lunedì, febbraio 09, 2009

Comunicato UNSA 40-09

ASSISTENZA GENITORE DISABILE SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

Si riporta, qui di seguito, il notiziario n.8-09 del Coordinamento Nazionale Ministero Interno relativo alla Sentenza n.19 del 30 gennaio 2009 della Corte Costituzionale:

"Art.42 c.5 del D.lgs.151/2001 riconosciuto anche al figlio convivente il congedo straordinario retribuito per assistenza al genitore in situazione in situazione di grave disabilità"

La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n.19 del 30.01.2009, pubblicata sulla G.U .– Corte Costituzionale del 5 febbraio 2009 (consultabile sul sito internet www.gazzettaufficiale.it) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, c.5, deld. Lgs.vo n.151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità) nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

Tale omissione, secondo la suprema Corte, viola gli artt.2, 3 e 33 della Costituzione ponendosi in contrasto con la ratio dell'istituto normativo il quale come evidenziato nella sentenza, consiste essenzialmente nel favorire l'assistenza al disabile grave in ambito familiare e nell'assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso, e ciò a prescindere dall'età e dalla condizione di figlio di quest'ultimo.

Inoltre la suddetta omissione determina un trattamento deteriore dell'unico figlio convivente del disabile – allorchè sia anche il solo soggetto in grado di assisterlo – rispetto agli altri componenti del nucleo familiare di qust'ultimo espressamente contemplati dalla disposizione oggetto di censura; trattamento deteriore che diversificando situazioni omogenee quanto agli obblighi inderogabili di solidarietà derivanti dal legame familiare risulta privo di ogni ragionevole giustificazione.

La Corte costituzionale, con sentenza n.233 del 2005 e n.158 del 2007 aveva già esteso il beneficio in questione ai fratelli e sorelle , conviventi, del disabile nell'ipotesi in cui i genitori fossero impossibilitati a provvedere in quanto totalmente inabili e successivamente al coniuge convivente del disabile.

Nell' accogliere favorevolmente la nuova sentenza della Corte Costituzionale, ricordiamo che il congedo previsto dal citato art.42, remunerato con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, spetta per un periodo massimo di due anni, nell'arco della vita lavorativa, da fruire anche frazionata. (Coordinamento Nazionale Interno )

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