venerdì, aprile 11, 2008

IL DECRETO DEFINITIVO SULLA SICUREZZA NEL LAVORO (DLGS CDM 1.4.2008)

Il testo ha avuto il definitivo via libera dal Consiglio dei ministri


Il testo ha avuto il definitivo via libera dal Consiglio dei ministri Traguardo finale per la riforma sulla sicurezza sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo recante il testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tour de force che ha portato all'attuazione della legge delega n. 123 del 2007 si è rilevato alquanto complesso: per i tempi politicamente strettissimi a Camere sciolte (si spensi che l'esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri risale al 6 marzo 2008), per la mole del riordino 13 titoli per 306 articoli, che vanno dai principi generali alle misure di dettaglio per i diversi settori produttivi e per il clima nel quale l'esame si è svolto, scandito da un continuo conteggio di caduti sul lavoro. Gli interventi di riordino sono stati numerosi, tutti volti ad alzare il livello di protezione dei dipendenti ed a semplificare gli adempimenti burocratici per le imprese, favorendo la messa in sicurezza delle strutture, e vengono estesi a tutti i lavoratori: dipendenti, autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, di impresa familiare e flessibili. I punti cardine della legge riguardano: gli obblighi per il datore di lavoro, le sanzioni, la sospensione dell'attività dell'impresa e l'interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici nonché la sorveglianza sanitaria. Obblighi per il datore di lavoro : Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento conseguente a tale valutazione sia in caso di normali attività lavorative che in caso di appalto e subappalto. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione. Nomina del medico competente. Individuazione dei lavoratori incaricati al servizio di emergenza e prevenzione incendi, di salvataggio e primo soccorso, ai quali devono essere forniti idonei dispositivi di protezione individuale. Richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori di tutte le misure previste dalle norme vigenti. Informare in tempo reale i lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. Formare e informare i lavoratori, i dirigenti, i preposti. Consentire la normale attività ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Consegnare agli Rls copia del documento di valutazione di rischio. Comunicare agli enti preposti Inail e Ipsema i dati relativi agli infortuni. Munire tutti i lavoratori di una tessera di riconoscimento ivi compresi quelli delle ditte in appalto e subappalto. Fornire informazioni al medico competente in merito alla natura dei rischi, organizzazione del lavoro, descrizione degli impianti, dati sulle malattie professionali e i relativi provvedimenti. Interventi di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali dove si svolge l'attività lavorativa. Le sanzioni: Arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro se non viene effettuata la valutazione dei rischi, se non viene redatto il documento di valutazione dei rischi, e in caso di mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione. Arresto da sei mesi ad un anno quando la mancata valutazione dei rischi interessa imprese altamente pericolose come quelle per la fabbricazione di esplosivi, la lavorazione di agenti cancerogeni, il lavoro in miniera, i cantieri edili particolarmente complessi. La sospensione dell'attività di impresa e l'interdizione alla partecipazione ad appalti pubblici: presenza di oltre il 20% di lavoratori in nero. Violazione ripetuta delle misure di riposo. Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto (mancato utilizzo della cintura di sicurezza, mancanza di protezioni verso il vuoto). Violazioni che espongono al rischio di seppellimento (mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno). Violazioni che espongono al rischio di folgoramento (lavori in tensione, mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d'incendio (mancanza certificato prevenzione incendi per le attività soggette, mancanza mezzi estinzione incendi). Violazioni che espongono al rischio d'amianto (mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto). Sorveglianza sanitaria: Viene istituito un libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore che seguirà l'intera vita lavorativa, anche quando si cambierà lavoro o mansione. Le risultanze della sorveglianza sanitaria svolte dal medico competente dipendente dall'azienda, verranno annualmente comunicate al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Asl territorialmente interessata. Finalmente sarà possibile avere a disposizione una informazione epidemiologica per milioni da lavoratrici e lavoratori sottoposti a visite mediche professionali. Viene confermato l'obbligo per le Aziende di tenere un registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni. Tale registro va trasmesso annualmente all'Ispesl e al Ssn. Il provvedimento a giorni verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo è soggetto a ritocchi fino al momento della pubblicazione in Gazzetta. Nel parere, reso in esecuzione.

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