lunedì, maggio 04, 2009

BOLLETTINO SINDACALE del 04-maggio-2009

Annullato una condanna per diffamazione inflitta ad un amministratore locale

Secondo la quinta sezione, negli anni si è verificata "una sorta di desensibilizzazione del significato offensivo di talune parole" per cui "la critica può esprimersi pure in termini che sarebbero definiti lesivi della reputazione di un comune cittadino"

Roma, 30 apr. (Adnkronos/Ign) - Via libera ai manifesti volti a "screditare" anche in maniera "graffiante" e "aspra" l'avversario politico. Parola di Cassazione che ha annullato una condanna per diffamazione inflitta in appello ad un esponente di un'amministrazione locale, condannato dalla Corte di Firenze per avere tappezzato la città di manifesti in cui affermava che il modo di fare politica del gruppo avversario e dei partiti che lo sostengono "è basato sulla calunnia e sulla ricerca affannosa e maniacale di gettare fango sugli amministratori". Secondo la Suprema Corte, che ha accolto il ricorso dell'amministratore annullando senza rinvio la sentenza impugnata poiché "il fatto non costituisce reato", in politica "è lecito adoperare toni aspri e pungenti di disapprovazione, giungendo a screditare la condotta degli avversari". Di diverso avviso era stata la Corte d'Appello di Firenze che, nel maggio 2008, aveva condannato l'uomo per il reato punito dall'art. 595 C.P. ritenendo che il contenuto dei manifesti politici non rientrasse nel diritto di critica. La quinta sezione penale è stata di diverso avviso e, con la sentenza 17686, ha annullato la condanna all'amministratore locale. E questo perché "sussiste l'interesse pubblico a garantire il dibattito tra tutti i gruppi politici, al fine di assicurare la trasparenza dei processi decisionali attinenti la gestione della cosa pubblica". Inoltre, annotano ancora i supremi giudici, fermo restando che deve essere "esclusa la liceità delle contumelie, del dileggio, della mera derisione", nell'ambito della lotta politica va registrato che negli anni si è verificata "una sorta di desensibilizzazione del significato offensivo di talune parole", per cui "la critica può esprimersi pure in termini che sarebbero definiti lesivi della reputazione di un comune cittadino".

Cassazione: turista scivola al museo? Comune risarcisca

Uno scivolone al museo? Il comune dovrà risarcire il danno. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha accolto la richiesta di una donna che mentre era in visita al castello di Gorizia, giunta nella 'Loggetta degli Stemmi', era caduta "a causa del pavimento scivoloso che era stato pulito e ricoperto con enorme quantità di materiale per lucidare i pavimenti a base di cera". In precedenza sia il Tribunale sia la Corte la Corte d'Appello avevano negato il diritto al risarcimento del danno ma ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto e si dovrà fare un nuovo processo per accertare se il Comune "quale concessionario e gestore del castello" sia responsabile ai sensi dell'art. 2051 del codice civile in base alla quale e' tenuto a risarcire i danni al visitatore rovinato a terra. La norma infatti che riguarda il "Danno cagionato da cosa in custodia" dispone che "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Lo scivolone sul pavimento era avvenuto nell'ottobre del 1986 ed ora la Cassazione (sentenza 9526/2009) ha rinviato la questione alla Corte d'appello di Trieste che dovra' verificare, sulla base del dettato di piazza Cavour, se il comune, come "concessionario e gestore" del castello sia tenuto a rifondere i danni. (Data: 01/05/2009 9.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)

Cassazione: multe per passaggio con il semaforo rosso? Sono valide solo se contengono indicazioni precise

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 9888/2009) ha stabilito che deve essere annullata la multa elevata a un'automobilista che passa con il rosso se nel verbale non viene indicata l'esatta infrazione commessa. La Corte, nel caso di specie, ha evidenziato che "occorre, infatti, considerare che il rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell'articolo 41 decimo comma del Codice della Strada, risultare non sempre vietato. Occorre, altresì, osservare che il passaggio avvenuto ai sensi di quest'ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente negli altri casi l'arresto anche con luce gialla, ma la contestazione risultava comunque generica in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l'una escludeva l'altra. Si è di fronte quindi a due ipotesi di contestazione del tutto diverse, ancorché accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 146, terzo comma, Codice della Strada". (Data: 01/05/2009 9.00.00 - Autore: Cristina Matricardi)

Un'ora di lavoro ogni 20 euro di pena pecuniaria

Anziché pagare le sanzioni in denaro i cittadini toscani potranno scegliere di dedicarsi a lavori di pubblica utilità, come aiutare gli anziani, rifare i letti negli ospedali e assistere i disabili. Lo prevede una proposta di legge regionale che il vicepresidente della Regione, Federico Gelli, porterà in giunta tra due settimane

Firenze, 27 apr. (Adnkronos) - Dipingere la cancellata di una scuola, aiutare gli anziani, rifare i letti negli ospedali, assistere i disabili, ramazzare i giardini pubblici. Sono alcuni dei lavori che i toscani potranno scegliere di fare invece di pagare una multa per divieto di sosta o per un passaggio in una zona a traffico limitato. E' quanto prevede una proposta di legge regionale che il vicepresidente della Regione Toscana, Federico Gelli, porterà in giunta tra due settimane. La proposta di legge, anticipa oggi il 'Corriere della Sera', prevede appunto di dare la possibilità, a chi ha commesso illeciti amministrativi, di non pagare neppure e saldare la sanzione facendo un lavoro socialmente utile: un'ora di lavoro ogni 20 euro di sanzione. ''Sarà il trasgressore a decidere se pagare o lavorare - spiega Gelli (Pd) - E se opterà per il lavoro saranno calcolate le ore in base alla multa e l'eventuale occupazione socialmente utile''. La norma contro il degrado e per la sicurezza urbana è composta da sedici articoli ai quali hanno lavorato esperti e polizie municipali. Una legge che ha già avuto l'assenso del presidente dell'Anci Toscana, Alessandro Cosimi. Tra le innovazioni contenute nella pdl, la nascita di una rete di 'mediatori' nei contenziosi giuridici tra cittadini, per evitare di ingolfare gli uffici giudiziari. Avete tirato sassi alla gente o l'avete bagnata con un secchio o con la gomma per annaffiare? La multa può arrivare a varie centinaia di euro. Non volete pagare? Le alternative ci sono: pulire i giardini comunali, spazzare le scuole, dare da mangiare agli anziani non autosufficienti. Si chiama ''lavoro volontario d'interesse pubblico'', ha precisato giovedì scorso Sandro Bennucci sul quotidiano 'La Nazione', ricordando che secondo la nuova legge regionale sul ''degrado urbano'' si potrà sostituire la pena pecuniaria nei ''comportamenti d'illecito amministrativo''. Che sono tanti: come lasciar vagare animali (soprattutto cani di grossa taglia) in modo incontrollato, far cadere oggetti dalla finestra di casa, accendere fuochi, camminare su tetti e cornicioni o sulle spallette dei fiumi. Ma la stessa legge prevede un altro tentativo di snellimento degli uffici giudiziari: la mediazione sociale. Che punta a forme di conciliazione e risoluzione bonaria di tanti conflitti: dalla lite di condominio a quella sul traffico. Sono cause che si trascinano per anni, con costi e ricadute pesanti sulla vita di tanta gente.

Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia svolge attività in contrasto con il dovere di cura e riposo

Commento alla recentissima sentenza della Cassazione del 21 aprile 2009 n° 9474 a cura dell´Avv. Maurizio Danza - Arbitro Pubblico Impiego Lazio e Collaboratore della Rivista LavoroPrevidenza.com

Di particolare interesse la pronuncia della Suprema Corte che interviene sul delicato tema tra aspettativa del lavoratore per motivi di salute ed interesse del datore alla reintegrazione psicofisica, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai più che decennale. Il caso de quo riguarda la pronuncia della Cassazione adita da una clinica napoletana privata a seguito di ricorso presentato nel 2006 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli.

La sentenza accoglie il motivo principali del ricorso formulato ,cassando la sentenza di primo grado e fissando il principio di diritto con rinvio del processo di merito alla Corte di appello in diversa composizione. La vicenda nasce intorno al 2002 a seguito di ricorso di un aiuto medico specialista in geriatria con rapporto di lavoro a tempo parziale di 30 ore settimanale con la suindicata clinica privata, ma che in contemporanea e fino ad una certa data ricopriva il ruolo di direttore sanitario,circostanza ben nota però alla clinica . Durante un periodo di malattia successivo ad un precedente periodo di aspettativa per motivi di salute, causato da una insorgenza in capo al medico di coxoatrosi post necrotica,il medesimo si era visto contestare degli illeciti disciplinari non archiviati anche a seguito delle controdeduzioni e culminati con il licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla clinica.Il medico aveva impugnato il licenziamento chiedendo al Tribunale partenopeo la reintegra nel posto di lavoro nonché il risarcimento del danno per avere riportato una crisi di tipo ansioso depressivo a causa del licenziamento. Il Tribunale aveva però respinto la domanda dell'attore rivolta principalmente alla reintegra ma la Corte di appello a parziale riforma della sentenza di primo grado,aveva invece ordinato la reintegrazione e la corresponsione delle retribuzioni "medio tempore" maturate, ma non riconoscendo il danno richiesto dall'attore. La Corte di Appello- ed è questo il punto su cui si incentra la pronuncia accoglitiva del gravame da parte della Cassazione- aveva ritenuto che lo stato invalidante era stato accertato dal Giudice di primo grado e che dunque su tale punto la sentenza fosse passata in giudicato. La pronuncia della Suprema Corte invece, incentrando il suo ragionamento proprio in relazione alla dimostrazione dello stato di malattia, ritiene che il giudizio della Corte di Appello di Napoli sia erroneo e che dunque "la circostanza della possibilità di guida della moto e di essersi recato al mare,doveva far ritenere quanto meno sussistente un attività dell'attore in contrasto con gli obblighi di cura e riposo in modo da non compromettere ulteriormente la guarigione". La Cassazione ritiene pertanto che è erroneo il giudizio in base al quale questi comportamenti non furono ritenuti idonei a compromettere l'interesse del datore di lavoro ad una pronta guarigione del lavoratore, peraltro in contrasto con i principi già espressi dalla Corte medesima; in particolare la sentenza della Corte di Appello non si è attenuta rispettivamente alle sentenze della Cass.7 giugno 1995 n° n°6399 e Cass. 1 luglio 2005 n°14046 . Infine la Suprema Corte applicando i suddetti principi alla fattispecie in esame e concludendo per l'accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo del ricorso con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione stabilisce il seguente principio di diritto "l'espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione,posto che il fatto di guidare una moto di grossa cilindrata,di recarsi in spiaggia e di prestare una seconda attività lavorativa,sono di per sé indici di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione,oltre che dimostrativi del fatto che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce comunque l'espletamento di un'attività ludica o lavorativa". Maurizio Danza –Arbitro Pubblico Impiego Lazio

INTESA SUL "MODELLO CONTRATTUALE"

NEL PUBBLICO IMPIEGO

Si riporta qui di seguito il notiziario n. 56 del 30.04.09 della Confsal relativo alla sottoscrizione, avvenuta oggi presso il Ministero per la Pubblica Istruzione e l'Innovazione, dell'Intesa per l'applicazione dell'Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22/01/2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico.

Il testo dell'Accordo è anche disponibile nel sito della Federazione www.confsal-unsa.it nella sezione "novità".

«Si comunica che oggi, 30 aprile 2009, al Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione è stata sottoscritta l'Intesa per l'applicazione dell'Accordo Quadro sulla Riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti ed alle aree contrattuali del Pubblico Impiego.

La Confsal era rappresentata dal Segretario generale, Marco Paolo Nigi.

L'Intesa è stata sottoscritta, per il Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, On. Renato Brunetta e dal Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze, On. Giuseppe Vegas e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Quadro di Palazzo Chigi del 22 gennaio 2009.

Il testo dell'Intesa è allegato al presente Notiziario.

Al termine dell'incontro la Segreteria Generale della Confsal ha diramato il seguente Comunicato Stampa:

MODELLO CONTRATTUALE NEL PUBBLICO IMPIEGO

LA CONFSAL SOTTOSCRIVE L'INTESA E RILANCIA L'URGENZA DI NUOVE E ORGANICHE REGOLE SULLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE

Roma, 30 aprile. La Confsal, la maggiore confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori italiani, ha sottoscritto al Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione l'Intesa per l'applicazione ai comparti e alle aree contrattuali del settore pubblico dell'Accordo quadro fra il Governo e le parti sociali sulla "riforma degli assetti contrattuali" del 22 gennaio 2009.

La Confederazione autonoma, già firmataria dell'Accordo quadro di Palazzo Chigi, ha potuto così dare seguito al suo impegno programmatico a favore della concreta innovazione del modello contrattuale.

Durata triennale normativa ed economica, nuovo indice previsionale inflattivo di riferimento negoziale, due livelli di contrattazione, valorizzazione del secondo livello contrattuale e relativo più favorevole trattamento fiscale e semplificazione dell'iter negoziale porteranno, a parere della Confsal, una maggiore produttività del lavoro pubblico e una più evoluta efficienza della pubblica amministrazione.

Dopo la sottoscrizione dell'Intesa il Segretario generale della Confsal, Marco Paolo Nigi, ha dichiarato: "Con la firma dell'Intesa per il settore pubblico è stato compiuto un ulteriore decisivo passo verso la valorizzazione professionale ed economica dei lavoratori pubblici".

"Ora – ha concluso Nigi – è improcrastinabile la definizione di una nuova e organica normativa sulla rappresentatività/rappresentanza dei soggetti interagenti nel sistema delle relazioni industriali".

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