giovedì, giugno 11, 2009

BOLLETTINO SINDACALE DEL 08 GIUGNO 2009

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE.

Lo scorso 26 maggio 2009 è stato approvato definitivamente il collegato alla legge di bilancio per l’anno 2009, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
La riforma del processo civile, o, meglio, quelle norme del citato provvedimento che modificano e/o sostituiscono alcune norme del codice di procedura civile vigente, nelle dichiarate intenzioni del legislatore, si propongono di accelerare sensibilmente i tempi necessari alla definizione di ogni singola procedura, ed anche di ridurre in modo cospicuo l’arretrato di oltre cinque milioni di cause pendenti. Con le nuove norme sarà possibile assicurare un “servizio-giustizia” più rapido a tutti quei cittadini che dovessero trovarsi nella condizione di farvi ricorso, e quindi garantire a tutti l’effettività della tutela giurisdizionale.
Comunque, senza alcuna pretesa di esaustività, ecco in sintesi alcune delle novità introdotte:

Digitalizzazione e processo telematico.

Fra le novità più significative, quella più interessante sembra essere l'uso del mezzo telematico per le comunicazioni e le notifiche. Come ha ripetutamente dichiarato lo stesso ministro Alfano, le notifiche via mail saranno strumento ordinario di comunicazione tra le parti del processo. Indubbiamente, se tutto andrà per il verso giusto, e non emergeranno intoppi di alcun genere, quella delle notifiche per via telematica è senz’altro una grande conquista del nostro “sistema-Giustizia”, che punta decisamente verso un’effettiva modernizzazione e verso quell’efficienza che i tempi di oggi richiedono. Resta, tuttavia, qualche dubbio per quanto attiene le notifiche e/o le comunicazioni nei confronti delle parti che non sono dotate di una casella di posta elettronica certificata. In quei casi, infatti, l’ufficiale giudiziario provvederà a notificare l’atto nelle forme tradizionali e quindi l’effettivo vantaggio di una tale innovazione verrebbe di fatto sminuito, se non vanificato del tutto.

Freno ai ricorsi in Cassazione. (Art. 360-bis, Inammissibilità del ricorso )

Fra le novità introdotte, ce n’è una di particolare rilievo, che potrebbe produrre effetti importanti anche in relazione ai carichi di lavoro del personale che opera nelle cancellerie dei Tribunali e delle Corti. Si tratta di una sorta di “filtro”, che il legislatore ha introdotto per i ricorsi in Cassazione. Infatti, oggi la Suprema Corte è intasata anche a causa di un numero esorbitante di ricorsi per cause di valore di scarsa importanza, su cui spesso c’è un ben consolidato orientamento.
Attraverso questo sbarramento, in altre parole, saranno ammessi solo i ricorsi che hanno per oggetto unicamente questioni di diritto nuove o sulle quali esiste incertezza interpretativa. Inoltre, il filtro si baserà su principi oggettivi prestabiliti, mentre prima era più discrezionale. A decidere sulla eventuale inammissibilità, poi, non sarà più un collegio di tre magistrati ma un'apposita sezione della Suprema Corte composta da cinque magistrati appartenenti a tutte le sezioni.

La mediazione civile

C’è, poi, l’introduzione della c.d. mediazione civile, una possibile alternativa facoltativa per le parti, che potranno risolvere la controversia avvalendosi di un organismo di conciliazione, che avrà sicuramente tempi più rapidi ed il non trascurabile vantaggio della economicità rispetto al rito ordinario.

Introdotta la testimonianza scritta – Art. 257-bis

Su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, il giudice può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto, e nel termine fissato, le risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato.
Se il testimone si astiene ha l'obbligo di sottoscrivere comunque il modello, indicando generalità e motivi di astensione.
Se nel termine stabilito non spedisce la testimonianza, può essere condannato a pena pecuniaria.
Esaminate le risposte, tuttavia, il magistrato può sempre disporre che il teste sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

Sospensione del processo Art. - 296 c.p.c.

Completamente riscritto l’art. 296 c.p.c., che ora recita:
«Art. 296. - (Sospensione su istanza delle parti).
Il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo».

Sanzioni per chi allunga i processi.

Nel nuovo processo civile non sarà più possibile avvalersi di “strategie dilatorie”, notoriamente poste in essere dalle parti e/o dai loro difensori che, per un qualche motivo, hanno interesse a ritardare il più possibile la decisione del giudice.
Quello dei rinvii “ad libitum” ha rappresentato, nel corso di moltissimi anni, il vero motivo (anche se non l’unico…) della assurda durata dei procedimenti civili, non riscontrabile in alcun altro Paese dell’Occidente.
Ora, però, per chi allunga strumentalmente i processi vi saranno delle sanzioni.

Pubblicazione delle sentenze online.

Il giudice dispone la pubblicazione delle sentenze di condanna sui giornali o in alternativa sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Per la definitiva applicabilità delle nuove norme che disciplinano il processo civile bisogna ora attendere la pubblicazione dell’intero provvedimento in Gazzetta Ufficiale.
Non v’è dubbio che anche questa volta le lavoratrici ed i lavoratori della Giustizia sapranno svolgere al meglio la loro parte.
Vorremmo, però, che a loro venissero riconosciute la grande professionalità, acquisita nel corso degli anni, ed il conseguente diritto alla carriera, come garantito a tutti gli altri pubblici dipendenti del comparto Ministeri.

Il Segretario Nazionale del Coordinamento Nazionale Giustizia Massimo Battaglia

Nessun commento:

Posta un commento