mercoledì, settembre 16, 2009

BOLLETTINO SINDACALE DEL 15 SETTEMBRE 2009

Dal notiziario Confsal 109-09

INCONTRO MINISTERO DEL LAVORO

Si è svolto, oggi, al Ministero del Lavoro il preannunciato incontro sull'avviso comune sulle modalità di regolazione delle forme partecipative dei lavoratori secondo decisioni libere e responsabili delle parti aziendali.

Si riporta, di seguito, il relativo Comunicato Stampa diramato al termine dell'incontro dalla Segreteria Generale:

Incontro del ministro Sacconi con le parti sociali

PER CONFSAL OPPORTUNO PROMUOVERE

FORME PARTECIPATIVE AGLI UTILI

Roma, 10 settembre. La Confsal, la confederazione dei sindacati autonomi dei lavoratori, ha partecipato questa mattina all'incontro al ministero del Lavoro nel corso del quale il ministro Sacconi ha presentato alle parti sociali la proposta relativa ad un avviso comune sulle modalità di regolazione delle forme partecipative dei lavoratori secondo decisioni libere e responsabili delle parti aziendali.

Al termine dell'incontro, il segretario generale della Confsal, Marco Paolo Nigi, ha dichiarato di essere sostanzialmente d'accordo con la proposta del ministro Sacconi relativa all'avviso comune, soluzione non legislativa, che realizza la piena condivisione delle parti in tema di partecipazione. L'argomento ruota anche sul tema della rappresentanza che è questione ancora irrisolta e per la quale la Confsal, con più Convegni, ha rilanciato la necessità di soluzione.

Il segretario generale della Confsal ha, infine, sostenuto: "E' opportuno riservare una parte degli utili aziendali alla retribuzione dei lavoratori. Questo perché il successo di un'impresa non è dovuto soltanto alla capacità dell'imprenditore, ma, in parte, anche alla professionalità e alla dedizione dei lavoratori, fattori che vanno il più possibile incentivati e premiati, specialmente nell'attuale situazione di crisi economica dove con i licenziamenti i lavoratori pagano maggiormente i costi delle perdite di impresa. Non dimentichiamo poi che in questo modo si attuerebbe proprio ciò che sta scritto nell'art. 36 della nostra Costituzione".

Il segretario Generale Prof.Marco Paolo Nigi

Stralcio dal notiziario Confsal n. 110-09 del 14.09.2009:

« PAGAMENTO DEGLI STRAORDINARI SOLO SE AUTORIZZATI

Il lavoro straordinario reso dai dipendenti pubblici è retribuibile a condizione che sia stato preventivamente autorizzato nei modi dovuti. Così ha affermato il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 4 giugno 2009, n. 3460.

Il caso ha riguardato un dipendente comunale, il quale con ricorso al Tar competente si era visto riconoscere il pagamento - con contestuale condanna del Comune interessato - delle prestazioni di lavoro straordinario, che lo stesso aveva dimostrato di aver svolto, nel corso di alcuni anni, sulla base di prove documentali fornite dal medesimo. Il Comune ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, che ha ribaltato l'esito della sentenza impugnata, fissando i presupposti fondamentali che stanno alla base del pagamento del lavoro straordinario negli enti locali e in generale in tutte le pubbliche amministrazioni.

Il Collegio ha ricordato che i contratti collettivi degli Enti locali condizionano lo svolgimento del lavoro straordinario da un lato ad una precisa programmazione sulla base della valutazione di esigenze eccezionali debitamente motivate, dall'altro alla presenza di una preventiva formale autorizzazione allo svolgimento dello stesso, che consente di verificare le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali.

Questi principi, sanciti negli accordi sindacali degli anni '80 - recepiti con relativi DPR - sono stati riproposti nella contrattazione collettiva dopo la c.d. "privatizzazione" del pubblico impiego. Invero, l'art. 38 del CCNL 14/9/2000, del comparto Regioni Enti locali, nel premettere al primo comma che "le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro", conferma al secondo comma il principio secondo cui la prestazione di lavoro straordinario deve essere " espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente."

In merito, l'Alto Consesso nella sentenza in esame ricorda come la pacifica giurisprudenza amministrativa (C.d. S., sez. VI, 13 maggio 2008 n. 2217; C.d. S., sez. V, 10 febbraio 2004 n. 472; C.d. S., sez. VI, Sez., 24 maggio 2007 n. 2648) ha frequentemente affermato che non è retribuibile il lavoro straordinario senza la preventiva autorizzazione nei modi dovuti, atteso che occorre verificare in concreto la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a dette prestazioni.

In assenza di autorizzazione non si può pretendere il pagamento delle ore lavorate in eccesso a quelle ordinarie nemmeno esperendo una generica azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., poiché - precisa il Consiglio di Stato - secondo l'indirizzo confermato anche dalla Cassazione, tale azione differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell´esecuzione di un´opera o di una prestazione vantaggiosa per l´Amministrazione stessa, ma anche il riconoscimento, da parte di questa, dell´utilità dell´opera o della prestazione.

Detto riconoscimento si può manifestare in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure può risultare in modo implicito, da atti o comportamenti della p.a. dai quali si desuma inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione promanante da organi rappresentativi dell´amministrazione interessata, ma non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa.

L'applicazione del suddetto principio risulta evidenziato in alcune pronunce del Consiglio di Stato (C.d.S. 10 novembre 1992, n. 1246; C.d. S., Sez. IV, 17 dicembre 1998) nelle quali, sulla base del fatto che la pubblica amministrazione aveva in talune circostanze beneficiato di un'utilità, il dipendente, quindi, per l'azione civilistica dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cc, aveva ottenuto il diritto di essere indennizzato, percependo la dovuta retribuzione.

Per completezza si ricordano le altre due ipotesi contemplate dalla giurisprudenza per il legittimo pagamento del lavoro straordinario, in assenza di una preventiva autorizzazione formale: la prima, quando lo svolgimento dell'attività lavorativa non rappresenta una libera scelta del dipendente ma deriva da un obbligo scaturente da ragioni organizzative cogenti ed in qualche modo ascrivibili a scelte dell'amministrazione (ex plurimis, C. d. S., Sez. V, 10 luglio 2002, n. 3843), la seconda, quando, in situazioni del tutto eccezionali, verificata in concreto la sussistenza di ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione emana un provvedimento postumo allo svolgimento della prestazione di lavoro straordinario resa, tendente a "sanare" l'assenza dell'autorizzazione preventiva (ex plurimis, C.d. S., Sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6662).(fonte: liberalvox.blogspot.com)

Il Segretario Generale Prof.Marco Paolo Nigi

CIRCOLARI MINISTERIALI

Si comunica che sul nostro sito www.unsabeniculturali.it sono state pubblicate le ultime circolari ministeriali

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 17/2009: "PROGETTO NAZIONALE DI VALORIZZAZIONE DEI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA, CON L'UTILIZZO DEGLI ASSISTENTI ALLA VIGILANZA, SICUREZZA, ACCOGLIENZA, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL PUBBLICO ATTUALMENTE CON CONTRATTO DI LAVORO PAR

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 18/2009: PROGETTO "PROCEDURE PASSAGGI TRA LE AREE"

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 19/2009: RICERCA CANDIDATI PER 7 E 31 POSTI PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI(END)PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20/2009: PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DALL'AREA B ALLA POSIZIONE ECONOMICA C1 AI SENSI DEL DPCM 16 GENNAIO 2007. CHIARIMENTI E RIAPERTURA TERMINI

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 21/2009: RIQUALIFICAZIONE ALL'INTERNO DELL'EX AREA C PER " FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE" "FUNZIONARIO DIAGNOSTA", GIA' APPARTENENTI AL PROFILO DI "CAPO TECNICO" AI SENSI DELL'ACCORDO AMMINISTRAZIONE/OO.SS. DEL 30 LUGLIO 2009. CHIARIMENTI

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 22/09: BANDI INTEGRATIVI DI RIQUALIFICAZIONE ALL'INTERNO DELL'EX AREA C PER "FUNZIONARIO PER LE TECNOLOGIE", POSIZIONI ECONOMICHE C2 E C3 REGIONE CALABRIA, GIA' APPARTENENTI AL PROFILO DI "CAPO TECNICO AI SENSI DELL'ACCORDO AMMINISTRAZIONE/OO.SS. DEL 30 LUGLIO 20

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI


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