mercoledì, settembre 23, 2009

BOLLETTINO SINDACALE DEL 18 SETTEMBRE 2009

AS 1167 – NORME SUL LAVORO PUBBLICO

 

L'ex Atto Camera 1441 presentato l'anno passato, vista la sua complessità, era stato suddiviso in più progetti di legge, uno dei quali, l'Atto Camera 1441-quater è approdato in Senato come AS 1167 e non è ancora divenuto Legge. Il progetto di legge è relativo alla Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali. Come si intuisce dal solo titolo, l'atto rimane complesso e rivolto ad affrontare temi di più settori. Nel corso di questi mese però, alcune norme proprie dell'AS 1167 sono confluite in atti divenuti Legge. Per questo motivo, alla ripresa dei lavori a Commissioni riunite, I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), occorrerà procedere ad una riformulazione del testo del progetto di legge. L'inizio dei lavori è previsto per il 16 settembre.

Qui si dà per il momento conto di alcune norme che rimangono nell'AS 1167 e che riguardano il lavoro pubblico.

È il caso ad esempio della modifica dell'art. 35 del D.lgs. 165/01, prevista dall'art. 6 del progetto di legge in esame. In virtù di tali modifiche le dotazioni organiche indicate dalle varie amministrazioni dovranno essere articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica.

Inoltre si prevede che la norma di obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per 5 anni, sia estesa –oltre che ai vincitori di concorso- anche ai vincitori delle procedure di progressione verticale, con l'aggiunta, inoltre, che la permanenza in servizio in sedi carenti di organico costituirà titolo preferenziale proprio nelle procedure di progressione verticale.

Lo stesso articolo poi fissa l'obbligo per le amministrazioni di indicare, nei concorsi, le sedi di servizio per cui gli stessi vengono banditi, o qualora non sia possibile, almeno gli ambiti regionali.

L'art. 8 del progetto di legge inoltre prevede che in caso di trasferimento ad altra amministrazione di funzioni, o in caso di esternalizzazioni, il personale in esubero può essere messo in mobilità qualora rifiuti per 2 volte in 5 anni la destinazione offerta.

L'Atto Senato, trattando anche dei permessi, prende in considerazione anche modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità.

In allegato si può trovare: uno stralcio dell'art 35 del D.lgs 165-01 e l'art 6 dell'AS 1167 che lo modifica; l'art 8 dell'AS 1167; l'art 18 dell'AS 1167 relativo ai permessi per assistenza a portatori di handicap.

Torneremo nuovamente sulla questione seguendo da vicino gli sviluppi della normativa nei lavori parlamentari.

IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja

 

DECRETO LEGISLATIVO 165-2001.

 

ART. 35

 

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle

procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

5-bis. (b) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non

derogabile dai contratti collettivi.

(b) Il comma 5 bis è aggiunto dall'art.1, comma 230, della legge n.266 del 23/12/2005

5-ter. (c) Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

(c) Il comma 5 ter è aggiunto dall'art. 3, comma 87, L. 24/12/2007, n. 244.

 

Norme previste dall'AS 1167 in corso di esame.

 

Art. 6.

(Territorializzazione delle procedure concorsuali)

 

1. Il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni di personale nel rispetto del principio del prevalente accesso dall'esterno, tramite concorso pubblico, e del previo esperimento delle procedure di mobilità, con le modalità da adottare nei propri regolamenti di organizzazione. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive conformi ai princìpi di cui al comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta;

b) mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e i profili per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità».

2. Al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A tali fini le dotazioni organiche sono articolate per area o categoria, profilo professionale e posizione economica».

3. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è premesso il seguente periodo: «Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici individuano i posti per i quali avviare le procedure concorsuali dall'esterno e di progressione interna nella  programmazione triennale del fabbisogno con riferimento alle sedi di servizio e, ove ciò non sia possibile, con riferimento ad ambiti regionali».

4. Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «I vincitori dei concorsi» sono inserite le seguenti: «e i vincitori delle procedure di progressione verticale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di progressione verticale, la permanenza nelle sedi carenti di organico, individuate dalle amministrazioni e comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, è considerata titolo di preferenza».

5. Il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un periodo di quattro anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato».

 

Norme previste dall'AS 1167 in corso di esame.

 

Art. 8.

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

 

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in cinque anni, al trasferimento per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

 

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

 

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera  continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non

convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri –

Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentiti la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

 

 

Dal notiziario Confsal 111/09

 

RICALCOLO PENSIONE

 

Non è sottoposto ad alcun termine di decadenza il lavoratore che si rivolge al giudice per ottenere il ricalcolo della pensione che gli è stata liquidata senza tenere conto di alcuni periodi assicurativi.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione affermando il seguente principio di diritto: "La decadenza non può trovare applicazione quando la domanda giudiziale è volta ad ottenere non il riconoscimento della prestazione previdenziale in sé ma solo l'adeguamento della prestazione riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenziale sia incorso in un errore di calcolo o in errate interpretazioni della normativa, nel qual caso la pretesa del lavoratore ha solo il limite della prescrizione decennale".

La sentenza è stata emessa per il caso di un lavoratore a cui l'INPS, non prendendo in considerazione alcuni periodi assicurativi, aveva liquidato una pensione in misura inferiore a quella spettante. L'interessato aveva fatto ricorso all'INPS e, non avendo ottenuto risposta, si era rivolto al giudice per ottenere il ricalcolo della sua pensione; l'INPS aveva però fatto opposizione invocando la decadenza del diritto di avviare l'azione giudiziaria perchè, in base alle norme sul processo del lavoro, erano trascorsi più di tre anni dalla conclusione della fase amministrativa.. Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi per carenza di uniformità di orientamenti sulla materia da parte della giurisprudenza, hanno affermato che l'esercizio di un diritto di credito previdenziale (la domanda di pensione), avvenuto entro il prescritto termine di decadenza, impedisce la decadenza anche in relazione alle somme ulteriori eventualmente richieste allo stesso titolo, dal momento che la somma successivamente richiesta costituisce sempre una componente essenziale del credito previdenziale. Poichè le somme successivamente chieste dal lavoratore come adeguamento non hanno una loro autonomia e non costituiscono un diritto a sé stante, la prestazione rivendicata ha un carattere unitario e quindi l'unico termine di decadenza da rispettare è quello previsto per la richiesta iniziale della prestazione. (fonte: liberalvox.blog.com)

 

Il Segretario Generale: Prof. Marco Paolo Nigi

 

RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI – FINANZIARIA 2010- MANCANO LE RISORSE.

 

Con il primo comunicato diffuso dalla scrivente Federazione, subito dopo la pausa estiva, n.154 del 1° settembre scorso, il primo argomento che abbiamo posto all'attenzione è stata la preoccupazione del prioritario recupero delle risorse per il finanziamento dei contratti dei pubblici dipendenti.

Purtroppo, non ci sbagliavamo e le notizie riferiscono dell'impegno in queste settimane dei tecnici dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze nonché della Riforma della P.A.  dell'Innovazione per trovare una soluzione che al momento appare assai difficoltosa, tenuto conto che nei capitoli di spesa sarebbero già impegnate tutte risorse.

I circa 7.000 miliardi di euro necessari per finanziare i CCNL triennali (2010-2012) dei circa 3.300 dipendenti pubblici non sarebbero disponibili e neppure i 2.200/2.500 miliardi necessari per il solo anno 2010.

Torniamo a ripetere che nella finanziaria 2010, da predisporre entro il 24/25 p.v. e da presentare alle Camere entro il 30 p.v., sono disponibili soltanto i 500 milioni di euro previsti dal DPEF, appena sufficienti, con il  possibile raddoppio a regime, di  ipotizzare la mortificante erogazione di 6 / 7 euro netti, inferiori, cioè, persino alla precedente indennità di vacanza contrattuale.

Appare evidente che una simile proposta non può essere accettata.

Allo stesso modo non può essere accoglibile l'ipotizzato salto di un anno contrattuale a seguito della forte presa di posizione negativa dei sindacati.

Si studierebbe, ora, nelle competenti sedi tecniche ministeriali una soluzione alternativa che prevedrebbe l'introduzione di una pausa contrattuale, cioè una soluzione ponte che rinvierebbe a tempi successivi l'erogazione degli aumenti che assumerebbero così la veste di "arretrati".

Occorre ora un necessario incontro per l'analisi del rinnovo contrattuale.

 

IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja

 

CIRCOLARI MINISTERIALI

 

Si comunica che sul nostro sito www.unsabeniculturali.it sono state pubblicate le ultime circolari ministeriali

 

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

 

Circolare Ministeriale n. 23: MONITORAGGIO CONTABILITA' SPECIALI E CONTI DI TESORERIA UNICA AL 31 AGOSTO 2009.

 

Circolare Ministeriale n. 25: RILEVAZIONE VISITATORI E INTROITI DI MUSEI, MONUMENTI E AREE ARCHEOLOGICHE STATALI. EVENTI SPECIALI ANNO 2009 - "GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO", 26-27 SETTEMBRE 2009.

 

Circolare Ministeriale n. 26: ACCORDO IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 91/2009. AMMINISTRAZIONE CENTRALE

 

Circolare Ministeriale n. 27: Utilizzo dei locali da parte dei dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative e dei componenti RSU (art. 4 del CCNQ 7 agosto 1998, e successive modifiche ad integrazioni, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché

 

Circolare Ministeriale n. 28: GRADUAZIONE DEGLI UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI.

 

Circolare Ministeriale n. 29: COMPETENZE ACCESSORIE NON RISCOSSE DAL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

 

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

 

Circolare Ministeriale n. 1: PROGETTI DI INCENTIVAZIONE ANNO 2009 - PROGETTI EX DG PAAC - 1."MONITORAGGIO E REPORTISTICA CONCERNENTE LA TUTELA PAESAGGISTICA". - AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO E RICHIESTA DI COLLABORAZIONE.

 

Circolare Ministeriale n. 2: AVVISO DI PAGAMENTO - QUOTA A SALDO DEL PROGRAMMA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO FINANZIARIO 2009 - CAPITOLO 4550 PP.GG. 13, 14, E 20

 

Circolare Ministeriale n.  3: MOBILITA' PERSONALE

 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI

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