martedì, gennaio 17, 2006

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n.4


Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (GU n. 8 del 11-1-2006)
testo in vigore dal: 12-1-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'organizzazione ed il
funzionamento in taluni settori della pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Strumenti di semplificazione e qualita', nonche' di monitoraggio e
valutazione della regolazione
1. L'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle politiche
di semplificazione e di qualita' della regolazione, anche ai sensi
della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato
interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato»,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato
sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono
essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo
l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti
di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria.
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano
di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di
semplificazione, di riassetto e di qualita' della regolazione per
l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e'
approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione
degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il
Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove
necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle
politiche della semplificazione, del riassetto e della qualita' della
regolazione;
b) puo' richiedere un approfondimento dell'esame delle iniziative
normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie
o giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla
coerenza con gli obiettivi del piano di azione annuale di cui al
comma 2, anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) individua, assume e sostiene iniziative non normative di
semplificazione, anche tramite progetti di innovazione tecnologica o
amministrativa, di comunicazione e di formazione;
d) effettua, con le opportune procedure di verifica di impatto,
il monitoraggio successivo dell'efficacia delle misure di
semplificazione introdotte e della loro effettiva applicazione,
proponendo, ove necessario, interventi correttivi;
e) individua forme e modalita' stabili di consultazione con le
organizzazioni rappresentative degli interessi della societa' civile,
anche prevedendo, ove possibile in via elettronica, forme di
pubblicizzazione di tale attivita' e coordinando la consultazione in
via telematica di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 2003, n.
229, ed all'articolo 55 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee
strategiche dettate dal Comitato, ciascun Ministro individua un
proprio referente per le politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione, dandone comunicazione al Comitato.
5. Ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 3, della legge
29 luglio 2003, n. 229, il Comitato acquisisce indirizzi e proposte
nella materia della qualita' della regolazione e osservazioni per
l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e
codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione,
consultazione, nonche' alla individuazione di livelli minimi
essenziali di semplificazione dell'attivita' di impresa che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a
una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le regioni
possono imporre in ciascun settore di attivita'.
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla
Commissione di cui all'articolo 3, comma 6duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la
semplificazione e la qualita' della regolazione». I componenti di
tale Commissione durano in carica tre anni. Nello svolgimento delle
proprie competenze in materia normativa il Comitato e la Commissione
si avvalgono del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'attuazione delle
deleghe di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
ci si puo' avvalere anche del Consiglio di Stato ai sensi
dell'articolo 14, numero 2°, del regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054, e in tale caso non va acquisito il relativo parere previsto
dall'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
nonche' dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. A tale
fine la dotazione organica dei presidenti di sezione del Consiglio di
Stato e' incrementata di una unita' da destinare alla relativa
Sezione per gli atti normativi, assicurandosi l'invarianza della
spesa mediante la contestuale riduzione di una unita' nella dotazione
organica dei consiglieri di Stato, ed e' altresi' costituita presso
la stessa Sezione per gli atti normativi una segreteria tecnica,
composta da un contingente di quindici unita', individuate
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e obbligatoriamente poste
in posizione di distacco, con oneri a carico dell'amministrazione di
appartenenza.
7. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6-duodecies, dopo le parole «da un numero massimo
di», la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta» e dopo
le parole: «dirigenti delle amministrazioni pubbliche» sono aggiunte
le seguenti: «, esperti nelle materie economiche e statistiche»;
b) al comma 6-terdecies dopo il primo periodo sono inseriti i
seguenti: «Le professionalita' amministrative della segreteria
tecnica della Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno
delle amministrazioni pubbliche, nel limite numerico complessivo di
trenta unita'. A tale fine si provvede tramite comando, anche
contestualmente alla riorganizzazione di strutture gia' operanti per
finalita' analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni
finanziarie.».
8. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' prorogato di sessanta giorni,
limitatamente alla definizione dei meccanismi e degli strumenti di
monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle indicazioni
programmatiche e degli obiettivi definiti da ciascun Ministro, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, al
fine di consentire l'adeguamento di questi ultimi al sistema
informatico messo a punto dal Ministro per l'attuazione del programma
di Governo, sulla base di linee guida emanate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
9. Per l'implementazione del sistema informatico e per la
definizione delle linee guida di cui al comma 8, nonche' per lo
svolgimento delle ulteriori attivita' di monitoraggio e valutazione
della regolazione e dei suoi effetti con riguardo alla attuazione del
programma di Governo e per i conseguenti aspetti di comunicazione
istituzionale, nell'anno 2006 il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo si avvale di un Comitato tecnico istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'attuazione del programma di Governo, presieduta dal Ministro o da
un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con funzioni di vicepresidente, e da un numero massimo di otto
componenti scelti tra le categorie di cui all'articolo 3,
comma 6-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il
Comitato tecnico si avvale di una segreteria tecnica composta di non
piu' di sei unita' di personale, scelte anche tra estranei alla
pubblica amministrazione.
10. La nomina dei componenti del Comitato tecnico e della
segreteria tecnica di cui al comma 9 e' disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per l'attuazione
del programma di Governo da lui delegato, che ne disciplina altresi'
l'organizzazione ed il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione
di spesa di cui al comma 12, con successivo decreto dello stesso
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
11. Per l'attuazione del comma 7 e' autorizzata la spesa massima di
euro 600.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266; dall'anno 2009 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' autorizzata la spesa
massima di 650.000 euro per l'anno 2006, a valere sull'autorizzazione
di spesa per l'anno 2006 di cui all'articolo 1, comma 261, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.



Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai
rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tra
persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste
dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni,».



Art. 3.
Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o
fuori ruolo
1. Al fine di un piu' efficace e razionale utilizzo delle risorse
umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle
amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, ad
esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di
Polizia, e' trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei ruoli delle
Amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30
settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione
organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianita' di
servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non
dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di
comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri,
dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le
dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono
contestualmente ridotte in misura pari alle unita' di personale
trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse
finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le procedure di trasferimento
comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione
organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli
2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2003, e successive
modificazioni.
3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti
disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio,
permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso
dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di
posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle
procedure concorsuali.
4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.



Art. 4.
Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione
a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione
di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al
comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo
determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti
finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».
2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al
comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo
esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche
temporanea, nonche' previa valutazione circa l'opportunita' di
attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per
la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di
esternalizzazione e appalto dei servizi.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.».



Art. 5.
Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana
1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni
istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a
tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati
dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si
provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa
italiana, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche. Alla
compen-sazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di
finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa
fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo
complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.



Art. 6.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con
disabilita'
1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano
disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di
accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre
1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la cecita', la sordita',
nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave
di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in
sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e'
previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo
21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e
al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o
ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento
dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati
da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza
della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le
patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli
accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la
documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle
commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non
acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».



Art. 7.
Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a
dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento
obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque
entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del
personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni
relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni.



Art. 8.
Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito
1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in
conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni
unite nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale
italiano per il 2005, anno internazionale del Microcredito, e'
trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il
Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.
Art. 9.
Agevolazione della mobilita' volontaria
1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle
procedure di mobilita' e la razionale distribuzione dei dipendenti
tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' istituire, senza
oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad
adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e
l'offerta di mobilita'.



Art. 10.
Segretari comunali e provinciali
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 luglio 2004, n. 186, gia' in posizione di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto» sono sostitute dalle seguenti: «in
disponibilita' ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267,».
2. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i segretari comunali e provinciali e' stabilita una
disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto.
L'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del
comparto ai sensi dell'articolo 43 e le organizzazioni sindacali
rappresentative dei segretari comunali e provinciali.».
Art. 11.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni
non possono determinare, in presenza di vacanze di organico,
situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea,
nell'am-bito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini
della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente
rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per
categoria o area, qualifica e profilo professionale.».
Art. 12.
Proroga delle assunzioni autorizzate
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del
Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere
effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a
tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere
effettuate secondo le modalita' ed i criteri individuati nei decreti
ivi previsti.



Art. 13.
Contratti di collaborazione
1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate
continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in
presenza dei presupposti di seguito specificati:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e,
altresi', corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere
prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le
amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento
degli incarichi di collaborazione.
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di
principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110,
comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».



Art. 14.
Priorita' nelle assunzioni per l'anno 2006
1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
«h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro
gia' prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo
indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori carenze di
organico.».



Art. 15.
Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non puo' essere
inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni.».



Art. 16.
Reggenza di uffici dirigenziali non generali
1. Allo scopo di consentire la continuita' dell'azione
amministrativa, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nel
caso di temporanea indisponibilita' di dirigenti da preporre agli
uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004, n. 173, puo'
conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, la reggenza di tali uffici a personale
particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come
individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto
Ministeri. L'incarico di reggenza non puo' superare la durata di
dodici mesi ed e' rinnovabile una sola volta. All'incarico cosi'
attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile; pertanto
non si da' luogo all'attribuzione di alcun trattamento economico
aggiuntivo rispetto a quello in godimento.



Art. 17.
Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti
1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento
tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile, nonche' del Ministero
dell'interno, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle
risorse gia' stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle
informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarita' della
circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto,
da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla
connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo,
delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le
pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici
e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e
del trasporto dei passeggeri e delle merci.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1
e per l'attuazione degli strumenti di connessione.



Art. 18.
Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a.
1. Cinecitta' Holding S.p.a., istituita ai sensi
dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.
202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film
finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni, nonche' dei film gia' finanziati ai sensi
dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni. Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al
presente comma, gia' depositate presso la Fondazione centro
sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo
e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione
stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di
diffusione culturale.
2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 e' oggetto di
apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le
attivita' culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecitta'
Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attivita'
cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al
comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per
le finalita' di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo.
4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione
di cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.



Art. 19.
Ruolo organico dell'Autorita' garante della concorrenza e del marcato
1. Nell'ambito delle risorse assegnate e per lo svolgimento delle
funzioni in materia di concorrenza bancaria, il ruolo organico
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' integrato di
sette unita' da assumere attraverso selezione pubblica. L'Autorita'
puo' altresi' assumere sette unita', aggiuntive rispetto a quelle
previste dall'articolo 11 della citata legge n. 287 del 1990, con
contratto a tempo determinato e puo' fare ricorso agli istituti del
comando e del fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni.



Art. 20.
Disposizioni urgenti in materia di energia elettrica
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i termini per la copertura dei
costi di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono prorogati alle condizioni e secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, al fine di stabilizzare e
ridurre le tariffe elettriche.
2. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a., in conformita' agli
indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, puo' cedere, a
condizioni di mercato, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, i
diritti di credito corrispondenti alle differenze tra costi e ricavi
di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.
3. In caso di insolvenza di qualsiasi soggetto cui siano attribuite
funzioni di esazione delle prestazioni imposte destinate al pagamento
dei crediti di cui al comma 2, il diritto del Gestore del sistema
elettrico S.p.a. ovvero dei relativi aventi causa e' assistito da
privilegio su tutti i beni del soggetto insolvente, con prevalenza
sui titoli di prelazione di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, dopo le parole: «oneri di sistema» sono inserite le seguenti:
«dovuti dall'insieme degli utenti finali e raccolti dai soggetti a
cio' abilitati ai sensi delle disposizioni in materia adottate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas».
5. Le cessioni di cui al comma 2 sono opponibili ai competenti
organi della procedura in caso di insolvenza del Gestore del sistema
elettrico S.p.a. e i relativi contratti non possono essere sciolti.
6. I costi finanziari connessi alle operazioni di cui al comma 2
sono compresi tra i costi di acquisto dell'energia, ai sensi
dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle
operazioni poste in essere dal Gestore del sistema elettrico S.p.a.
ai sensi del presente articolo, stabilisce la durata della proroga di
cui al comma 1 e adotta ogni altro opportuno provvedimento
finalizzato a garantire le risorse necessarie a soddisfare i diritti
dei soggetti creditori, anche prevedendo la segmentazione della
componente tariffaria attualmente destinata alla copertura dei
medesimi costi.
8. Il Gestore del sistema elettrico S.p.a. puo' versare a tutti o
parte degli aventi diritto, in via anticipata, tutto o parte
dell'importo che e' tenuto a riconoscere ai sensi dell'articolo 3,
comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79. Nel caso in cui gli importi anticipati debbano essere restituiti,
in tutto o in parte, per accertata carenza di titolo ovvero per
mancata produzione, la documentazione comprovante i predetti
versamenti costituisce titolo esecutivo per la restituzione delle
somme versate e il diritto alla restituzione al Gestore del sistema
elettrico S.p.a. e' assistito da privilegio che prevale sui titoli di
prelazione di cui all'articolo 46 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. In caso di insolvenza dei medesimi
soggetti che abbiano ricevuto versamenti anticipati e di
continuazione della attivita' di impresa, i relativi contratti non
possono essere sciolti dai competenti organi della procedura.
9. Per l'anno 2006, il termine per la presentazione delle domande
di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e al decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto
1995, n. 434, e' prorogato al 15 aprile 2006.
10. Al fine di assicurare, per l'anno 2006, la realizzazione degli
interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007, intendendosi applicabile l'ammontare degli interventi
nella misura massima del 70 per cento. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 21.
Ambito delle attivita' di Stretto di Messina S.p.a.
1. La Stretto di Messina S.p.a., titolare della concessione di cui
alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, e'
altresi' autorizzata a svolgere, in Italia e all'estero, quale
impresa di diritto comune ed anche attraverso societa' partecipate,
attivita' di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione
e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse,
nonche' ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto
pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni
per l'appalto di infrastrutture di trasporti.



Art. 22.
Conferimento di funzioni a magistrati ordinari ed a quelli elettivi
del Consiglio superiore della magistratura
1. Ai fini del conferimento delle funzioni previste
dall'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera
i), numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il Consiglio
superiore della magistratura valuta, anche sotto i profili del
merito, delle attitudini e della capacita' organizzativa, lo
svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni,
degli incarichi di capo o vice capo degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri, di capo o vice capo di Dipartimento,
ovvero di incarichi non inferiori a quelli di funzione dirigenziale
di livello generale o equiparati, anche presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' quelli conferiti ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai magistrati
ordinari che hanno svolto, per almeno due anni, gli incarichi ivi
previsti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. I magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura in scadenza nel periodo previsto per l'esercizio delle
deleghe di cui alla legge 25 luglio 2005, n. 150, alla cessazione
dell'incarico sono ricollocati in ruolo nell'ufficio di provenienza
ovvero, a domanda, in altro posto libero per il quale non sia stata
avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma
con esclusione di qualunque incarico direttivo, tenuto conto
dell'anzianita' di servizio. Per tale ricollocamento in ruolo non si
applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979,
n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981,
n. 27. I magistrati destinati all'ufficio di provenienza sono
legittimati a presentare domanda di trasferimento o per il
conferimento di funzioni di legittimita', semidirettive od direttive,
trascorsi sei mesi dalla data di immissione in servizio.



Art. 23.
Dirigenti dell'Amministrazione archivi notarili
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 19 luglio 1957, n.
588, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «I
dirigenti dell'Amministrazione degli archivi notarili che abbiano
svolto almeno venti anni di effettivo esercizio delle funzioni di
conservatore, di cui almeno dieci nelle qualifiche dirigenziali, dopo
la concessazione dal servizio, d'ufficio o a domanda, anche senza
diritto al trattamento pensionistico, possono esercitare le funzioni
di coadiutore notarile, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, fino all'eta' massima di settantacinque
anni.».
2. Il quarto comma dell'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Un coadiutore temporaneo puo' essere nominato, per un periodo non
inferiore ad un mese, al notaio assente per servizio militare o, in
luogo del delegato di cui all'articolo 44, al notaio assente in
permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il
presidente del consiglio notarile ovvero il consiglio qualora il
notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.».
3. E' abrogato il secondo comma dell'articolo unico della legge
2 maggio 1983, n. 17.



Art. 24.
Autorita' portuali
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Governo promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, la stipula di una intesa con le
regioni, le province autonome e le autonomie locali, in sede di
Conferenza unificata, finalizzata a definire le procedure di
individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di
cui al comma 1 ed a delineare l'iter procedimentale di raggiungimento
dell'intesa tra il Ministro e la regione interessata per la nomina
del presidente, nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra
organi dello Stato.».



Art. 25.
Modifiche all'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All'articolo 28, comma 2, quarto periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo
le parole: «purche' muniti di diploma di laurea» sono inserite le
seguenti: «ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato
triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo
non inferiore a due anni».



Art. 26.
Disposizioni in materia di pari opportunita'
1. Tutti gli oneri derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui
all'articolo 29, comma 1, lettere i) ed l), della legge 1° marzo
2002, n. 39, ivi compresi i compensi per gli esperti e consulenti
esterni previsti dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 215, nonche' gli emolumenti accessori, determinati
con decreto del Ministro competente, per il personale di altre
amministrazioni pubbliche collocato presso l'ufficio in posizione di
comando, aspettativa o fuori ruolo in applicazione del medesimo
articolo 7, comma 5, trovano esclusiva ed integrale copertura nello
stanziamento di cui al comma 2 dell'articolo 29 della citata legge n.
39 del 2002.



Art. 27.
Comitato atlantico italiano
1. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico
italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere
internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e
successive modifiche ed integrazioni, e' assegnato un contributo
straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori - ISFOL
1. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali dell'Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori - ISFOL
1. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali dell'Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle
seguenti: «da sette a nove membri»;
b) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le
fondazioni il cui consiglio di amministrazione e' composto da nove
membri, lo statuto deve prevedere che all'autorita' di Governo in
materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».
Art. 30.
Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia costiera
1. Al fine di rafforzare le capacita' di pattugliamento e
sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale,
e' autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266.



Art. 31.
Sistema di trasporto ad impianti fissi
1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e
in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di
trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000,
previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie
effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito
delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle
aziende interessate entro il 31 agosto 2005.
Art. 32.
Carta nazionale dei servizi
1. Il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo
del possesso della Carta d'identita' elettronica (CIE), di cui
all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
2 marzo 2004, n. 117, e prorogato al 31 dicembre 2006 limitatamente
alle richieste di emissione di Carta nazionale dei servizi (CNS) da
parte di cittadini non residenti nei comuni in cui e' diffusa la
Carta d'identita' elettronica (CIE).



Art. 33.
Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti
contemporanee
1. Una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull'autorizzazione
di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' conservata in
bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al
finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del
«Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti
contemporanee».



Art. 34.
Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e' istituita, senza aumenti di spesa a
carico del bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno
ambientale.
2. Alla nuova Direzione generale e' attribuito un posto di funzione
di livello dirigenziale generale. A tale fine e' soppressa una unita'
del contingente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261. Alla
Direzione generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale,
con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, da individuarsi ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di
danno ambientale, nonche' quelle inerenti alla gestione e sviluppo
dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli
cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le
correlate attivita' di studio e ricerca ed a quelle per la
informazione e la comunicazione ambientale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di
previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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