giovedì, ottobre 30, 2008

Permessi per portatori di handicap in situazione di gravità. Vediamo come cambia la legge 104/92 con il ddl 1441-quater-a approvato alla Camera.

Il Disegno di Legge 1441-quater A, licenziato ieri dalla Camera dei Deputati, denominato "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", contiene al suo interno l'art. 39-quinquies afferente la "delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi".

In essa sono elencati i princìpi e i criteri direttivi che i decreti legislativi adottati dal Governo dovranno contenere per il riordino della disciplina.

Tra gli emendamenti presentati vi è il 39-quinquies.0100 presentato dal Governo che va a modificare l'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Vediamolo nel dettaglio. Le modifiche alla L. 104/92 riportate di seguito sono comprensive dei subemendamenti approvati alla Camera. (I subemendamenti approvati sono riportati in corsivo).

L'originario comma 3 dell'art. 33 della L. 104/92, che riportiamo integralmente:

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

è stato sostituito con il seguente:

«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque (subemendamento 0. 39-quinquies. 0100. 202 approvato) anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.»;

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. (inserito successivamente con l'approvazione del subemendamento 0. 39-quinquies. 0100. 203.

Le modifiche quindi sono le seguenti:

- inserimento esplicito del coniuge che può usufruire dei permessi;

- la persona con handicap in situazione di gravità può essere il coniuge, il parente o affine entro il secondo grado;

- il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente, ovvero può essere riconosciuto, alternativamente, al padre o alla madre, per assistere il figlio disabile.

Il comma 5 dello stesso articolo viene così rimodulato (si riporta in neretto la parte modificata):

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Trattasi di una norma che riguarda sia il pubblico che il privato, pertanto la locuzione "ove possibile" è auspicabile che sia interpretata non restrittivamente, come è avvenuto fino ad ora, dove nelle fasi applicazione alcune amministrazioni, ivi comprese le Agenzie Fiscali, lo hanno applicato con gli stessi criteri della mobilità.

Al comma 7 e aggiunto il seguente:

«7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro, avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione, (subemendamento 0. 39-quinquies. 0100. 20 approvato) accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.»

Pertanto, la sanzione eventuale consiste nella decadenza dalle agevolazioni, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, così come sottolineato dal ministro Brunetta, nella nota di commento alla Legge, pubblicata sul sito della Funzione pubblica.

All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse. Pertanto:

Art. 20. L. 53/2000 - Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap.

1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. (nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. SOPPRESSO).

Il comma 4 dell'art. 39-quinquies. 1 prevede che le amministrazioni pubbliche comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

Il comma 5 prevede infine che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma precedente.
Il disegno di legge 1441-quater A, approvato dalla Camera, passerà adesso al Senato per l'approvazione definitiva.
(Il Segretario Nazionale, Massimo Battaglia).»




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