giovedì, ottobre 21, 2010

dal comunicato n. 47/10

ANCHE IL MiBAC DEVE GARANTIRE L’ ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE E’ LA REGOLA E NON L’ECCEZIONE.

Il 3 settembre 2010, il Tar del Lazio, con sentenza n. 32103, si è pronunciato favorevolmente al ricorso presentato da una partecipante ad un concorso presso il MiBAC che, ritenendosi danneggiata dalla posizione in graduatoria, chiedeva di accedere agli elaborati ed ai curriculum degli altri concorrenti.
A seguito del silenzio-rigetto dell’ istanza, la suddetta si vedeva costretta a ricorrere al TAR del Lazio che,poi nella sentenza precisava ancora una volta innanzitutto che l’accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il diniego è l’ eccezione.
Fatte queste premesse, altra considerazione interessante è che: “L’ accesso può infatti essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dall’ art. 24 L. 241/1990, tra i quali non rientra quella in parola”.
“Pertanto l’accesso ai documenti prodotti dai candidati (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati) non può essere rifiutato dall’amministrazione dato che:
Sempre in materia di accesso agli atti amministrativi, ed in relazione al diniego, abbiamo il conforto anche di una precedente sentenza, sempre del TAR del Lazio, del 12 novembre 2009 a seguito di ricorso avverso un provvedimento emesso dall’ INPS.
Tornando al nostro Ministero, ormai è palese che in materia di accesso agli atti amministrativi deve rassegnarsi a quanto ormai consolidato in giurisprudenza, specie per quanto riguarda il frequente diniego che oppone ai richiedenti ed inoltre perché il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sempre sul diritto alla riservatezza dei terzi.
Il MiBAC, se non vuole continuare a soccombere in giudizio farà quindi bene ad adeguarsi anche perché, come dimostra anche questa sentenza, “In relazione al comportamento del Ministero che, a quasi venti anni dall’emanazione della L. n.241/1990, ha costretto l’interessata ad adire la via giurisdizionale per ottenere un diritto pacifico ed il rimborso delle spese, secondo le regole generali. Infine è stato sentenziato che seguono la soccombenza riconosciuta in € 2.000,000 di cui € 500,00 per spese” ( e io pago…).
In conclusione, è’ ora di finirla con questo atteggiamento persistente da parte del MiBAC atto a negare l’ accesso agli atti amministrativi
Per completezza di informazione, si trascrive la sentenza in questione.

N. 32103/2010 REG.SEN.
N. 03367/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3367 del 2010, proposto da Giusy Ruiz, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Damiani, con domicilio eletto presso Michele Damiani in Roma, via Mordini, 14;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

D'Angeli Paolo, Di Ciommo Angela, Nicolazzo Vincenzo, Tarasco Antonio, Passarelli Paola, Muratori Giorgia, Tommasino Mario, Franzone Alessandra, Pasqualetti Giorgio, Compagnoni Benedetto Luigi, Parente Antonio, Piccioni Elisabetta;

per l'annullamento

DEL SILENZIO RIGETTO SULL’ISTANZA DEL 3.2.2010 DI ACCESSO AI DOCUMENTI EX ART. 25 L. N. 241/90.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 il Cons . Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente, che aveva partecipato al concorso pubblico per esami e titoli a cinque posti di dirigente amministrativo, indetta con decreto direttoriale del 1 marzo 2007, pur essendosi brillantemente collocata in graduatoria, non era risultata vincitrice del predetto concorso.
Con istanza notificata il 3 febbraio 2010 la ricorrente, motivata con esplicito riferimento all’esigenza di tutelare le proprie posizioni soggettive, ha in conseguenza richiesto l’accesso ai titoli di studio ed ai documenti comprovanti i titoli di preferenza dai concorrenti classificarsi fino all’undicesimo posto nella graduatoria del concorso.
Il ricorso, debitamente notificato a tutti i controinteressati, è affidato alla denuncia della violazione dell’art. 97 Cost. e degli art. 22 e ss. della 7.8.1990, n. 241: la conoscenza degli atti del concorso richiesti sarebbe stata indispensabile per garantire la tutela della sua posizione giuridica, dovendosi peraltro escludere al riguardo ogni profilo di riservatezza.
L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio.
Chiamata alla Camera di Consiglio la causa, su richiesta del patrocinatore della ricorrente, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Come è noto, in base ai principi generali in materia, l'accesso agli atti amministrativi è la regola, mentre il diniego è l’eccezione.
L’accesso può infatti essere escluso solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dall’art. 24 L. n. 241/1990, tra i quali non rientra quella in parola.
Pertanto l’accesso ai documenti prodotti dai candidati (ma anche ai verbali, alle schede di valutazione ed agli elaborati) non può essere rifiutato dall’amministrazione dato che:
-- il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 12 novembre 2009, n. 11094);
-- deve essere esclusa in radice, rispetto a tali documenti, l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, sia perché i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza; e sia perché tali atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09 febbraio 2010, n. 726);
-- non vi è alcuna necessità di attendere la conclusione della medesima, in quanto non v’è necessità che la lesione si faccia concreta e quindi con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto il candidato è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti specie laddove l'interessato abbia chiesto copia di atti, quali curriculum, titoli, ecc. in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 25 novembre 2009, n. 3460);
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente all’accesso alla documentazione richiesta entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica del presente decisione.
In relazione al comportamento del Ministero che, a quasi venti anni dall’emanazione della L. n.241/1990, ha costretto l’interessata ad adire la via giurisdizionale per ottenere un diritto pacifico le spese, secondo le regole generali. seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidati in € 2.000,000 di cui € 500,00 per spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.II^- quater:
1. Accoglie il ricorso avverso il silenzio-rifiuto, e per l’effetto dichiara l'obbligo del Ministero a provvedere sulla domanda di accesso della ricorrente nei tempi e nei modi di cui in motivazione;
2. Condanna la Regione al pagamento delle spese processuali che vengono complessivamente liquidate in € 2.000,00 di cui 500,00 per spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

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