ministeri nel rispetto e nei limiti della programmazione finanziaria.
Se questi criteri, secondo calcoli effettuati, fossero stati applicati anche nel passato, si sarebbe ottenuto un risultato economico migliore dello 0,7% all’anno, rispetto a quello percepito in passato con i criteri previsti dall’accordo del luglio 1993.


PENSIONI DI ANZIANITA’ – SCATTANO LE QUOTE (= età + anzianità contributiva)

Nel secondo semestre 2009 (1° luglio – 31 dicembre) scattano le famose quote per andare in pensione di anzianità.
Le quote sono la somma dell’età anagrafica e degli anni di contribuzione che costituiscono il limite minimo per potere andare in pensione anticipatamente.
Sinteticamente sono questi i requisiti necessari:

- 2° semestre 2009 - quota 95 (= 59 di età + 36 di contributi, oppure 60+35);
- Anno 2010 - quota 95 idem idem;
- Anno 2011 - quota 96 (= 60 di età + 36 di contributi, oppure 61+35);
- Anno 2012 - quota 96 idem idem ;
- Anno 2013 - quota 97 (= 61 di età + 36 di contributi, oppure 62+35).

Aggiungiamo che possono andare in pensione coloro che ad es. raggiungono il 1° luglio 2009 quota 95 con 58 anni e sei mesi di età e 35 anni e sei mesi di contributi.
Concludiamo che possono, altresì, andare in pensione coloro che hanno 40 anni di contributi senza alcun calcolo di età anagrafica.

IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja



DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 15 - 2009

Si trasmette qui di seguito uno stralcio e una sintesi degli articoli del Decreto di attuazione della Legge n. 15 – 2009 promosso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione R. Brunetta, corredato dalle osservazioni della scrivente Federazione, già rassegnate alla Confederazione.


TITOLO II
MISURAZIONE, VALUTAZIONE E
TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 3
(Principi generali)

- La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative
- Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e ai singoli dipendenti secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (la Commissione)

CAPO II
Il ciclo di gestione della performance
Art. 4
(Ciclo di gestione della performance)
Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
- definizione e comunicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei rispettivi indicatori e valori;
- collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso dell’attività, e attivazione dei correttivi necessari
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Osservazioni
È auspicabile l’inserimento delle OO.SS. quali soggetti a cui rendicontare i risultati.
Art. 5
(Obiettivi e indicatori )

Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione e tra questi ultimi ed i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative.

Osservazioni
Nella precedente versione dello schema di Decreto era previsto che gli obiettivi erano programmati anche “con il coinvolgimento dei dipendenti”. La previsione è stata stralciata, escludendo i dipendenti dalla partecipazione al processo di programmazione di obiettivi cui la loro opera lavorativa dovrà essere rivolta.
Nulla si prevede, inoltre, riguardo il coinvolgimento delle OO.SS. o delle Rsu nel processo di definizione degli obiettivi, in rappresentanza dei lavoratori chiamati al raggiungimento dei risultati stessi.
Art. 7
(Sistema di misurazione e valutazione della performance)
Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale.
A tal fine le Amministrazioni adottano un Sistema di misurazione e valutazione della performance secondo gli indirizzi della Commissione.

Art. 9
(Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale)

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:
- agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità
- alle competenze professionali e manageriali dimostrate
La misurazione della performance individuale del personale operata dai dirigenti è effettuata del Sistema di cui all’art. 7 tenendo conto del risultato raggiunto e della qualità del contributo.
Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di astensione obbligatoria per maternità o per congedo parentale.

Osservazioni
Apprezzabile l’inserimento in questa nuova versione di schema di Decreto riguardo al periodo di maternità o congedo parentale. Sarebbe stato penalizzante per il dipendente pagare il proprio congedo con una valutazione negativa della propria performance.
ART. 10 (Piano della performance e Relazione sulla performance)
Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente:
- entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
- un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.


CAPO III
Trasparenza e rendicontazione della performance
Art. 11
(La trasparenza della performance)
La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei princìpi di buon andamento e imparzialità.
Ogni Amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in modo permanente e facilmente visibile una sezione dedicata alla “Trasparenza, valutazione e merito” in cui siano chiaramente rintracciabili il Programma triennale, il Piano della performance, Relazione sulla performance, l’ammontare complessivo dei premi e l’analisi dei dati.

CAPO IV
Soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance
Art. 13
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche)

E’ istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale.
La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità.
La Commissione:
- fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;
- verifica la corretta predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle amministrazioni centrali;
- definisce i parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- redige la graduatoria di performance delle amministrazioni statali.
Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità.
La Commissione assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa.

Osservazioni
Si auspica l’inclusione del riferimento alle Confederazioni Sindacali quali soggetti a cui si estende la disponibilità della Commissione a fornire i dati sui cui si basano le valutazioni.
Art. 14
(Organismo indipendente di valutazione della performance)

Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
L’Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e comunica tempestivamente le criticità riscontrate ad organi interni di governo ed amministrazione.
L’Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

Osservazioni
È utile prevedere che l’esito del rilevamento relativo al livello di benessere organizzativo e al grado di condivisione del sistema di valutazione operato presso il personale, sia comunicato alle Confederazioni Sindacali.

TITOLO III
MERITO E PREMI

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 17
(Valorizzazione del merito ed incentivazione della performance)

Le amministrazioni pubbliche promuovono il miglioramento della performance organizzativa e individuale, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche.
È vietata la distribuzione di premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto.
Art. 19
(Criteri per la differenziazione delle valutazioni)

In ogni amministrazione, l’Organismo indipendente, sulla base delle risultanze del sistema di valutazione compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale.
In ogni graduatoria il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che:
a) il 25 per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del 50 per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
b) il 50 per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del 50 per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale;
c) il restante 25 per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale.
La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del 25% di cui alla lettera a) in misura non superiore a 5 punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.

Osservazioni
In sostanza l’Organismo stilerà tre graduatorie di merito in cui saranno collocati rispettivamente dirigenti generali e non e personale non dirigente.

Il sistema delle fasce di merito così come congeniato può portare al caso paradossale di premiare il 25% di coloro che rendono un po’ più degli altri e di contro – e ciò appare più grave- di penalizzare il 25% dei lavoratori collocati nella fascia bassa non per lo scarso rendimento, ma per la necessità fissata dalla norma di individuare chi produce “meno” di altri, e non chi produce in misura insufficiente.
La modifica del testo, rispetto alla prima versione di Decreto, in riferimento alla allocazione delle risorse e della elasticità delle percentuali di composizione delle fasce di merito che diventano modificabili dalla contrattazione integrativa, appare comunque apprezzabile.
In ogni caso risulta da chiarire come poter evitare notevoli disparità di trattamento economico tra il personale che appartiene a due fasce di merito diverse ed è diviso solo da un piccolo punteggio di valutazione.
Art. 23
(progressioni economiche)
Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
La collocazione nella fascia di merito alta per tre anni consecutivi ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche.

Osservazioni
È opportuna l’eliminazione del legame tra progressione economica e performance svolta, oppure, in via subordinata, prevedere che gli anni di raggiungimento della fascia alta di merito, necessari a dare titolo prioritario per la progressione economica, siano 2 e non 3.
È apprezzata e condivisa l’eliminazione del comma che nella prima versione del Decreto prevedeva l’ “insufficiente rendimento” nel caso di collocazione per tre anni consecutivi nella fascia di merito bassa.
Art. 24
(progressioni di carriera)
L’attribuzione di posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
La collocazione nella fascia di merito alta per tre anni consecutivi ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione della progressione di carriera.

Osservazioni
È opportuna l’eliminazione del legame tra progressione di carriera e performance svolta, oppure, in via subordinata, prevedere che gli anni di raggiungimento della fascia alta di merito, necessari a dare titolo prioritario per la progressione di carriera, siano 2 e non 3.
Anche qui, come per l’articolo precedente, è apprezzata e condivisa l’eliminazione del comma che nella prima versione del Decreto prevedeva l’ “insufficiente rendimento” nel caso di collocazione per tre anni consecutivi nella fascia di merito bassa.
CAPO III
Norme finali, transitorie e abrogazioni
Art. 29
(Inderogabilità)

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 74, le disposizioni del presente Capo hanno carattere imperativo, non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei contratti collettivi.

osservazioni
Tutta la materia premiale è sottratta alla contrattazione collettiva e avocata alla legge.

TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI SULL’ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CAPO I
Principi generali
Art. 35
(Modifica all’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L’articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il sostituito dal seguente:
“1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione.”

osservazioni
La precedente versione dell’articolo che si vuole modificare recita così:
“I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.”.
Si elimina il confronto con il sindacato e i lavoratori riguardo l’adozione di atti interni di organizzazione che hanno riflessi sul rapporto di lavoro.

Capo II
Dirigenza Pubblica
Art. 36
(Oggetto, ambito di applicazione e finalità)
Le disposizioni del presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico.
Art. 37
(modifica all’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
Ai Dirigenti di uffici dirigenziali generali è attribuita la funzione di proporre profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Art. 40
(modifica all’art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale.

Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Art. 47
(Mobilità intercompartimentale)

Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con contratto quadro è definita una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.

osservazioni
La prima bozza di schema di Decreto prevedeva che la tabella di equiparazione fosse stilata senza nessun confronto con il sindacato, ma “con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata”. Questa nuova versione del testo accoglie le posizioni sindacali e apre alla concertazione nella stesura della tabella di equiparazione.
Art. 48
(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

osservazioni
Facendo riferimento al termine “mobilità, anche volontaria”, si apre la strada –pericolosa- all’adozione di misure di mobilità NON VOLONTARIA che dispongono il trasferimento di personale in sedi con carenze in organico.
Art. 49
(Modifica all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle eccedenze delle unità di personale è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.
Art. 50
(Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)

Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

osservazioni
La norma rappresenta un’ulteriore penalizzazione per lo svolgimento dell’attività sindacale, e potrebbe presentare profili di incostituzionalità.
In ogni caso è necessario precisare che gli incarichi ostativi siano di “vertice”, vale a dire di direzione nazionale del sindacato.
Appare inoltre non chiaro cosa si debba intendere per “incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale”.


CAPO IV
Contrattazione collettiva nazionale e integrativa

Art. 52
(Modifiche all’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici.
Sono costituiti due comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono due separate aree per la dirigenza, definiti tramite appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative.
Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo l’amministrazione interessata provvede, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo o contratto, fino alla successiva sottoscrizione.

osservazioni
Riteniamo che vadano serenamente valutate le opportunità della riduzione a due dei comparti di contrattazione, per le conseguenze esistenziali che ne possono derivare dall’applicazione dei criteri di rappresentanza/rappresentatività. Si ritiene assolutamente necessario che si aumenti il numero dei comparti per una più utile e fattiva contrattazione delle numerose categorie presenti nel pubblico impiego.
In tal senso sembra che siano emerse aperture dal Ministro per la modifica da 2 a 4 del numero dei comparti.
Altrettanto negativa è la valutazione della previsione in base alla quale l’Amministrazione potrà procedere autonomamente nel caso di mancata sottoscrizione del contratto integrativo: anche tale norma è assai penalizzante per il ruolo del sindacato visto che l’Amministrazione potrà irrigidire fortemente le sue posizioni non avendo necessità di firmare un contratto per poter disciplinare le materie oggetto del mancato accordo.


Art. 53
(Modifica all’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)


(Controlli in materia di contrattazione integrativa)
Per le amministrazioni statali i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.
Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
Le amministrazioni pubbliche inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.
La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.

osservazioni
È apprezzabile il riferimento ai risultati attesi dai cittadini ma è inaccettabile che per le inadempienze dell’Amministrazione, e non dei dipendenti, si blocchino i fondi destinati alla contrattazione integrativa.
Art. 60
(Modifiche all’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
I dipendenti pubblici sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo princìpi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

Osservazioni
In tema di progressioni di carriera fra le aree, appare preferibile non vincolare la riserva dei posti al limite del 50% dei posti messi a concorso.

Capo IV
Sanzioni disciplinari
e responsabilità dei dipendenti pubblici
Art. 65

(Oggetto e finalità)

In attuazione dell’articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente titolo recano modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro.

osservazioni
Si sottrae anche qui la materia alla contrattazione collettiva riservando la disciplina del settore all’esclusività della legge.
Art. 67
(Disposizioni relative al procedimento disciplinare)

Inserimento dell’art. Art. 55 – ter (rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale) al decreto legislativo 165-2001: Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale.
Per le infrazioni di minore gravità non è ammessa la sospensione del procedimento. Per infrazioni di maggiore gravità, l’ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale.
Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale.
Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa.

osservazioni
La disposizione stravolge il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare fino ad ora applicato. In luogo dell’attuale sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale, il Decreto introduce un iter rapido di conclusione del procedimento disciplinare. Seppur l’iter dello stesso procedimento disciplinare conserva la struttura del contraddittorio e mantiene il diritto alla difesa del dipendente, appare non conforme ai principi dello stato di diritto concludere un procedimento disciplinare nella mancata definizione delle effettive responsabilità penali del dipendente, dato che il compito di accertare la sussistenza di tali responsabilità spetta alla magistratura dello stato.
Il meccanismo previsto da questo articolo, nonché le competenze attribuite al dirigente e all’ufficio disciplinare di ogni amministrazione, portano a ritenere in dubbio il rispetto del principio di terzietà, che è fondamentale in ogni procedimento disciplinare. L’esperienza insegna che molti sono stati i ricorsi al giudice, arrivati fino in Cassazione, per procedimenti disciplinari svolti dal superiore, Dirigente, ai danni del dipendente. Per ovviare a questo sembra necessario chiarire che la competenza del procedimento disciplinare sia sempre in carico all’Ufficio disciplinare terzo, e non solo nei casi più gravi come previsto attualmente dalla bozza di Decreto.

Inserimento dell’art. Art. 55 – quater (Licenziamento disciplinare) al decreto legislativo 165-2001: Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
- falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia
- assenza ingiustificata per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni
- ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio
- falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera
- reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui
Il licenziamento in sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa.

osservazioni
Il riferimento alla mancata accettazione al trasferimento ad altra sede quale titolo sufficiente per irrogare la sanzione del licenziamento pone il dipendente alla mercè dei dirigenti dell’amministrazione. Si introduce una logica di mobilità coatta piuttosto che puntare su incentivi alla mobilità volontaria.

Inserimento dell’art. Art. 55 – quinquies (False attestazioni o certificazioni) al decreto legislativo 165-2001: Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Inserimento dell’art. Art. 55 – septies (Controlli sulle assenze) al decreto legislativo 165-2001: In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.
L’inosservanza dei predetti obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni.

osservazioni
Si ribadiscono anche in questo Decreto le ampissime fasce orarie di reperibilità. Si ribadisce anche in questa occasione la profonda avversione da parte sindacale per una misura estremamente penalizzante per il lavoratore, specie in quei casi – e sono molti- in cui la persona (anziani, single, ecc.) deve attendere da sola al proprio mantenimento e alla propria cura recandosi dal medico.
Le fasce orarie pertanto dovrebbero essere cambiate in “dalle ore 10:00 alle ore 12.00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00”, con corrispondente modifica dell’art. 71, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008.

Inserimento dell’art. Art. 55 – octies (permanente inidoneità psicofisica) al decreto legislativo 165-2001: nel caso di accertata inidoneità psicofisica al servizio, l’amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro.
L’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, potrà adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell’effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità in assenza di giustificato motivo.
Gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione saranno definiti a seguito dell’effettuazione della visita di idoneità.

osservazioni
L’Amministrazione si vede attribuita un ulteriore potestà nei confronti del pubblico dipendente potendo procedere alla sospensione dal servizio prima dell’effettuazione della visita di accertamento di idoneità. Anche qui si è in presenza di un aumento ampio dei poteri discrezionali dell’Amministrazione e di una corrispettiva contrazione della tutela e dei diritti del lavoratore. È da chiarire, ed è fondamentale, il limite di questo potere discrezionale dell’Amministrazione: è necessario verificare, infatti, quali siano gli atti necessari per l’Amministrazione per affermare l’esistenza di “pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti”, elemento che giustificherebbe la sospensione dal servizio.

Inserimento dell’art. Art. 55 – novies (identificazione del personale a contatto con il pubblico) al decreto legislativo 165-2001: I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
Art. 68
(Comunicazione della sentenza)

La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja

PEC: una casella gratuita di posta elettronica certificata per ogni cittadino
D.P.C.M. 06.05.2009, G.U. 25.05.2009


Si riporta qui di seguito, il D.P.C.M. 06.05.2009 contenente le modalità per ottenere la PEC, si raccomanda di seguire le istruzioni contenute nell'allegato A.

Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) la cui attivazione è senza oneri per il cittadino, così come le comunicazioni che transitano per la stessa.
E' questa la novità introdotta dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119) con il quale si da attuazione all'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
La PEC consentirà l'invio di documenti informatici per via telematica e permetterà ai cittadini di dialogare in maniera più veloce e sicura con le Pubbliche Amministrazioni le quali dovranno dotarsi di un indirizzo email certificato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della PEC, a norma dell'art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione le tecnologie 2 novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;
Visto, in particolare, l'art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e' attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta;
Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;
Visto, altresì, il comma 7 del citato art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;
Visto che il citato comma 7 dell'art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 7 siano stabilite anche le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 6, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;
Visto che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall'attuazione del citato comma 5, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, Renato Brunetta;
Ritenuto di dover individuare le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n. 185 del 2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Decreta:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.

Art. 2.

Modalità di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino
1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.
2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.
3. Le modalita' di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Utilizzo della PEC per il cittadino
1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1.
3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla conoscibilita' dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.
4. La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.

Art. 4.

Modalita' di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'adempiere a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento.
3. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendono disponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'
espletamento della procedura.
4. Le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 5.

Procedura di scelta dell'affidatario 1. Per l'individuazione dell'affidatario, anche costituito in associazione temporanea d'impresa o consorzio, del servizio di PEC ai
cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie avvia le procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
2. Nella procedura di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecniche del servizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi, anche informativi, dell'affidatario nonche' gli ulteriori servizi da mettere a disposizione, anche con
specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 6. Monitoraggio del servizio PEC

1. L'affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e alle pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna di esse, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubbliche amministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti,
nonche' ogni altro elemento atto a verificare l'effettiva funzionalita', anche con riferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio di PEC.
2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni in base alle norme vigenti in materia.

Art. 7. Accessibilita' degli indirizzi di PEC ai cittadini

L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art. 6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel rispetto dei criteri di qualità e sicurezza ed interoperabilità definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8. Diffusione e pubblicità dell'iniziativa

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne di comunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenuti dell'iniziativa e le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 9. Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti

1. I pubblici dipendenti, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, possono optare per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per adempire alle finalità di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o con l'affidatario del servizio, definiscono le modalita', nel rispetto della normativa vigente, con le quali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.

Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 6 maggio 2009
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta

Allegato A
MODALITA' PER LA RICHIESTA, L'ATTIVAZIONE, L'UTILIZZO E IL RECESSO
DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI

Modalita' di richiesta del servizio.

Qualunque cittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residenti all'estero, può chiedere l'attivazione di un'utenza personale di posta elettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di posta elettronica certificata per i cittadini (di seguito sito).
Sul sito sono evidenziate: le regole per l'attivazione e l'utilizzo del servizio da parte
del cittadino;
i requisiti tecnici per l'accesso al servizio;
le buone prassi per l'utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza;
i manuali d'uso di riferimento.
Sul sito e' altresì disponibile tutta la documentazione inerente le caratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattuali dell'affidatario del servizio e la normativa di riferimento.
Per effettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi i propri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve inoltre scegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro al servizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delle informazioni fornite.
La richiesta si perfeziona con l'attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadino dichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averle espressamente accettate. La registrazione di tale operazione, confermata dalla successiva attivazione dell'utenza, costituisce evidenza, valida ai fini di legge, della volontà del cittadino di aderire alle condizioni d'uso del servizio di posta elettronica certificata.
La fase di richiesta si conclude con la comunicazione del suo esito e, se positivo, con l'indicazione delle modalità di attivazione.
Attivazione del servizio.
L'attivazione dell'utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogo presso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sul territorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia e localizzazione e' resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione di massa. L'elenco di tali uffici e' inoltre reperibile sul sito di richiesta del servizio.
I cittadini possono recarsi presso gli uffici abilitati all'attivazione a partire dalla data comunicata dal sito all'atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partire da tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e del documento recante il codice fiscale.
L'ufficio abilitato effettua la verifica della correttezza dei dati identificativi collegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede alla stampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando così luogo all'attivazione del servizio, anche tramite la consegna delle credenziali di accesso al medesimo.
L'ufficio abilitato provvede inoltre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sulle condizioni d'uso del servizio.
Utilizzo del servizio.
Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalità operative ed alle regole indicate sul sito.
L'uso del servizio e' personale e riservato. Non e' consentito accedere ad un'utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi.
La password per l'accesso al servizio deve essere mantenuta segreta e modificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul sito.
Il cittadino può richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dal sito, la notifica dell'avvenuta ricezione di un messaggio di posta elettronica certificata, mediante comunicazione verso un altro indirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L'affidatario del servizio può rendere disponibili, secondo regole predefinite, funzionalità addizionali utili per la gestione della corrispondenza, quali la notifica tramite sms, l'invio di comunicazioni in formato cartaceo, l'inoltro dei messaggi verso altre caselle di posta elettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.
All'indirizzo di posta elettronica certificata del cittadino possono essere associati uno o più recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea, nei casi previsti, nonché numeri di telefono sia fissi che mobili, numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumento utile per comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, e' compito e responsabilità del cittadino aggiornare tali riferimenti, anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suo profilo personale.
Possono altresì essere resi disponibili servizi di gestione del fascicolo individuale digitale concernente gli atti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, nonché altri servizi idonei ad assicurare una migliore funzionalità della PEC. L'affidatario deve altresì assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata rendendone disponibile la consultazione alle pubbliche amministrazioni.
L'affidatario deve mantenere traccia delle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata ed adotta inoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantiscono la riservatezza, la sicurezza e l'integrità' nel tempo delle informazioni.
Recesso dal servizio.
In qualunque momento il cittadino può comunicare la sua volontà di recedere dal servizio di posta elettronica certificata. La comunicazione e' effettuata, previa autenticazione, tramite un'apposita funzione del sito.
Il recesso comporta la cessazione del servizio e la conseguente cancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro ore dall'avvenuta comunicazione del recesso.
In conseguenza del recesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblica amministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.