martedì, luglio 29, 2008

INPDAP - Importanti novità sulle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni.

NON PIU' PENALIZZATO CHI VA IN PENSIONE

CON OLTRE 40 ANNI DI CONTRIBUTI.

A meno che il Governo non ci metta lo zampino…..

 

Il problema c'era e nasceva dal fatto che la legge blocca il calcolo della pensione a 40 anni di contributi. Se una persona lavora e versa contributi, ad esempio, per 45 anni, in pensione se ne ritrovava solo 40: i cinque in più venivano perduti.

Ora, l'INPDAP, con la nota n. 26 del 13 giugno 2008 (che si allega), chiarisce che - in relazione alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni - gli iscritti all'istituto non vanno penalizzati. Pertanto, l'importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante dal un duplice calcolo, illustrato nella nota medesima.

Di fatto, tutte le pensioni sono formate da due quote:

- la quota A calcola i versamenti fatti dall'inizio dell'attività lavorativa alla fine del 1992;

- la quota B calcola i contributi versati dal 1993 alla data del pensionamento.

 

Con un sistema del genere finora il calcolo della pensione è stato sviluppato nel seguente modo: nella quota A si considerano gli anni maturati fino al 1992, nella quota B gli anni successivi ma fino a 40 anni. Quelli eccedenti non venivano calcolati.

Perciò, chi aveva versato contributi per 45 anni perdeva nella pensione gli ultimi cinque anni, cioè il periodo di lavoro finale.

 

ORA L'INPDAP HA ROVESCIATO IL RAGIONAMENTO

NELL'INTERESSE DEI LAVORATORI CHE VANNO IN PENSIONE

(a meno che il Governo non ci metta lo zampino…..).

 

Si considerano nella quota B tutti i periodi lavorati dal 1993 in poi, mentre nella quota A si inseriscono solo i periodi necessari a raggiungere i 40 anni, tagliando quelli eccedenti. Pertanto, le diverse conseguenze dei due sistemi ora sono: con il primo (quota B) si tagliano gli ultimi cinque anni di lavoro, con il secondo (quota A) i primi cinque.

A questo punto, gli uffici INPDAP fanno i relativi calcoli, come se si trattasse di due pensioni diverse, e mettono in pagamento la 'rendita' più favorevole al dipendente.

 

NOTA OPERATIVA N. 26

 

OGGETTO: Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni.

 

Il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati da questo Istituto è determinato dalla sommatoria dell'aliquota inerente gli anni maturati dall'iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31 dicembre 1992, nel limiti dell'aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva; gli anni eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992.

Tale modalità di calcolo può essere sfavorevole per coloro che cessano dal servizio con un'anzianità contributiva maggiore a 40 anni di servizio.

Al fine di non penalizzare gli iscritti che si trovano in questa situazione, si ritiene necessario effettuare un duplice calcolo di pensione ed in particolare:

- uno derivante dall'importo spettante all'interessato considerando nella "quota a" di pensione l'intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella "quota b" l'anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;

- l'altro relativo all'importo spettante all'interessato considerando nella "quota b" di pensione l'intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella "quota a" di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.

L'importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante dal duplice calcolo.

Si invitano, pertanto, le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni operative riportate nella seguente nota; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall'articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli

eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

La struttura informatica, cui la presente è trasmessa per conoscenza, provvederà a modificare le funzionalità informatiche secondo quanto riportato nella presente nota. (IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo GALA)

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