venerdì, giugno 22, 2007

ASSUNZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI CIRCOLARE 5 Giugno 2007 , n. 6105 (G.U. n. 139 del 18/6/2007)

L'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge finanziaria 2007 dispone che "in deroga a quanto disposto dall'art. 12,comma 4 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Destinatari della norma sono i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di LSU che svolgono le relative attività con oneri a carico del Fondo per l'occupazione, individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impegnati in attività socialmente utili presso i comuni medesimi. Dette assunzioni dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007 e nel limite massimo complessivo di n. 2.450 unita. Per le assunzioni in questione e' previsto l'incentivo di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2000 (pari ad Euro 9.296,22 annui, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva) per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, richiamato dal comma 6 del medesimo art. 7). L'art. 1, comma 1156, lettera f), in esame richiede, altresì, che i comuni che intendano procedere ad assunzioni di LSU presentino vuoti nelle relative dotazioni organiche del personale. Le assunzioni di LSU, per effetto del medesimo comma 1156, lettera f), possono avvenire "relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 81", ovverosia nelle categorie A, B1 e B2, rispetto alle quali non e' richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. Conseguentemente, i comuni per assumere LSU dovranno presentare vuoti in organico nelle corrispondenti categorie. Pertanto, i requisiti richiesti ai comuni per l'accesso alle assunzioni previste dalla norma in esame sono i seguenti:

1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

2) vuoti nelle dotazioni organiche relativamente alle categorie A, B1 e B2;

3) ascrivibilita' degli LSU da assumere alla categoria individuata dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000. I comuni che intendano procedere ad assunzioni di LSU dovranno presentare apposita domanda, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della circolare nella Gazzetta Ufficiale, mediante raccomandata a.r., al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che procederà alla relativa istruttoria, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, per quanto di competenza. Inoltre, le domande dovranno essere corredate dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale,  ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, nonché dalle necessarie delibere comunali recanti la determinazione di assumere LSU. I comuni, nel rispetto del requisito delle vacanze in organico, dovranno procedere alle richieste di contributo, e successivamente alla stabilizzazione degli interessati, rispettando l'ordine di anzianità nelle attività socialmente utili. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione predisporrà apposita graduatoria in relazione alle domande presentate dai comuni Pertanto, le n. 2.450 unità di assunzioni disponibili saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

1) il 60% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni che appartengono alle regioni, ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia superiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 2);

2) il 30% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle quali la percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale, sia inferiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti per regione, si seguirà l'ordine decrescente della predetta percentuale. Eventuali posti residui saranno assegnati ai comuni che presentino i requisiti di cui al successivo punto 3);

3) il restante 10% delle n. 2.450 unità sarà assegnato ai comuni appartenenti alle regioni non ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, seguendo l'ordine decrescente di percentuale di LSU di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del bacino regionale.

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