martedì, gennaio 31, 2006

P.A. - SOPPRESSO IL PAGAMENTO DELLE FESTIVITA'

P.A. - SOPPRESSO IL PAGAMENTO DELLE FESTIVITA’
 
 Fra i tanti tagli alle spese di bilancio,la Finanziaria 2006 (legge 266/05) ha disposto all’att.1, comma 224 che non viene più riconosciuto ai pubblici dipendenti il diritto al pagamento delle maggiorazioni retributive delle festività nei casi in cui le ricorrenze ricadono in uno dei seguenti giorni: domenica; in qualsiasi altro giorno riconosciuto dai CCNL festività nazionale; il giorno del santo patrono.
 Un taglio di spesa che, fra le pieghe di una Finanziaria respinta e non confrontata con le parti sindacali, colpisce la prestazione lavorativa, vanificando il maggior sacrificio di quei colleghi, che, con encomiabile spirito di servizio, si sono resi disponibili a lavorare in un giorno doppiamente festivo.
 
 
UFFICIO LEGISLATIVO: NOTIZIE DALLA CORTE COSTITUZIONALE
 
1) PRECARI, ALLA CONSULTA IL DOPPIO PUNTEGGIO
Il Tar della Sicilia ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione riguardante la legittimità del doppio punteggio riconosciuto  per il servizio di montagna previsto per le graduatorie permanenti di terza fascia, cioè gli elenchi che vengono utilizzati dagli uffici scolastici provinciali per le assunzioni dei supplenti e per il 50% delle immissioni in ruolo.
Nell’ordinanza di remissione il giudice a quo ha messo in dubbio la legittimità del doppio punteggio, riconosciuto a chi abbia prestato servizio di insegnamento in sedi scolastiche situate in comuni considerati montani (al di sopra di 600 metri).
 
2) TRASMISSIBILITÀ DELL’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO SECONDO LE REGOLE SUCCESSORIE
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2005, n. 458, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede che l’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa.
Pertanto, in materia di indennità di fine rapporto dovuta ai dipendenti deve ritenersi che gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore (sia privato che pubblico) alla fine del rapporto abbiano natura di retribuzione differita ai fini previdenziali e che, di conseguenza, tali indennità debbano ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte, analogamente a quanto disposto dall’art. 2122 c.c.; corollario di tale principio è che le stesse indennità, in mancanza dei soggetti legittimati individuati dalli legge, debbano devolversi agli eredi secondo le regole successorie.
 
3) PENSIONE: REVERSIBILITÀ PER I FIGLI MAGGIORENNI
La Corte costituzionale, con sentenza del 2 dicembre 2005, n. 433, ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 30 e 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 (approvazione dell’ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari), nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di reversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.
DA OGGI 31 GENNAIO 2006 LA STANZA SINDACALE RESTERA' CHIUSA PER ALCUNI GIORNI A CAUSA DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
CI SCUSIAMO PER EVENTUALI DISAGI.
 
IL VICE SEGRETARIO NAZIONALE
    (Stefano Innocentini)

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