mercoledì, gennaio 18, 2006

ARAN – CCNL DIRIGENZA AREA 1 – COMUNICATO ANDIP


Si riporta, qui di seguito, la circolare n. 34 diramata in data odierna dall’ANDIP – Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici:
«di seguito alle Circolari n. 32 dell’11 gennaio 2006 e n. 33 del 12 gennaio 2006, si comunica che ieri lunedì 16 gennaio 2006 alle ore 17,00 è stato sottoscritto presso la sede dell’A.R.A.N., tra la parte pubblica e le Organizzazioni sindacali firmatarie, un verbale di errata corrige dell’ipotesi di accordo del C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell’Area I per il quadriennio normativo 2002-2005 e dei due bienni economici (2002–2003 e 2004-2005), già firmato lo scorso 10 gennaio 2006, relativo ai comparti dei Ministeri e della Sezioni Speciali dei Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute e dei Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le modifiche apportate hanno riguardato i sottoelencati articoli:
Art. 1 – Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto.
Art. 10 – Clausole speciali.
Art. 60 – Incarichi aggiuntivi.
Art. 69 – Modalità di applicazione di particolari istituti economici.
Art. 71 bis – Ricostituzione del Rapporto di lavoro.
Art. 81 – Retribuzione di rischio e di posizione.
Complessivamente, la nostra Organizzazione sindacale esprime soddisfazione per i risultati raggiunti con tali ulteriori variazioni (alcune delle quali proposte dall’UNSA) che integrano la predetta ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 10 gennaio 2006, in quanto tutte migliorative del trattamento giuridico ed economico del Dirigente pubblico, e che in misura sempre maggiore offrono nuovi spazi alla tutela del Dirigente.
Il documento con le modifiche apportate è disponibile, in formato PDF, sul sito web www.unsaconfsal.it, nella sezione “Documentazione”.
CONFSAL-UNSA-SIAD – SINDACATO ITALIANO AUTONOMO DIFESA – INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA’ 2006

L’Unsa-Siad comunica che in data 13 Gennaio 2006 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge con l’incremento di 5 milioni di euro da destinare all’incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della Difesa, dal 2006 a regime, confermandone il riconoscimento del ruolo sempre più indispensabile per le attività delle Forze Armate.

MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si riporta, qui di seguito, una sintesi delle principali novità riportate dal Decreto Legge n. 4 del 10 Gennaio 2006 in materia di Pubblica Amministrazione:

Art. 3 – Personale delle Amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo - il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello stato in posizione di comando o fuori ruolo è trasferito, su domanda, nei ruoli delle Amministrazioni ove presta servizio, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.

Art.4 – Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni - Le amministrazioni possono attivare i contratti a tempo determinato solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonché previa valutazione circa l’opportunità di attivazione di contratti con le agenzie, per la somministrazione a tempo determinato di personale.

Art.6 - Semplificazione per gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità – Le Regioni adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario per l’invalidità civile, la cecità, la sordità,nonché quelle per l’accertamento dell’handicap e dell’handicap grave, effettuate dall’apposite commissioni. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sono individuate le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle ASL, qualora non acquisita agli atti idonea documentazione atta a comprovare la minorazione.

Art.9 – Agevolazione della mobilità volontaria – Per agevolare l’attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, il Dipartimento della Funzione Pubblica può istituire una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.

Art.11 – Dotazioni organiche – Modifica art.6 del dlgs 30/3/2001 n.165 – Nell’individuazione delle dotazioni organiche, le Amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell’ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le Amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.

Art.12 – Proroga assunzioni autorizzate –Le assunzioni autorizzate per l’anno 2005 possono essere effettuate entro il 30 Aprile 2006. Le assunzioni di cui all’art.1, comma 98 della Legge 30/12/2004 n.311, relative all’anno 2005, possono essere effettuate entro sei mesi dalla data di Pubblicazione in G.U. dei decreti previsti.

Art.13 – Contratti di collaborazione –Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all’art.7 del D.Lsv. 3073/2001 n.165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:”per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza in presenza di determinati presupposti tassativamente specificati dal legislatore. Con appositi regolamenti, da trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Art.16 – Reggenza di uffici dirigenziali non generali – Allo scopo di consentire la continuità dell’azione amministrativa, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali , nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali, può conferire, nei limiti di cui all’articolo 1 , comma 187, della Legge 23/12/2005,n.266, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all’area funzionale C3, come individuata nel CCNL comparto Ministeri. L’incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All’incarico così attribuito non si applica l’articolo 2103 del codice civile; pertanto non si dà luogo all’attribuzione di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.

Art.17 – Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti – E’ istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza ed alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica,dei centri di controllo delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.

Art.34 – Disposizioni urgenti per il funzionamento del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio – Per l’immediato potenziamento del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio è istituita la Direzione Generale per il danno ambientale. Alla Direzione Generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale. La Direzione Generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell’Ambiente in materia di danno ambientale, nonché quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statici,ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attività di studio e ricerca ed a quelle per l’informazione e la comunicazione ambientale.
Il testo completo del Decreto Legge è disponibile sul nostro BLOG ai seguenti indirizzi: http://www.unsabeniculturali.blogspot.com/ oppure http://unsabeniculturali.blogspot.com/
Cordialità e saluti
IL VICE SEGRETARIO NAZIONALE
(Stefano Innocentini)

APPROFONDIMENTI
Rubrica di informazione ed orientamento a cura dell’ Ufficio Studi UNSA Beni Culturali



Il dipendente può rifiutarsi di lavorare se il datore non adotta le misure di sicurezza


L'ipotesi del sopravvenuto venir meno in modo totale o parziale della prestazione lavorativa tale da giustificare il licenziamento ex art. 18 l. 300/1970 per giusta causa o per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 l. 604/1996 non è ravvisabile se il mancato o non completo adempimento del lavoratore trova giustificazione nella mancata adozione da parte di datore di lavoro delle misure di sicurezza che, pur in mancanza di norme specifiche, il datore è tenuto ad osservare a tutela dell'integrità fisica e psichica del prestatore di lavoro e se quest'ultimo prima dell'inadempimento secondo gli obblighi di correttezza informa il datore di lavoro circa le misure necessarie da adottare a tutela dell'integrità fisica e psichica del lavoratore, sempre che tale necessità sia evidente o, comunque, accertabile o accertata.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21479 del 7 novembre 2005, ricordando che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio inadempimento con l'inadempimento dell'altra, occorre procedere alla valutazione comparativa del comportamento dei contraenti non soltanto in riferimento all'elemento cronologico delle rispettive inadempienze, ma anche in relazione ai rapporti di causalità e di proporzionalità di tali inadempienze rispetto alla funzione economico-sociale del contratto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta, tenendo presente che va accertata la sussistenza della gravità dell'inadempimento cronologicamente anteriore, perché quando questo non è grave, il rifiuto dell'altra parte di adempiere non è di buona fede e, quindi, non è giustificato.
(Fonte: LaPrevidenza.it, 18/11/2005)


Stato: la laurea riscattata all'Inps ante ruolo deve essere ricongiunta ex legge 29/79


La formulazione di tale ultima norma consente di poter affermare che, in questo caso, la facoltà del lavoratore che abbia manifestato la volontà di ricongiungere tutti i periodi assicurativi -al fine di ottenere un'unica pensione- sconta il solo limite della titolarità degli stessi periodi presso la precedente gestione.

Per cui il diniego posto dall'Amministrazione, che vedrebbe nella applicazione al caso di specie della suddetta disposizione un mezzo elusivo della prima norma, non appare convincente atteso che le citate disposizioni e i relativi istituti, riscatto e ricongiunzione, disciplinano fattispecie diverse: il primo consente, a chi ha avuto accesso per concorso ad una qualifica direttiva dello Stato, indipendentemente da altre esperienze lavorative, di poter “riscattare” gli studi universitari mediante un contributo determinato, mentre il secondo consente, solo a chi può già vantare un'iscrizione all'A.G.O., di poter “ricongiungere” i periodi di contribuzione dei quali sia titolare, senza che sia posta alcuna distinzione tra le varie forme contributive (obbligatoria, volontaria o addirittura figurativa).

Si tratta, evidentemente, di due norme di favore per la cui applicazione i limiti posti sono ben chiari. Se il legislatore, quindi, ha inteso disciplinare la ricongiunzione consentendo al lavoratore già iscritto all'I.N.P.S. di ottenere “in qualsiasi momento” la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare, non è possibile introdurre, in assenza di previsione legislativa, con intervento pretorio, un limite non normativamente disposto. E non varrebbe, in tal senso, la prospettiva dell'elusione della norma di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 1092/1973 la quale disciplina l'ipotesi del “riscatto” accessibile ai funzionari direttivi anche non già titolari di posizione presso la gestione A.G.O., poiché, proprio sotto il profilo sistematico, l'interpretazione appare viceversa in linea con le disposizioni di favore dello stesso D.P.R. n. 1092/1973 che consentono la computabilità di servizi resi allo Stato o enti pubblici diversi anche in posizione non di ruolo o il riscatto di periodi nei quali si sia prestato servizio in particolari funzioni.
(Fonte: LaPrevidenza.it, 18/11/2005)

L’ Ufficio Studi UNSA Beni Culturali

Nessun commento:

Posta un commento