giovedì, luglio 03, 2008

MANOVRA D'ESTATE UNO TSUNAMI DEVASTANTE PER I DIPENDENTI PUBBLICI

D.L. N.112 DEL 25 GIUGNO 2008 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA STABILIZZAZIONE DELLE FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA" – Supplemento ordinario n. 152 alla G.U. n.147 del 25 giungo 2008 ed entrato in vigore lo stesso giorno.

 

Con questo decreto particolarmente indirizzato al taglio delle spese, salvo il recupero delle maggiori entrate che dovrebbero derivare dalla tassazione delle banche, del  petrolio, delle assicurazioni nonché da un non meglio individuato recupero della lotta all'evasione fiscale, si interviene pesantemente sui pubblici dipendenti e sui pensionati.

Da oltre i cinquant'anni cambiano i Governi ma per tutti la musica è sempre la stessa: colpire il pubblico impiego, i pensionati e la sanità, i grandi bacini, cioè, dove è facile con un decretino veloce arraffare soldi per sopperire ai deficit di bilancio.

Con pochi articoli di legge si risparmiano 14,5 miliardi di euro, recuperando nel triennio circa il 40% con una forte incidenza a carico del pubblico impiego.

Osserviamo in questa prima analisi gli articoli del decreto legge che incidono direttamente sul pubblico dipendente, sconvolgendo le regole, sino ad ora in vigore, delle materie rientranti nella disciplina legislativa e quelle di competenza dell' accordo pattizio.

 

Art. 19

Abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro

 

 

SINTESI

I redditi di lavoro autonomo e dipendente saranno dal 1 Gennaio 2009 totalmente cumulabili con la pensione di anzianità, analogamente per le pensioni contributive maturate prima dei 65 anni d'età (uomini) e 60 anni (donne). Non vi sarà alcuna decurtazione dell'assegno di pensione. Sono altresì cumulabili i redditi da lavoro dipendente con le pensioni di vecchiaia. Abolito il limite di 63 anni per la cumulabilità.

- E' da ritenersi positiva l'abolizione dei limiti di cumulo tra pensione e redditi di lavoro per la possibile emergenza del doppio lavoro sommerso.

 

Art. 26

Abolizione degli enti di piccole dimensioni

 

SINTESI

Gli enti pubblici non economici con meno di 50 persone in organico e gli enti individuati dalla Finanziaria 2008 sono soppressi al 60esimo giorno dell'entrata in vigore del decreto. Salvati gli Ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive e gli enti non inclusi nell'elenco pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale ogni anno entro il 31 luglio, gli enti parco e quelli di ricerca. Inoltre, il ministro per la PA può confermare altri enti, con un decreto da emanare nei prossimi 40 giorni. Le funzioni degli enti soppressi passano all'amministrazione vigilante. Sono inoltre soppressi tutti gli enti pubblici non economici con dotazione organica maggiore che, al 31 dicembre 2008,  non sono stati confermati, riordinati o trasformati dalle amministrazioni. All'elenco dettato dalla Finanziaria 2008 degli enti da sopprimere se non riordinati sono aggiunti l'Ente italiano montagna, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e l'Istituto agronomico per l'Oltremare.

E' una vecchia storia che si ripete periodicamente e che si ripropone per l'insuccesso delle precedenti iniziative.

 

 

Art. 46

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella Pubblica Amministrazione

 

SINTESI

Le amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, anche a esperti privi di specializzazione universitaria se si tratta di professionisti iscritti in Ordini o Albi, o che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. Occorre però accertare la loro esperienza nel settore. Il ricorso a co.co.co. per svolgere funzioni ordinarie o il loro utilizzo come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

E' una scelta operativa da sempre sostenuta dal sindacato per utilizzare le esperienze già presenti all'interno della P.A.

 

 

Art. 49

Lavoro flessibile nelle P.A.

 

SINTESI

Di regola la P.A. assume solo con contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma può ricorrere a forme contrattuali flessibili per esigenze eccezionali e temporanee, ma mai per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali. Per evitare abusi, la P.A. non può ricorrere allo stesso lavoratore, con più di tre anni nell'ultimo quinquennio. Le amministrazioni devono trasmettere alla Funzione Pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato le convenzioni per l'utilizzo degli Lsu. Se sono violate le disposizioni di assunzione o di impiego, i lavoratori non possono chiedere alla P.A. un contratto a tempo indeterminato, ma possono chiedere un risarcimento del danno.

Occorre approfondire quali sono le esigenze eccezionali e temporanee per il ricorso a forme contrattuali flessibili che possono consentire deroghe di comodo.

Appare altresì tranciante il divieto per il lavoratore di chiedere un  contratto a tempo indeterminato consentendogli solo la richiesta di un risarcimento del danno

 

Art. 64

Esigenze prioritarie

 

SINTESI

Il comma 10 recita: "al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali……. Il fondo………è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009"

Si tenga conto che per il CCNL - biennio 2008-2009:

-                         sono disponibili appena 11 euro  mensili pro-capite legati alla indennità di vacanza contrattuale;

-                         che l'inflazione programmata è stata stabilita dal DPEF 2009-2013 nella misura del 1,7% per il 2008 e del 1,5% per il 2009, il totale del 3,2% nel biennio potrà consentire un aumento lordo di circa 50 euro;

-                         Se calcoliamo che per il 2007 il CCNL è stato definito  a 101 euro lorde pro-capite, la differenza da recuperare sarà di oltre 50 euro.

-                         Se consideriamo che l'inflazione calcolata dall'Istat è del 3,8% e quella dell'UE è del 4% per l'anno in corso, non è azzardato che occorreranno almeno 10 miliardi di euro per finanziare il biennio economico in scadenza.

 

Art. 66

Turn over

 

SINTESI

Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, possono procedere solo per il 2008  (e non anche per il 2009, come previsto dalla Finanziaria 2007) all'assunzione di personale a tempo indeterminato, per una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Nel 2009 il limite di spesa scende al 10%. Per quanto riguarda la stabilizzazione del rapporto del personale, la spesa per il 2008 non deve eccedere il 40% (confermando il dato previsto dalla Finanziaria per l'anno 2008). Nel 2009, invece, questo limite è portato al 10%. Per il 2008 e il 2009, in ogni caso, il numero delle persone da assumere o stabilizzare per ciascuna amministrazione non può superare il 10% di quanti sono usciti dal lavoro nell'anno precedente. Nel 2008 si potrà assumere ulteriore personale a tempo indeterminato, con un limite di spesa annua di 75 milioni. Per finanziare le assunzioni è istituito un fondo di 25 milioni per il 2008 e di 75 milioni dal 2009. Nel 2010 e nel 2011, invece, le amministrazioni assumono a tempo indeterminato per una spesa pari al 20% di quella relativa ai dipendenti usciti l'anno precedente. Per il 2012, il limite sale al 50%. Il numero degli assunti non può comunque eccedere, per il 2010 ed il 2011, il 20% e per il 2012, il 50% di quanti hanno cessato l'anno precedente. I limiti fissati per il 2009 – 2012 si applicano anche ai magistrati, agli avvocati, procuratori e diplomatici , ma non alle categorie protette ed a quelle connesse alla professionalizzazione delle Forze Armate. Dal 2013, le amministrazioni assumono a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dell'anno precedente. Nelle università , al periodo 2009-2011, si applica il tetto del 20% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Lo stesso limite si applica, nel 2009,per la stabilizzazione del personale. Per il triennio 2010-2012, gli enti di ricerca possono assumere personale a tempo indeterminato entro il limite del 80% delle proprie entrate correnti complessive.

In ogni caso, il numero delle persone assunte ogni anno non deve superare quello di quanti hanno cessato l'anno precedente.

 

- Si opera una drastica riduzione degli organici delle amministrazioni pubbliche, che in molti casi sono già in situazioni di forte sofferenza. 

- Si posticipa lo sblocco del turn-over di due anni rispetto a quanto stabilito dall'ultima finanziaria.

- Si abbassano le percentuali di nuove assunzioni dall'esterno con la conseguenza di una negativa ripercussione sulla possibilità di effettuare passaggi di area attraverso percorsi di riqualificazione interna.

- Si vanificano gli impegni assunti dal precedente governo con le oo.ss. di eliminare il fenomeno del precariato nella p.a. con grave nocumento delle aspettative maturate.

 

Art. 67

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

 

SINTESI

Sono ridotte del 10% le risorse per combattere l'evasione fiscale. Venti milioni di euro destinati al fondo di assistenza per finanzieri. Disapplicate per il 2009 le norme sul finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, elencate nell'allegato B del D.L. Dal 2010 sono ridotte del 20% le risorse per la contrattazione integrativa. Introdotti nuovi criteri per la verifica degli obiettivi istituzionali. Le regole si applicano anche alle altre amministrazioni statali, agenzie, agenzie fiscali, enti di ricerca. Le somme tagliate devono essere restituite dagli enti al bilancio dello Stato. Gli accordi integrativi non possono essere sottoscritti se non c'è certificazione positiva della Corte dei Conti. In tal caso si riapre la trattativa.

Previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell'Economia le informazioni specifiche  sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

Il Ministero dell'Economia integra le informazioni annualmente richieste con il modello di rilevazione inserendo una scheda con altre informazioni di interresse della Corte dei Conti. La Corte dei Conti utilizza le informazioni per il referto sul costo del lavoro e, se le spese eccedono i limiti fissati, introduce correttivi a livello di ente o comparto. Salve altre responsabilità, le clausole esorbitanti sono immediatamente sospese. Gli integrativi devono essere poi pubblicati su internet per permettere il controllo a tutti i cittadini. In caso di violazione, le amministrazioni responsabili si vedranno prescrivere il divieto di trattare.

- La riduzione demolitrice delle risorse previste per la contrattazione integrativa rappresenta l'aspetto più devastante dell'assetto economico e normativo che in tale sede finanzia la produttività e quindi la maggiore efficienza e qualità del lavoro.

- Le indicate decurtazioni spingeranno molte amministrazioni a rimettere in discussione i percorsi di riqualificazione interna del personale ancora da effettuare e comporteranno di fatto una riduzione del salario accessorio per moltissimi lavoratori.

 

Art. 70

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

 

SINTESI

Sarà previsto solo l'equo indennizzo per causa di servizio.

Dal 1 gennaio 2009 alle infermità per causa di servizio riconosciute ai dipendenti pubblici non si potranno più sommare altri trattamenti economici previsti da leggi o altri accordi.

- L'abolizione dell'incremento retributivo del 2,50% oppure del 1,25%, secondo il tipo di menomazione, costituisce una nuova "menomazione" per i soggetti che hanno subito un'infermità per causa di servizio. Piove sul bagnato!

 

                                                                                                                 Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

 

SINTESI

Queste le innovazioni introdotte:

a)     per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento previsto dal CCNL o da normativa di settore per le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o day hospital, nonché per assenze gravi che richiedono terapie salva vita;

b)     in caso di assenza superiore a 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare (ossia al terzo) l'assenza viene giustificata elusivamente mediante la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica;

c)      la verifica di controllo dello stato di malattia deve essere effettuata dalla Pubblica Amministrazione anche per assenze di un solo giorno;

d)     le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sono 8,00 – 13,00 e 14,00 – 20,00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi ed i festivi;

e)     per i permessi retribuiti nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa l'incidenza dell'assenza sul monte ore del dipendente, per ciascuna tipologia, viene calcolata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;

f)        le assenze dal servizio dei dipendenti per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per maternità, ivi compresa l'astensione anticipata, il congedo per paternità, le assenze per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi parentali (art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000) e, per i soli portatori di handicap (e non per i familiari), i permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;

g)     viene infine inserita una norma di salvaguardia: questi principi non sono derogabili dalla contrattazione collettiva.

Provvedimento demagogico che non costituisce deterrente per gli  abusi degli assenteisti incalliti.

Le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo consentono solo un'ora d'aria dalle 13 alle 14. Peggio che agli arresti domiciliari.

La decurtazione dal salario per le malattie fino a dieci giorni non può essere utilizzata per la contrattazione integrativa in quanto costituisce economia di bilancio.

La previsione della necessità di presentare –al terzo evento di malattia nell'anno solare, anche nel caso di malattie di un solo giorno- il certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica si traduce in una vessazione ulteriore specialmente per quei dipendenti che sono affetti da patologie tali da pregiudicare gli spostamenti extra casalinghi. Se già, infatti, per il malato comune non è agevole presentarsi alla USL per il rilascio del certificato medico, ancor meno agevole questa procedura è per il lavoratore affetto da malattia che rende difficile o addirittura impossibile uscire di casa per farsi rilasciare il certificato medico da presentare in ufficio.

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

 

SINTESI

Uscita anticipata dal lavoro.

Dal 2009 al 2011 i dipendenti pubblici (esclusi quelli della scuola) possono chiedere, entro il 1 Marzo di ogni anno, di essere esonerati dal servizio nei cinque anni che precedono la maturazione dell'anzianità contributiva massima di 40 anni e se entro l'anno raggiungono il requisito minimo di età. Nel periodo di esonero è garantito ai lavoratori un trattamento pari al 50% di quello che avevano in servizio (che sale al 70% se si impegnano solo nel volontariato). Al momento del collocamento a riposo, riceveranno la stessa pensione che avrebbero avuto se fossero rimasti in servizio. Il trattamento temporaneo si può cumulare con altri rediti da lavoro autonomo o per collaborazioni e consulenze, purchè non rese alla P.A.. In base ai risparmi ottenuti, la P.A. può procedere ad assunzioni in più rispetto a quelle consentite.

I dipendenti pubblici  che vogliono rimanere al lavoro oltre il limite per il collocamento a riposo devono presentare domanda tra i 24 e i 12 mesi prima. La P.A.  valuta se accogliere o no la richiesta. Sono fatte salve le permanenze al lavoro esistenti e quelle già decise e che partono prima del 31 dicembre 2008, ma la P.A. rivede quelle già disposte e che partono dal 1 gennaio al 31 dicembre 2009, mentre quelle in partenza dal 2010 decadono e i dipendenti devono presentare una nuova richiesta.

Quando i dipendenti compiono l'anzianità contributiva massima di 40 anni, la P.A. può risolvere il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

- E' un tentativo per liberarsi degli anziani;

- C'è da chiedersi quanti sono in grado con l'inflazione  galoppante di correre il rischio di dover vivere con metà stipendio.

- Non è una novità la facoltà dell'Amministrazione di accogliere le domande per la permanenza in servizio dopo il limite per il collocamento a riposo, come era previsto per le domande per restare in servizio da 65 a 67 anni.

  

Art. 73

Part-time

 

SINTESI

Sono state introdotte alcune norme modificative per la concessione del part-time nel pubblico impiego, attraverso modifiche all'art. 1, comma 58, della legge n. 662/1996.

In particolare, viene meno l'automaticità della trasformazione che, ora, si afferma che "può essere concessa dall'Amministrazione"

La trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale non avviene più automaticamente dopo 60 giorni dalla domanda, ma deve essere concessa dall'amministrazione, che la può negare se reca pregiudizio (non più grave pregiudizio) alla funzionalità dell'amministrazione. I risparmi che derivano dalla trasformazione dei contratti part-time sono utilizzati al 70% per la mobilità del personale delle amministrazioni che hanno già attivato  i piani di mobilità.

Le poche volte che un istituto normativo funziona si cerca di modificarlo per peggiorarlo.

Si ritorna alla burocratica discrezionalità dei dirigenti con tutte le conseguenze di disparità e incertezza che si ripresenteranno negli uffici.

    

Art. 74

Riduzione degli assetti organizzativi

 

SINTESI

Entro il 31 ottobre le amministrazioni pubbliche (Ministeri, Enti Pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enti di Ricerca,ed Enti ex art 70) devono ridurre, entro il 31/10/08:

-         del 20% i dirigenti di livello generale e del 15 % quelli di livello non generale,

-         del 10% il personale con compiti logistico-strumentali e di supporto

-         del 10% la spesa per il personale dirigenziale.

-         Le amministrazioni possono stipulare accordi per gestire in modo unitario le funzioni logistiche e strumentali, inclusa la gestione del personale, e l'utilizzo congiunto dei lavoratori presso le strutture centrali e periferiche.

-         Sempre entro il 31 ottobre le amministrazioni statali rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale o, in alternativa, la riorganizzano.

-         Per i ministeri, si tiene conto delle riduzioni già decise in attuazione della Finanziaria 2007.

-         Nell'attesa che i provvedimenti di riduzione siano emanati, gli organici sono individuati in base ai posti coperti al 30 giugno 2008.

-         Le amministrazioni che non si adeguano al piano di snellimento non possono fare nuove assunzioni.

Il provvedimento ricalca soluzioni spesse volte adombrate e sicuramente gravi per l'efficienza delle Amministrazioni, tenuto conto del prevalente criterio del taglio numerico delle unità lavorative e non della reale e diversa situazione in cui operano gli uffici.

 

PER CONCLUDERE

 

Per quanto riguarda il DPEF 2009-2013 è possibile condividere i due obiettivi che si vogliono raggiungere, peraltro richiesti dall'U.E.,  del pareggio del bilancio e della riduzione al di sotto del 100% del rapporto tra Debito pubblico e PIL.

Si condivide, altresì, la rinnovata tempistica in materia di rivisitazione degli strumenti della manovra politica economica, volta ad impedire il blocco dell'attività legislativa delle Camere con l'esame del DPEF nel primo semestre e l'esame della legga Finanziaria nel secondo trimestre.

Si esprime invece una forte riserva sulla scelta compiuta di utilizzare, in modo prevalente, per la traduzione concreta della manovra di politica economica, un solo provvedimento legislativo, per di più nella forma del decreto legge.

La scelta del Decreto legge bypassa in un solo colpo il sistema della contrattazione con le parti sociali e le stesse Camere legislative incalzate dalla scadenza dei 60 giorni per la conversione in legge dei decreti con l'aggravante, a tutti nota, del sovrapporsi dell'esame di altri decreti legge e della concomitanza della scadenza ricadente nel periodo delle ferie di agosto.

Ma tutto questo è un problema che ci preme meno, rispetto ai contenuti del D.L.112 che rappresentano, come mai prima accaduto, uno tsunami che tutto travolge dissacrando la distinzione tra materie di competenza della legge e quelle di competenza della contrattazione.

La tutela del lavoratore viene messa in discussione con l'accentramento della gestione e della organizzazione P.A. nelle mani del Ministro e della Amministrazione lasciando nella disponibilità delle organizzazioni sindacali una marginale funzione rivendicativa di modesti aspetti economici.

Denunciamo con forza che la crescita dei prezzi delle materie prime essenziali (pasta, pane, energia) fanno perdere potere di acquisto a stipendi, salari e pensioni.

Occorre, pertanto, porre rimedio alla crescente povertà che incombe sui redditi bassi e medio bassi con interventi diretti alla "restituzione fiscale", comunque realizzata,  attraverso detassazioni, detrazioni o mirata destinazione dell'extragettito eventualmente realizzato.

Un dato è certo: i dipendenti pubblici non possono essere chiamati a pagare gli effetti di una politica perversa e incapace in materia di bilancio, di politica energetica, di equità fiscale e responsabile di aver tollerato facili arricchimenti di poteri finanziari speculativi a danno della maggioranza dei lavoratori.

E' un segnale forte lanciato dalla Federazione Confsal-Unsa perchè tutti insieme siamo chiamati a tutelare le categorie che rappresentiamo.

 

Cordialità e saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Renato Plaja

 

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