giovedì, aprile 21, 2011

DAL NOTIZIARIO MARZO 2011

Istituti dotati di autonomia:

Gravi incompatibilità istituzionale, funzionale e gestionale.

Obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni relative alla struttura e agli organi di gestione

 

A seguito dell'ultima riorganizzazione del ns. Ministero (prima con Dpr 26 novembre 2007, n. 233, poi modificato ed integrato con Dpr 2 luglio 2009, n. 91, ed i relativi Decreti Ministeriali del 7 ottobre 2008, oltre al D.Lgs. 30 ottobre 1998, n. 368 e D.Lgs 8 gennaio 2004, n. 3 e loro successive modificazioni), diversi sono oggi gli Istituti centrali, nazionali e dotati di autonomia speciale che hanno cambiato struttura, diversificato i loro compiti istituzionali, la loro autonomia organizzativa, l'attività contrattuale e la gestione amministrativa, oltre a riconoscere molteplici attività di vigilanza, coordinamento e/o di diritti dell'azionista, esercitate dai Dirigenti a nome e per conto – e nell'interesse – dell'Amministrazione anche in diversi Enti esterni e/o Società per Azioni.

Nonostante che ancora ad oggi i siti Web istituzionali di Uffici dirigenziali MiBAC centrali e periferici (autonomi e non) non sono debitamente aggiornati o completi di quelle informazioni che la normativa vigente richiede sulla struttura e gli organi di gestione oltre all'attività contrattuale, si registrano però delle incompatibilità istituzionali, funzionali e gestionali di non trascurabile rilevanza specialmente in quegli organismi di auto-gestione - od autonomia - che l'Amministrazione in primo luogo dovrebbe sottendere ad un accurato controllo e veridicità delle funzioni espletate a tutti i livelli, nonostante la graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia.

In sostanza, ci riferiamo alle informazioni sulla composizione dei vari organismi di gestione e controllo previsti per gli Istituti dotati di autonomia, anche speciale, (quali: Consiglio di Amministrazione, Collegio dei revisori dei conti, Consiglio scientifico, Comitato di gestione) e che devono avere per il loro corretto funzionamento e controllo di regolarità amministrativo-contabile, giusto quanto dispongono i relativi Decreti Ministeriali del 7 ottobre 2008 - ognuno per l'Istituto di interesse -, una nomina ministeriale che non sia incompatibile con il ruolo e funzione attualmente

rivestito nell'ambito dell'attività ordinaria per il Ministero medesimo.

Ossia, un Dirigente o Funzionario che non rivesta il doppio ruolo di "controllato" e "controllore"; ruolo peraltro non previsto e non ammesso dalla normativa vigente, ed in particolar modo per chi esercita la funzione di membro del Collegio dei revisori dei conti.

In particolare, ci riferiamo alle nomine di competenza del MiBAC a Dirigenti quali membri del Collegio dei revisori dei conti, che poi rivestono anche la direzione degli Uffici deputati ad esercitare "il coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo (comma *)" sugli istituti loro dipendenti … ed è "responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa" in virtù di quanto dispongono gli attuali articoli 6 e 7, commi 3* e 4, l'art. 9 commi 3* e 5 e l'art. 10, commi 5* e 6, del Dpr 2 luglio 2009, n. 91.

Nello specifico, ci riferiamo alla incompatibilità riscontrata nelle nomine di cui al Decreto 3 giugno 2010 che si allega di costituzione del Collegio dei Revisori dei conti delle Soprintendenze speciali, PRESO ATTO DI QUANTO DISPONE, oltre agli artt. 6 e 7 del Dpr 91/2009,

ANCHE QUANTO PREVEDONO le funzioni e compiti in materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie del Servizio II della Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale;

le funzioni e i compiti di coordinamento e la vigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali… del Servizio I della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee

Il coordinamento nazionale Confsal-Unsa beni culturali, avendo più volte fatto presente per le vie brevi questa incompatibilità ai Direttori Generali competenti, anche ora per allora, ha chiesto agli uffici interessati di prendere atto di quanto evidenziato in premessa ed ha invitato gli stessi ad attivare con cortese urgenza i Dirigenti preposti al controllo del rispetto di tale normativa – che come è noto, pone l'obbligo perentorio all'Amministrazione di adempiere, senza indugio – e, oltre a rimuovere e sostituire i Dirigenti o Funzionari incompatibili ad esercitare l'attività di membro del Collegio dei revisori dei conti perché in contrasto con l'attuale incarico ricoperto all'interno delle Direzioni Generali ascritte, ed ha sollecitato la pubblicazione sui siti istituzionali dei singoli Uffici centrali e periferici almeno i dati concernenti le informazioni ascritte dalle lettere da e) ad i) dell'art. 11 del D.Lgs 27/10/2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni

 

 

 
 

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