giovedì, febbraio 05, 2009

comunicato unsa 39 2009

INPS-SLITTA TERMINE PER BONUS FAMIGLIE PREVISTO DAL DL 185/08

 

La manovra anti–crisi realizzata con il Decreto Legge n.185/08, è diventata Legge N. 2/2009 del 28 febbraio 2009, grazie al voto di fiducia del Senato, proprio in prossimità della scadenza del DL.

Il costo totale della misura è stimato in circa 5 miliardi di euro.

La manovra prevede un "bonus" per le famiglie a basso reddito, variabile (da 200 a 1.000 euro) a seconda del reddito e del numero dei componenti e della presenza o meno di portatori di handicap. Più della metà del costo della manovra è finalizzata all'elargizione del "bonus famiglia".

La domanda, su moduli appositamente  predisposti, può essere presentata:

1) all'Agenzia delle Entrate, anche tramite CAF;

2) al proprio sostituto d'imposta, in caso di lavoratore in attività;

3) agli Enti Previdenziali di appartenenza.

Gli interessati possono  richiedere il bonus, per il solo anno 2009, in presenza dei requisiti e del livello di reddito per il periodo d'imposta 2007 o, in alternativa per il 2008.

I moduli per presentare la domanda possono essere reperiti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it: scegliere in alto il collegamento "strumenti" e poi cliccare su "modulistica", si seleziona poi la cartella "Comunicazioni e domande": a questo punto comparirà la cartella desiderata chiamata "Autocertificazione per la richiesta del "Bonus famiglia"". Si potrà scegliere il modulo di richiesta da fare al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico, oppure si può trovare il modulo da inviare all'Agenzia delle Entrate stessa nel caso in cui il beneficio non possa essere erogato dal sostituto d'imposta.

Qualora si produca la domanda al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico, il termine della presentazione è fissato al 28 Febbraio 2009, se si richiede il bonus per l'anno 2007, ed al 31 Marzo 2009, se  si richiede il bonus per l'anno 2008.

L'erogazione del bonus avverrà entro i mesi di Febbraio e Marzo 2009, per le domande relative all'anno 2007, ed entro i mesi di Aprile e Maggio 2009  per le domande relative al 2008.

Se si produce la domanda in via telematica all'Agenzia dell' Entrate, anche tramite Caf, nell'ipotesi in cui si chieda il beneficio in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare relativo al periodo d'imposta del 2007, il termine della presentazione è il  31 Marzo 2009, ed il 30 Giugno 2009 per richieste relative all'anno 2008.

La documentazione giustificativa sarà conservata per 3 anni ai fini di un eventuale controllo dell'Ente erogatore.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 2 del 3.02.09 esplicativa della Legge n.2/09. La circolare rivede parzialmente il calendario previsto dalla norma, laddove riconosce ai sostituti d'imposta e agli enti pensionistici di erogare il beneficio entro il 31 marzo 2009, e non entro il 28 febbraio, così come permette la presentazione della domanda all'Agenzia delle Entrate per il periodo di imposta relativo al 2007, entro il 30 aprile 2009 (e non entro il 31 marzo previsto dalla norma). L'Agenzia chiarisce che lo spostamento di un mese del termine di presentazione della domanda è stato previsto coerentemente con lo slittamento di un mese per l'erogazione del contributo.

 

Cordialità e saluti.                                  

IL SEGRETARIO GENERALE

Renato Plaja

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