venerdì, ottobre 24, 2008

DETRAZIONI FISCALI – DIFFICOLTA’ APPLICATIVE E SCARSA CHIAREZZA

DETRAZIONI FISCALI – DIFFICOLTA’ APPLICATIVE E SCARSA CHIAREZZA

Come a molti è noto, già dalla metà del 2007 è in vigore il così detto “scontrino parlante”, che consente di beneficiare di detrazioni fiscali, in presenza degli elementi essenziali quali:
- il dettaglio dei prodotti acquistati;
- la quantità delle confezioni;
- il codice fiscale del paziente.
La procedura, non entrata ancora del tutto a regime per una serie di difficoltà, ha imposto ai farmacisti una serie di adempimenti di rilevanza contabile che esulano propriamente dal campo delle loro occupazioni professionali, imponendo ad essi, di fatto, di aggiornare gli strumenti informatici in dotazione, al fine di consentire alla clientela di ottenere la documentazione utile alla detrazione fiscale.
Ma le maggiori difficoltà sono arrivate dalla stessa Agenzia delle Entrate, alla quale si sono rivolte le stesse associazioni dei farmacisti, che, pur cercando di chiarire la materia con una serie di circolari esplicative, ha espresso pareri non sempre omogenei, inducendo spesso da un lato i farmacisti a “improvvisare” e dall’altro il cittadino a non capire quali siano i confini certi entro cui poter beneficiare delle detrazioni fiscali per l’acquisto di prodotti farmaceutici.
Sulla base delle indicazioni acquisibili -Agenzia delle Entrate e consulenti commercialisti– si può descrivere un quadro di massima, suscettibile in ogni caso di costante aggiornamento, dei prodotti acquistabili in farmacia e per i quali è possibile richiedere la detrazione fiscale nella propria dichiarazione dei redditi:

MEDICINALI CON RICETTA OBBLIGATORIA: si deve allegare lo scontrino fiscale alla ricetta medica, oppure, in caso di ricette non ripetibili, a una copia della stessa.

MEDICINALI SENZA RICETTA OBBLIGATORIA: gli scontrini vanno allegati al modulo di autocertificazione.

TICKET SANITARIO: lo scontrino fiscale va allegato alla fotocopia della ricetta.

RICETTA ALIMENTI PER L’INFANZIA: si può allegare lo scontrino alla ricetta specialistica nella quale deve risultare la patologia. Non sono detraibili, anche se prescritti, gli alimenti ad uso esclusivamente alimentare.

APPARECCHIATURE SANITARIE: si può allegare lo scontrino o la fattura al modulo di autocertificazione in caso di acquisto di apparecchi quali:- aerosol (acquistati direttamente o utilizzati a noleggio);
- misuratori di glicemia, di pressione, siringhe, termometri;
- apparecchi ortopedici, contenitori per esami, ecc.

PRODOTTI OMEOPATICI: lo scontrino va allegato alla ricetta medica o al modulo di autocertificazione.

PRODOTTI MEDICINALI VETERINARI: è possibile richiedere detrazioni per l’acquisto di medicinali veterinari da somministrare ad animali di compagnia. In questo caso lo scontrino fiscale va allegato alla ricetta o al modulo di autocertificazione.

AUTOANALISI: lo scontrino si deve allegare al modulo di autocertificazione.

SPESE PER PRODOTTI NON DETRAIBILI: attualmente non posso essere detratte le seguenti categorie di prodotti merceologici:
- dietetici;
- integratori;
- alimenti;
- medicazioni;
- cosmetici.

In conclusione risulta evidente che la regolamentazione della deducibilità ai fini fiscali dalla propria dichiarazione dei redditi delle spese dei prodotti farmaceutici, oltre a risultare incompleta e poco chiara, è lontana da quella semplicità applicativa necessaria per rendere agevole il compito alla platea dei numerosi contribuenti maggiormente interessati che risultano in possesso di più bassi redditi imponibili.

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