venerdì, maggio 15, 2009

BOLLETTINO SINDACALE del 11 maggio

 

TERREMOTO REGIONE ABRUZZO – PROSEGUE LA SOLIDARIETA'

 

Prosegue la gara di solidarietà a favore dei terremotati dell'Abruzzo da parte dei nostri Coordinamenti. Infatti, anche una delegazione del Coordinamento Nazionale del MEF si è incontrata presso uno dei Campi Tenda dell'Aquila con una rappresentanza dei colleghi Abruzzesi. La delegazione  era rappresentata, per l'occasione, dal Segretario Nazionale, Pippo Conti, dai due Vice Segretari Nazionali, Massimo Cassone e Marco Corsi, dalla nostra Maria Grazia Di Folco, dal Presidente del Collegio dei Revisori, Francesco Tresca, già Capo Dipartimento dell'Aquila e dal Segretario Regionale dell'Abruzzo, Simone Pasquale. Le informazioni raccolte dai colleghi hanno confermato l'inesistenza di danni alle persone e sono stati segnalati, invece,  danni alle abitazioni, per alcuni colleghi, anche molto seri ed alle suppellettili, per quasi tutti.

Dopo questa visita si rafforza il proponimento di portare a termine, con  maggiore impegno e larga partecipazione di adesione, l'iniziativa di solidarietà avviata dall'UNSA-MEF, per la raccolta fondi da destinare in maniera mirata e specifica esclusivamente a favore di quei colleghi particolarmente colpiti dal sisma.

IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja

 

Confsal Servizi 2009

 

Dal Notiziario Confsal n. 61-09

Come già riportato nel nostro Comunicato n.86 del 5 maggio 09 anche la Confsal, qui di seguito, notizia sull'opuscolo "Confsal Servizi 2009" :  "CONFSAL SERVIZI

Le 52 pagine illustrano l'offerta che la Confsal, ormai da quattro anni, riserva ai suoi iscritti e simpatizzanti sul fronte dell'assistenza:

1.     previdenziale (Patronato),

2.     fiscale (Caf);

3.     contrattuale (Ufficio Legale nazionale);

4.     formazione (Confsalform, Fonarcom, Formazienda);

5.     assicurazioni (Sara).

A tali servizi si aggiungono, inoltre, una serie di convenzioni riguardanti il tempo libero, l'informatica e l'assistenza sanitaria.

La Segreteria Generale è convinta che quanto proposto sia di utilità per tutti e contribuisca alla crescita, allo sviluppo e alla visibilità della Confsal sul territorio nazionale.

L'opuscolo in questione è, consultabile sul sito Confsal: www.confsal.it - ultime novità – opuscolo  Confsal Servizi.

Il Segretario Generale: Prof.Marco Paolo NIgi

CONTINUI E PESANTI RIMPROVERI INTEGRANO IL MOBBING SE FATTI DAVANTI AI COLLEGHI

 

Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza 20 marzo 2009 n. 6907

 

La Cassazione, sezione lavoro con sentenza 20.03.2009 n°6907, ha ritenuto che i rimproveri orali da parte del superiore adottati con «toni pesanti» e davanti agli altri colleghi, possono costituire episodio di mobbing. I giudici hanno così confermato la condanna per mobbing di un'azienda milanese perché una sua dirigente aveva vessato per mesi una dipendente, con una serie di sanzioni disciplinari culminate nel licenziamento.

La dipendente licenziata dalla sua dirigente dopo 12 anni di lavoro nella stessa azienda (dal 1987 al 1999), aveva fatto causa per mobbing, per i continui rimproveri e il clima vessatorio a cui ha detto di essere stata sottoposta per mesi.

Il giudice di primo grado e la Corte d'Appello di Milano avevano condannato l'azienda al risarcimento dei danni per 9.500 euro, ritenendo "eccessivi" sia i provvedimenti disciplinari che il licenziamento.

I rimproveri orali da parte dei superiori venivano effettuati adottando toni pesanti ed in modo tale da  poter essere uditi dagli altri colleghi, chiaro come il "clima aziendale" nei confronti della signora fosse pesante.

Per quanto concerne il mobbing, la Corte rileva che, dalla lettura del ricorso, la maggior parte degli addebiti contestati concerneva ipotesi di svolgimento delle proprie mansioni con insufficiente diligenza, che investono fatti disciplinari in senso proprio. Se si tolgono i semplici fatti di mancanza di diligenza rimane, per la verità, solo una quota modesta di fatti, quali utilizzazione non autorizzata del fax aziendale per invio di corrispondenza propria o accuse di manomissione del cartellino presenze.

La Cassazione ha confermato l'annullamento del licenziamento e la condanna dell'azienda al pagamento di una somma sensibilmente inferiore alle richieste a titolo di risarcimento per mobbing ritenendo la sentenza "ampia, precisa, puntuale e del tutto logica e convincente". Le sanzioni erano illegittime e "irrogate, in realtà per ragioni strumentali ed in maniera sostanzialmente pretestuosa amplificando l'importanza attribuita a fatti di modesta rilevanza" in quanto "le sanzioni erano state irrogate all'interno di un comportamento complessivo di vessazione e in maniera sostanzialmente pretestuosa al fine di indurre la donna a dimettersi o per precostituire una base per disporre il suo licenziamento".

I giudici della Cassazione rilevano che la sentenza del giudice di merito esamina, in modo corretto, non tanto le motivazioni di legittimità o meno dei provvedimenti disciplinari, ma si sofferma sul fatto che fossero eccessive e che, in realtà, fossero state irrogate per ragioni strumentali ed in maniera pretestuosa, amplificando l'importanza di fatti di modesto rilievo. In sostanza, tali provvedimenti non sarebbero stati adottati, e non sarebbero stati adottati tutti e in un così breve periodo, se non fosse sussistita una precisa volontà di colpire la lavoratrice. Le stesse considerazioni valgono anche per il licenziamento che, secondo i giudici, ha concluso l'operazione di mobbing.

dott.ssa Cesira Cruciani

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

 

Lo scontrino fiscale, rilasciato dalle farmacie per poter dedurre e detrarre la spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi, non riporterà più in dettaglio lo specifico nome del farmaco acquistato. A partire dal prossimo anno basterà l'indicazione del codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale. I cittadini italiani potranno continuare a dedurre o detrarre i medicinali acquistati, ma saranno più tutelati. Quello che è conosciuto come lo "scontrino parlante" non "parlerà" dunque più.

Lo "scontrino parlante" che riporta in chiaro, oltre al codice fiscale dell'interessato, la denominazione del farmaco acquistato è in grado di rivelare informazioni sullo stato di salute e sulle patologie dei cittadini. Numerosi sono stati in questi mesi coloro che si sono rivolti al Garante per segnalare la lesione della loro riservatezza e dignità al momento di presentare la documentazione fiscale per la denuncia dei redditi presso Caf o il proprio commercialista.

L'attività istruttoria svolta dal Garante con l'Agenzia delle entrate e con i rappresentanti di Federfarma, la federazione più rappresentativa che raggruppa i farmacisti italiani, ha permesso di stabilire che il controllo sul farmaco venduto può essere effettuato attraverso l'utilizzo del "numero di autorizzazione all'immissione in commercio" (AIC) presente sulla confezione del farmaco. Il codice alfanumerico, rilevabile anche mediante lettura ottica, consente infatti di identificare in modo univoco ogni singola confezione farmaceutica venduta (dosaggio, somministrazione, presentazione etc.), al pari della specificazione in chiaro del nome del farmaco.

E' stata in questo modo individuata una soluzione in grado di bilanciare il rispetto della dignità delle persone e l'interesse pubblico alla riduzione del rischio di indebite detrazioni e deduzioni fiscali.

Sulla base del provvedimento del Garante, entro tre mesi l'Agenzia delle entrate dovrà dunque fornire indicazioni per la modifica dello scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto di farmaci, indicazioni alle quali le farmacie dovranno adeguarsi al massimo entro il 1° gennaio 2010

 

Roberto Cataldi

 

Cassazione: anche sindaci debbono rispettare i regolamenti che loro stessi hanno emesso

 

Sindaci attenzione, dovete anche voi rispettare le regole di cui siete voi stessi autori. Il monito viene dalla Corte di Cassazione. Anche i primi cittadini dunque sono passibili di condanna penale se non rispettano i propri regolamenti. Sulla scorta di tale principio la Corte ha convalidato una condanna per minacce nei confronti di un sindaco multato da un suo vigile per avere percorso una strada in senso vietato. Nell'occasione il primo cittadino aveva detto ''Io sono il tuo capo, devi obbedire ai miei ordini, domani ti voglio nel mio ufficio a rapporto''. Il vigile rilevato che il sindaco stava transitando in una zona interdetta al traffico proprio per una sua ordinanza sindacale, aveva proceduto a multarlo. Di qui la risposta minacciosa che ha fatto finire il caso in tribunale. I giudici di merito hanno accertato la sussistenza del reato di minacce disponendo anche un risarcimento di 5 mila euro. Inutile il ricorso in Cassazione in cui si era cercato di attenuare la pena sulla base del rilievo che la frase era stata pronunciata in uno stato di ''ira sociale davanti all'arroganza della vigilessa animata dalla smania di censurare pubblicamente il sindaco''. La Corte (sentenza 19021/2009), ha respinto il ricorso evidenziando che la decisione dei giudici di merito è legittima perché "l'imputato era sempre il capo dell'amministrazione comunale e si trovava in una situazione di superiorità gerarchica rispetto alla parte offesa'', per cui ''la minaccia era certamente grave proprio in considerazione della subordinazione gerarchica''.

Roberto Cataldi

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