venerdì, aprile 18, 2008

ASSUNZIONI CO.CO.CO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In questi anni si sta svolgendo un processo di stabilizzazione che investe i lavoratori precari che prestano attività presso le Pubbliche Amministrazioni. L'ultima legge finanziaria (L.244/2007), all'art. 3, comma 94, lettera b), lasciava intendere la possibilità di ampliare il processo di stabilizzazione anche a coloro che sono impiegati nella Pubblica Amministrazione in forma di Co.Co.Co.

In una nota inviata al Viminale e alla Funzione Pubblica, la Ragioneria Generale dello Stato rileva la mancanza di chiarezza della norma sopra riportata, affermando che non risulta possibile pensare alla trasformazione di contratti di collaborazione in contratti a tempo indeterminato. I contratti di collaborazione, che sono contratti di lavoro autonomo, sono di altra natura rispetto ai contratti a tempo determinato che, protratti almeno per tre anni, lasciano aperta la strada ad una stabilizzazione e ad una trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

In questa senso ai lavoratori in Co.Co.Co presso le P.A. si apre un percorso di stabilizzazione in due tappe. La prima è quella di vincere una procedura concorsuale indetta dalle P.A. per contratti a tempo determinato sfruttando la riserva del 60% dei posti messi a concorso e a loro riservati, così come previsto dai commi 529 e 560 della Legge Finanziaria per l'anno 2007. La seconda tappa è quella di maturare i tre anni previsti dalla normativa per vedersi riconoscere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Questo doppio passaggio poggia su quanto statuito proprio dai commi 529 e 560 della Finanziaria 2007.

Tuttavia, per ciò che riguarda i rapporti di lavoro presso le Regioni, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 95/2008 ha affermato che la legge dello Stato non può obbligare le Regioni a bandire concorsi con riserva del 60% ai lavoratori in Co.Co.Co., poiché ai sensi della riforma costituzionale e dei rapporti di competenza tra Stato e Regioni, l'organizzazione amministrativa delle stesse compete esclusivamente a loro. Sarà una scelta della singola Regione favorire la prima tappa del processo di stabilizzazione dei Co.Co.Co. ponendo una riserva dei posti messi a concorso, ma non un obbligo previsto da Legge dello Stato, poiché essa non ne ha competenza.

 

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