venerdì, aprile 04, 2008

INTEGRAZIONE ALL'ESPOSTO DENUNCIA SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. 28.02.2008 DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI- CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DELLE NOMINE DIRIGENZIALI DI SECONDA FASCIA.

Il coordinamento nazionale, in data odierna, ha inviato la seguente  in'integrazione all'esposto denuncia, al Presidente Corte dei Conti Dott. Tullio Lazzaro, al Presidente della Sezione Controllo Beni Culturali della Corte dei Consigliere Cons. Maria Elena Raso, al Dott. Francesco Verbaro Direttore Generale Funzione Pubblica, alla Corte dei Conti Sezione Centrale di controllo di  legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che si riporta qui di seguito:

 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in prosieguo ed ad integrazione della nota prot. n. 098/08 del 03.04.2008, denuncia a codesta spettabile Corte dei Conti e al preposto ufficio della Funzione Pubblica, l'illegittimità del D.M. 28.02.2008, in attesa di registrazione, per violazione del D.P.R. 27.11.2007, dell'art. 19 Dlgs 165/2001 e del D.M. 16 maggio 2007.

Infatti, l'art. 20 del D.P.R. 27.11.2007 sancisce che: "Il numero degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero è ridotto a 216 unità o posti di funzione. Entro tale limite complessivo bisogna provvedere con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 –bis lett.e

della legge 23 agosto1988 n 400 e dell'articolo 4 , comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziali non generali nell'ambito delle direzioni generali centrali e periferiche e alla definizione dei relativi compiti, secondo il criterio dell'eliminazioni delle duplicazioni organizzative".

Orbene il suddetto D.M. del 28.02.2008 non si è attenuto a tale disposizione, per due ordini di ragione: la prima perché ha previsto la duplicazione di strutture organizzative, in netta violazione del suddetto art. 20, e la seconda perché ha previsto negli artt. 2, 3 e 4 una delega al Direttore Generale e ai Direttori Regionali, per la nomina dei Dirigenti di Seconda fascia, in netta violazione dell'art 4 comma 1 lett c), del suddetto art. 20, e dell'art. 8 del D.M. 16 maggio 2007.

Infatti il D.M. 28.02.2008 ha previsto lo sdoppiamento della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento in Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno ed Avellino e Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento, (oltretutto dopo che il D.P.R. 27.11.2007 aveva accorpato la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei), creando così una duplicazione organizzativa, allo stesso modo le Soprintendenze per i Beni Architettonici, del Paesaggio, Storici, artistici ed etnoantropologici, sono state sdoppiate in Soprintendenze per i Beni Architettonici e del Paesaggio e Soprintendenze per i Beni Storici, artistici ed etnoantropologici.

L'art. 2  del D.M. 28.02.2008 sancisce che: " Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) e dell'articolo 14 comma 1 lett. b), del dl.gs 165/2001, ed in attuazione dell'art. 8 del DM. 16 maggio 2007, citato nelle premesse, sono conseguentemente disposte le assegnazioni di risorse dirigenziali di seconda fascia, per il conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici indicati negli allegati 1 e 2 ", l'art. 3 di tale D.M. sancisce che i Dirigenti Regionali provvedono a conferire gli incarichi dirigenziali per ciascuno indicati, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 16 maggio 2007, e l'art. 4 stabilisce che il Direttore generale per l'organizzazione espleta la procedura di cui all'art.8 comma 2 del D.M. 16 maggio 2007, fornendo tutti gli elementi occorrenti agli adempimenti di cui all'articolo 3. Orbene il suddetto art. 20 del D.P.R. 27.11.2007 sanciva che il decreto ministeriale da emanarsi nei sessanta giorni, avrebbe dovuto stabilire l'individuazione degli uffici di livello dirigenziali non generali nell'ambito delle direzioni generali centrali e periferiche e la definizione dei relativi compiti, quindi non la disciplina di delega delle nomine dirigenziali.

Ed ancora: l'art. 4 comma 1 lettera C) del Dl.gs 165/2001 sancisce che il Ministro individua le risorse umane e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale, e l'art. 8 del D.M. 16 maggio 2007 stabilisce che i Dirigenti di seconda fascia (e quindi le risorse umane, e non le risorse dirigenziali intese come posti funzionali)  devono essere assegnate con decreto ministeriale, a seguito di comunicazione al Ministro da parte del Direttore Generale delle proposte basate sulle valutazioni di idoneità tecnica dei Dirigenti interessati a ricoprire le funzioni dirigenziali (a seguito di domanda), utilizzando i relativi curricula. Invece con il D.M.. 28.02.2008, in netta violazione dell'art. 4 comma 1 lettera C) dl.gs 165/2001 dell'art. 8 del D.M. 28.02.2008 e dell'art. 20 del D.P.R. 27.11.2007, ha stabilito un'assegnazione di posti Dirigenziali, stabilendo poi che le risorse umane Dirigenziale, dovevano essere assegnate dai Direttori Regionali, su indicazione del Direttore Generale per gli Affari Generali.

Pertanto per tutte le su esposte illegittimità il D.M. 28.02.2008 non deve essere registrato, né devono essere registrati i provvedimenti di nomina dei Dirigenti di seconda fascia, conseguenti a tale D.M.

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