giovedì, giugno 07, 2007

STABILIZZAZIONE DEI PRECARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 concernente la stabilizzazione e la proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione.

 

Come è noto, la Legge finanziaria per il 2007 ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano procedere alla stabilizzazione del personale utilizzato con contratti di natura temporanea ma con riferimento a fabbisogni permanenti.

La direttiva n. 7, emanata dal Ministro delle riforme e innovazioni nella P.A. il 30 aprile u.s. prevede, in applicazione del comma 519 della Legge Finanziaria 2007, la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, assunto a tempo determinato:

- in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi alla data di entrata in vigore della legge medesima,

- che maturi tre anni, anche dopo l'entrata in vigore della legge, in virtù di contratti stipulati  prima del 29/09/2006,

- oppure non più in servizio ma che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge.

Le amministrazioni interessate sono le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, D .Lgs. n. 165/2001 (T.U. Pubblico Impiego).

Nell'ambito della propria potestà regolamentare le amministrazioni non richiamate dalla Legge Finanziaria disciplineranno la proroga dei contratti in essere con il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

In particolare, con riferimento alle Università, le procedure di stabilizzazione riguardano il solo personale di cui al comma 2 dell'art. 2 D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto concerne i presupposti per la stabilizzazione, la direttiva prevede che sia accertata la vacanza di posti in organico rispetto alla qualifica da assumere, che dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno aggiornata a norma dell'art. 35, comma 4 D.Lgs. n. 165/2001, anche tenuto conto dei processi di riorganizzazione in corso. Le autorizzazioni all'assunzione verranno concesse con le modalità di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge n. 449/1997.

Inoltre, dovrà essere rispettato il requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione. E' prevista la possibilità di derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e inquadrato per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli di studio diversi.

Infine, la direttiva precisa che qualora occorra procedere alla stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale, la stabilizzazione per tale personale potrà essere subordinata al superamento di tali procedure che, a tal fine, saranno disposte dalle amministrazioni che dovranno assumere definitivamente i dipendenti interessati.

L'ordine di priorità che le amministrazioni dovranno seguire per la stabilizzazione è il seguente:

- in primo luogo saranno stabilizzati i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione;

- in secondo luogo si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con l'ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio e nell'ambito dell'ultima qualifica rivestita per la quale si dovrà sostenere apposita procedura selettiva qualora il personale in questione non sia stato assunto mediante prova selettiva di natura concorsuale.

L'amministrazione che procede alla stabilizzazione potrà fare riferimento a procedure selettive svolte presso altre amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per cui si stipula il contratto a tempo indeterminato, altrimenti dovrà procedere ad una nuova selezione.

- infine, coloro che non hanno ancora maturato il requisito dei tre anni di servizio, avendo stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 settembre 2006,  saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio.

Inoltre, hanno accesso alle procedure di stabilizzazione anche coloro che siano stati assunti a tempo determinato mediante le procedure previste per legge, fermo restando il requisito dei tre anni di servizio (rientrano in tale categoria, tra l'altro, le assunzioni obbligatorie mediante avvio degli iscritti nelle liste di collocamento, soggetti alla normativa di cui alla legge n. 68/1999 nonché il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo).

Resta escluso dall'intero processo di stabilizzazione il personale con rapporto di lavoro flessibile e con contratti a tempo determinato afferenti gli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, nonché i lavoratori in somministrazione utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale gli stessi effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, viene stipulato con l'agenzia di somministrazione della quale i medesimi sono dipendenti.

Per quanto concerne, infine, le procedure di stabilizzazione le amministrazioni, nell' ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali, definiranno le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti dall'art. 35 del D. Lgs. N. 165/2001, con particolare riferimento ai principi di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento. In applicazione di ciò, le amministrazioni dovranno pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso in cui dovranno essere indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le domande di stabilizzazione, nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l'assunzione.

Il testo integrale della direttiva è reperibile sul sito della Confsal all'indirizzo internet www.confsal.it nonché sul settimanale "Confsal società, cultura, lavoro" n. 20 di venerdì 11 maggio u.s.. (Il Segretario Generale, Prof. Marco Paolo Nigi)»

 

            Il testo della Direttiva è anche consultabile sul sito www.unsaconfsal.it nella sezione Documentazione, al link "Funzione Pubblica".

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