venerdì, ottobre 24, 2008

comunicato n. 81

Riunione Amministrazione/OO.SS. del 23 ottobre 2008.

I lavori sono iniziati con l’ informativa da parte dell’ Amministrazione, che ha riferito le OO.SS. che entro il 17 dicembre si concluderà la formazione riguardante la riqualificazione da B3 a C1. La formazione avverrà per due profili alla volta ad esempio, i restauratori con gli storci dell’ arte. Probabilmente gli esami orali avverranno entro la primavera prossima.
Per quanto riguarda i progetti posti all’ esame del tavolo, abbiamo accolto positivamente quello sulla valorizzazione delle collezioni museali ( ex ATM).
Per ciò che concerne il progetto nazionale integrativo per le aperture natalizie 2007, abbiamo dato la nostra disponibilità purché sia esteso a tutti gli Istituti che sono stati aperti durante le festività natalizie.


Permessi lavorativi 104: approvati in Commissione
Lavoro nuovi emendamenti
Approda oggi all’aula della Camera, la discussione del disegno di legge 1441 ter (Collegato alla Finanziaria), già discusso nelle Commissioni di Montecitorio, ed ampiamente emendato dallo stesso Governo.

Il testo contiene, come noto, anche una modifica all’articolo 33 della Legge 104/1992 relativo ai permessi ai lavoratori che assistono familiari con handicap grave. Modifica, lo rimarchiamo, che riguarda sia i dipendenti pubblici che i dipendenti privati.

Il testo che arriva in aula, è il risultato di una ripetuta azione del Governo che ha presentato – in fasi successive – diverse proposte di modifiche all’articolo 33. Dopo ripetute bocciature in Commissione lavoro, quello che riportiamo in calce è la versione accettata e che verrà votata dalla Camera. I margini di manovra per possibili emendamenti sono praticamente inesistenti: verosimilmente il Governo porrà la fiducia.

Vediamo, quindi, cosa comportano le modificazioni alla Legge 104/1992 proposte e, come detto, destinate con tutta probabilità a diventare formalmente legge. L’effetto, a tutta prima, appare piuttosto annacquato rispetto alle intenzioni iniziali del Governo. Tuttavia, non dimentichiamo che queste nuove disposizioni saranno poi oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali.

Beneficiari dei permessi
La prima sostanziale modificazione investe il terzo comma dell’articolo 33 – che viene sostituito - e riguarda proprio la definizione degli aventi diritti ai permessi.

In assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile retribuito:
1. il genitore;
2. il coniuge;
3. il parente o l’affine entro il secondo grado.

I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:
a) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o “mancanti”.
b) quando i genitore o il coniuge della persona con handicap abbia più di 65 anni oppure sia affetto da patologie invalidanti.

Per i genitori di bambini di età inferiore ai tre anni rimangono invariate le disposizioni precedenti - due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anni di vita del bambino – e viene introdotta, con la formulazione diversa del comma 3, anche la possibilità di fruire dei permessi articolati in tre giorni. Si potrà scegliere fra i tre tipi diversi di beneficio.
Sempre a proposito di genitori, il nuovo testo precisa che entrambi possono avvalersi, alternativamente, dei permessi. Non si tratta di una novità sostanziale, visto che questa possibilità era già ampiamente applicata operativamente.

Sede di lavoro
Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Il primo è un interesse legittimo (peraltro molto aleatorio), ma il secondo è un vero e proprio diritto soggettivo.
Il testo proposto dal Governo, opportunamente, indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.
Nel testo proposto si rileva un errore tecnico-giuridico: l’opportunità non è formalmente estesa ai genitori con bambini di età inferiore ai tre anni (comma 1 e 2), ma solo ai lavoratori contemplati dal comma 3. Un “piccolo” pasticcio che ci auguriamo possa essere corretto in sede di approvazione.

Controlli
All'articolo 33 della Legge 104, viene aggiunto un comma che apre la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi.
Non si tratta, ovviamente, di controlli preventivi alla concessione dei permessi, poiché questi vengono già effettuati.
Dal comma si comprende già chiaramente quello che verrà poi normato dal punto di vista amministrativo: il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione dei controlli, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione (cioè non può effettuarli in proprio). I controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l’assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi.
Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza delle condizioni (es. si “scopre” che il lavoratore che fruisce dei permessi li usa per svolgere un secondo lavoro e quindi non assiste il disabile) , il diritto dei benefici decade e si verificano i presupposti per un’azione disciplinare.

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