mercoledì, luglio 18, 2007

LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Garante Privacy , deliberazione 14.06.2007 n. 23

Emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, con deliberazione n. 23 del 14 giugno 2007, le "linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico."

Il provvedimento è diretto a fornire opportune indicazioni e raccomandazioni alle pubbliche amministrazioni nella gestione del trattamento dei dati personali e sensibili dei lavoratori pubblici, con l'obiettivo, altresì, di dare uniformità ai principi applicabili al rapporto di lavoro in alcune specificità che riguardano proprio i soggetti pubblici datori di lavoro.

Queste alcune prescrizioni nel testo delle linee guida:

· Applicazione dei principi di liceità, pertinenza, trasparenza al datore di lavoro pubblico, il quale può

blecitamente trattare dati personali dei lavoratori solo nella misura in cui ciò sia necessario per la

corretta gestione del rapporto di lavoro, applicando le relative disposizioni;

· Individuazione del titolare del trattamento dei dati facendo riferimento all'amministrazione o ente

centrale o locale nel suo complesso, anziché a singole articolazioni interne o alle persone fisiche che

l'amministrano o la rappresentano (ad esempio, il ministro, il direttore generale o il presidente);

· Informazione alle organizzazioni sindacali riguardanti i lavoratori tramite la comunicazione di dati solo

in forma anonima se non diversamente specificato dai contratti collettivi di riferimento;

· Utilizzo di forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore con modalità idonee a prevenire

la conoscibilità ingiustificata di dati personali, in particolare sensibili, da parte di soggetti diversi dal

destinatario, ancorché incaricati di talune operazioni di trattamento;

· Pubblicazione di esiti di concorsi e selezioni pubbliche solo con i dati personali pertinenti e non

eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale;

· Diffusione dei dati personali dei lavoratori attraverso siti internet per specifici obblighi normativi e

cartellini identificativi nel limite del rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in

rapporto alle finalità perseguite.

· Divieto di utilizzare in modo generalizzato sistemi di rilevazione automatica delle presenze dei

dipendenti mediante la raccolta di dati biometrici, specie se ricavati dalle impronte digitali;

· Produzione di certificazioni mediche comprovanti le assenze per malattia e visite mediche privi di

diagnosi con la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità, con divieto di utilizzo delle

informazioni contenute se il lavoratore produce documentazione in cui è presente anche la diagnosi.

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