venerdì, giugno 22, 2007

DEMANSIONAMENTO E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 09.05.2007 n. 10547

Il lavoratore che viene assegnato a mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza non è per questo legittimato a sospendere in tutto od in parte la propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve a tutti gli altri propri obblighi, quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e assicurativa, la garanzia del posto di lavoro. Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 9 maggio 2007, n. 10547. Il caso ha riguardato un medico radiologo dipendente ospedaliero che sarebbe stato assegnato a mansioni dequalificanti e per questo aveva rifiutato di svolgerle, venendo infine licenziato per giusta causa per condotta contraria agli obblighi contrattuali. L'interessato, proponeva dunque ricorso lamentando di aver subito un'ingiusta attività di dequalificazione, chiedendo pertanto, al giudice del lavoro di voler dichiarare "inesistente, nullo, annullabile, inefficace, illegittimo" il licenziamento intimatogli con ogni relativa conseguenza reintegratoria e risarcitoria, anche in ordine alla dequalificazione. Ricorso che respinto in primo e secondo grado, giungeva all'attenzione della Suprema Corte, la quale, richiamando altra conforme giurisprudenza (Cass. n. 1307/1998), ha rigettato a sua volta il ricorso, sostenendo il principio secondo cui il lavoratore pur assegnato a mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza, "ove pur sussista una situazione di dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore sospendere in tutto od in parte la propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolva a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di lavoro), potendo una parte rendersi inadempiente soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte, non quando vi sia contestazione e controversia solo su una delle obbligazioni a carico di una delle parti, obbligazione peraltro non incidente sulle immediate esigenze vitali del lavoratore." Nella fattispecie in esame, inoltre, il ricorrente non ha nemmeno fornito la prova della dequalificazione professionale che riteneva subita, come invece richiede la giurisprudenza in tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni non dequalificanti, (Cass. n. 20523/2005) in base alla quale, spetta allo stesso l'onere di dimostrare l'inesatto adempimento. (Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»

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