mercoledì, luglio 02, 2008

famigerato DECRETO LEGGE n. 112

FACCIAMO CHIAREZZA

almeno sugli Articoli  71 e 73:

"Assenze per malattia"  e  "Part time"

 

 

Come ormai saprete (grazie anche dal nostro Comunicato n. 48), dal 25 giugno 2008 sono entrate in vigore numerose disposizioni in materia di pubblica amministra-zione e di lavoro pubblico, previste dal Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112.

Due su tutte, cominciano già ad avere degli effetti sui Lavoratori pubblici: quella prevista dall'art. 71 "Assenze per malattia…" e quella dell'art. 73 "Part time".

Di  fatto, però, l'Amministrazione dei Beni Culturali si è premunita solo di sollecitare gli Istituti centrali e periferici con una striminzita circolare (la n. 133) che ben poco spiega cosa debbano fare tanto le strutture, quanto i lavoratori interessati se non «… si richiama l'attenzione delle SS.LL. all'applicazione delle disposizione in esso contenute [Decreto-Legge n.d.r.], con riguardo a quelle che attengono alla "gestione del personale" ed in particolare all'art. 71…, con il quale sono state apportate innovazioni alla disciplina vigente.", tralasciando di citare almeno gli articoli 73 (Part time) e 41 (Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro).

In data odierna, comunque, la Segreteria nazionale, nel prendere visione della Circolare ministeriale n. 133, pur comprendendone le motivazioni, ha espresso con una nota diretta

   « le proprie perplessità circa la chiarezza di alcuni passaggi della circolare medesima. In particolar modo all'esortazione fatta ai destinatari di attenersi a quanto previsto dall'art. 71.

   Tale articolo è, infatti, composto di alcuni passaggi alquanto evidenti ma altresì vi sono delle disposizioni assolutamente poco chiare. Per quanto riguarda la malattia, ad esempio, (articolo 71 comma 2), non è affatto chiaro che cosa si intenda per "struttura sanitaria pubblica".

   Di conseguenza, si chiede l'emanazione di una circolare che sia veramente "esplicativa" a vantaggio della chiarezza e del buon funzionamento dell'Amministrazione  ».

 

Al fine di una maggiore chiarezza, si riportano di seguito i commenti ed il testo all'art. 71 "Assenze per malattia…" ed i nuovi commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, sul Part time, così come modificati dall'art. 73.

• Articolo 71: ASSENZE PER MALATTIA… – Essenzialmente tre le novità:

1)    Nei primi 10 giorni di assenza per malattia viene corrisposto il solo trattamento economico base e, quindi, non quello accessorio, anche se fisso. Viene superata, quindi, la norma (prevista dai CCNL) che escludeva le trattenute per le malattie superiori a 15 giorni: da oggi (25 giugno 2008), infatti, le trattenute per i primi 10 giorni si applicano in ogni caso.

2)    Per le malattie superiori a 10 giorni e, in ogni caso, "dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare", l'assenza dovrà essere giustificata tramite certificato medico rilasciato da "struttura sanitaria pubblica", per ora non meglio definita.

3)    Vengono estese praticamente all'intera giornata le fasce di reperibilità per il controllo fiscale della malattia: dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00, compresi i giorni festivi.

 

• Articolo 73: PART-TIMEIl part time non è più automatico, da oggi (25 giugno 2008) viene concesso solo con la discrezionalità dell'amministrazione.

Siamo in presenza di un arretramento della normativa sul part-time. Si ritorna a criteri discrezionali da parte dei dirigenti, che inevitabilmente faranno rinascere in tutti gli uffici situazioni di disparità e di incertezza.

 

Nei prossimi giorni, sarà nostra cura fornirvi (anche attraverso il nostro sito internet www.unsabeniculturali.it ulteriori approfondimenti sul Decreto-Legge n. 112, nonché tenervi costantemente aggiornati su tutte le iniziative che prenderemo per tentare di far modificare gli aspetti più negativi del provvedimento, prima della sua definitiva conversione in legge.

Cordialità,

IL SEGRETARIO NAZIONALE

      (dott. Giuseppe Urbino)

 

 

Assenze per Malattia

 

 Art. 71.

Assenze per malattia e per permesso retribuito
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
 
  1.  Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
  2.  Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
  3.  L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

 

Part-Time

Nuove Disposizioni

 

«    All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

LEGGE 23 dicembre 1996 n. 662

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.
( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996 n. 303 - S.O. n. 233 )

 

Art. 1.
Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.

…OMISSISS…

  1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente  può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale é indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
    L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio  pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi.

    La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente é tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.

    Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro  il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  1. -bis Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.
  1. -ter Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità
  2. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Un quota pari al 50 70 per cento dei predetti risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, ovvero, esperite inutilmente le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga alle disposizioni dei commi da 45 a 55   è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.  L'ulteriore quota del 20 per cento é destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale e collettiva.  I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio.
  3. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale é fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.
  4. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.
  5. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
  7. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.

 

 

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