lunedì, gennaio 21, 2008

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 09.10.2007 n. 21066

In caso di licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro deve procedere alla previa contestazione dell'addebito e dall'audizione del lavoratore, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, se quest'ultimo lo richiede e non abbia fini dilatori, ma lo scopo di supportare la difesa scritta attraverso chiarimenti e precisazioni. E' quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 9 ottobre 2007, n. 21066. La vicenda concerneva il ricorso presentato da una società datrice di lavoro che, a seguito di un licenziamento di un dipendente per giusta causa, si era vista condannare sia in primo grado che in appello alla reintegrazione del lavoratore licenziato, nonché al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegrazione dello stesso, per aver disatteso delle procedure formali, con particolar riguardo alla mancata audizione del dipendente che, ricevuto l'addebito, aveva fornito generiche controdeduzioni chiedendo di essere ascoltato per alcune precisazioni. La Suprema Corte ha respinto il ricorso ritenendo che nella fattispecie la richiesta del lavoratore di essere ascoltato non era affatto dilatoria ma, in base al contenuto, alla complessità della vicenda, alla generica giustificazione influenzata dalla scarna contestazione adottata, le brevi giustificazioni scritte dall'interessato non potevano ritenersi esaurienti senza necessità di ulteriori precisazioni.

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