venerdì, gennaio 15, 2010

BOLLETTINO SINDACALE N. 2 DEL 15 GENNAIO 2010

DAL COMUNICATO N. 4/10 DELLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

 

ARAN: IN DIRITTURA D'ARRIVO LA DEFINIZIONE COMPARTI NECESSARIA PER I RINNOVI CONTRATTUALI

 

Il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, Antonio Naddeo, nonché commissario straordinario dell'ARAN, ha comunicato che, per il settore Statali,  sono pronti gli atti di indirizzo per la definizione dei nuovi Comparti che saranno quattro, due dei quali dovrebbero riunire il settore "statale" con un grande comparto costituito da "ministeri", "agenzie fiscali", "enti pubblici non economici" e "università" e l'altro formato dalla "scuola", dalle "accademie" e dalla "ricerca e tecnologia". Nel mese di Febbraio dovranno essere definiti, congiuntamente con le OO.SS., detti comparti e, quindi, nel mese di Aprile 2010, dovrebbero iniziare le riunioni per i rinnovi contrattuali. Infatti, mentre per la vacanza contrattuale i soldi sono già stati accantonati con la Finanziaria 2010, i fondi per i nuovi contratti non potranno che essere reperiti in primavera, quando la Ragioneria effettuerà le verifiche sui bilanci consuntivi delle Amministrazioni del 2009. Punto focale del Governo è quello di aprire una nuova stagione contrattuale basata, nelle intenzioni, sulla meritocrazia, e quindi di ripartire la remunerazione accessoria su tre livelli: metà delle somme al 25% dei lavoratori ritenuti meritevoli, l'altra metà delle somme al 50% dei lavoratori normali, nessun compenso accessorio per il 25% dei lavoratori non produttivi. Ciò sarà possibile con l'ausilio della nuova Commissione di valutazione della P.A. che dovrà definire i nuovi standard di qualità e con la collaborazione delle Amministrazioni e delle OO.SS. Si prevede una stagione contrattuale nella quale la nostra Federazione sarà, fortemente impegnata.

 

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN UNA

COMMISSIONE DI UN CONCORSO

 

In virtù del principio di imparzialità espresso dall'art. 97 della Costituzione, un funzionario componente di una commissione ha l'obbligo di astenersi dal giudizio su un candidato qualora abbia avuto con esso un rapporto di collaborazione con risvolti patrimoniali e che vanno oltre alla pura collaborazione scientifica. Ciò è stato affermato dal TAR Lombardia, Brescia Sezione II, nella sentenza n. 2392 depositata il 1 dicembre 2009. In sostanza, qualora in sede di commissione un funzionario non si astenesse dal giudizio quando è portatore di interessi personali, l'attività stessa della commissione risulterebbe viziata di illegittimità, anche se l'organo nel corso del procedimento ha agito con totale imparzialità e malgrado non sussistano prove di condizionamento del suo operato.

 

 

CONSIGLIO DI STATO

 

Con sentenza n. 8399 del 18 dicembre 2009, la VI sezione del Consiglio di Stato ha affermato che la competenza del giudice amministrativo si estende fino alla valutazione effettiva delle posizioni assunte dalla Pubblica Amministrazione quando non siano relative a scelte di opportunità. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il controllo del giudice amministrativo non si deve limitare ad un esame superficiale dell'attività discrezionale della P.A., ma andare nel merito della reale tutela di situazioni giuridiche protette proprie dei cittadini. Ciò significa che tale attività della P.A. è valutabile dai Tar. È il caso ad esempio del ricorso presentato da un dipendente pubblico che si è visto negare dall'Amministrazione il riconoscimento della causa di servizio dopo essere stato sottoposto ad una visita di una commissione indipendente con esito a lui favorevole, senza che l'Amministrazione –pur avendone la possibilità- si fosse premurata di presentarsi con propri consulenti di parte. La valutazione sulla legittimità del comportamento della P.A., in questo caso riguardo al diniego della causa di servizio, ha precisato il Consiglio di Stato, rientra nella sfera di competenza del giudice amministrativo.

 

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Battaglia

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