mercoledì, ottobre 06, 2010

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

ARAB  Associazione Restauratori Archivi Biblioteche

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Spettabile Ufficio Legislativo Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Consigliere Pierfrancesco Ungari

 

Spettabile  Federazione CONF.SAL - UNSA

Coordinamento Nazionale Beni Culturali

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma Tel. 0667232348 – 0667232889 Fax. 066785552 – 1786070337

Internet: www.unsabeniculturali.it E-Mail info@unsabeniculturali.it

 

 

Oggetto : COMUNICATO SINDACALE N. 26/10, documento “Ipotesi di accordo sui Profili professionali della III Area.”

 

03 FUNZIONARIO ARCHIVISTA DI STATO

e. progetta e dirige interventi di conservazione dei beni archivistici; sbagliato, solo per quanto riguarda lo “Studio” cfr art. 29 codice urbani

 

04 FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO

 

f. progetta e dirige interventi relativi alla prevenzione, conservazione e

manutenzione delle raccolte e al restauro dei beni; sbagliato, solo per quanto riguarda lo “Studio” cfr art. 29 codice urbani

 

07 FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE

Il funzionario restauratore conservatore svolge attività attinenti agli adempimenti

relativi alla prevenzione, manutenzione e restauro dei beni culturali previsti

dalla normativa di tutela e dalle disposizioni di legge relative all’organizzazione

dell’Amministrazione. Sbagliato, descrizione limitativa rispetto alla realtà giuridica, occorre novellare la vera natura del profilo professionale con diritto esclusivo di firma rinveniente nell’apposito decreto

 

Spettabili signori avendo partecipato attivamente dal 1994 alla stesura di TUTTI i testi di legge riguardanti la Manutenzione e Restauro di cui categoria opera Specializzata LLPP OS2 , alla stesura dell’articolo 29 “Conservazione “ del Codice Urbani, alla stesura dell’art 182 “ definizioni di Restauratore”, alla stesura dei decreti attuativi del medesimo art 29 sui profili professionali e sugli standard dell’insegnamento del Restauro rileviamo le seguenti difformità, contraddizioni ed inesattezze nella bozza pervenutaci sull’argomento in oggetto

 

In premessa occorre dire che per la prima volta l’art. 29 del Codice beni culturali rende la definizione giuridica di Conservazione definendola così:

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.(attività che si estrinseca nella realtà solo con le procedure e qualificazioni di cui LL.PP codice appalti lavori e servizi 163/06 e regolamento attuativo 2010, anche quando eseguita in proprio all’interno della PA.ndr.)

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti.(attività che si estrinseca nella realtà solo con le procedure e qualificazioni di cui LL.PP codice appalti lavori e servizi 163/06 e regolamento attuativo 2010, anche quando eseguita in proprio all’interno della PA.ndr.)

4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale. .(attività che si estrinseca nella realtà solo con le procedure e qualificazioni di cui LL.PP e Cat.OS2 codice appalti lavori e servizi 163/06 e regolamento attuativo 2010anche quando eseguita in proprio all’interno della PA.ndr.)

 

Per la ben nota teoria degli insiemi quindi non si possono affiancare le parole Conservazione e “manutenzione delle raccolte e al restauro dei beni” come novellato nel profilo 04 FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO. Sarebbe come dire “ vengono i 7 nani , Mammolo e Pisolo”

Inoltre ,e più importante, la novellazione circa l’attribuzione di facoltà di Progettare e Dirigere interventi di Manutenzione e Restauro appare in netta e insanabile conflitto di attribuzione di altre leggi, di gerarchia superiore che indicano con precisione il chi fa cosa in questo settore

 

Inoltre per quanto riguarda il profilo 07 FUNZIONARIO RESTAURATORE CONSERVATORE

le sue esclusive attribuzioni con potere di firma derivante dall’esame di stato sono novellate in modo difforme e più limitativo nel documento in oggetto , rispetto alla novellazione dell’apposito decreto, di sotto riportato

 

Il titolo di studio formativo esclusivo previsto dall’art 29 del Codice BC , previsto per l’accesso alla professione e al  profilo di Restauratore, deriva  dal  DECRETO 26 maggio 2009, n. 87 “Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonche' delle modalita' di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. (09G0098)”,  il quale qualifica il Restauratore  in modo esclusivo e prioritario all’ Insegnamento Universitario, alla Progettazione , Direzione Lavori , Direzione Tecnica di Soggetto Esecutore( Dm 294/00 mod. 420/01) , sia dall’esterno, che dall’interno della PA

Ricordiamo qui cosa dice il comma 9 dell’art 29:

“L’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,, nonché le caratteristiche del corpo docente.”

Come vedete di seguito il Decreto ministeriale (b.a.c.) 26 maggio 2009, n. 86
Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'art. 29, comma 7, del d.lgs. n. 42 del 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
 novella così le attività esclusive del Restauratore meglio specificate nel dettaglio nell’allegato A:

 

Art. 1. Restauratore di beni culturali

1. Il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, è il professionista ( nel senso anche giuridico del temine , cioè che ha l’abilitazione tramite esame di stato ndr) che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurarne la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi;( nell’allegato A si evince la parte di competenza ndr ) esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro. Svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione. Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell'allegato A al presente decreto.

2. La qualifica di «restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo.

Ne consegue che il Restauratore qualificato è un Professionista nel senso compiuto e legale del termine , in quanto rinviene l’esclusività delle sue competenze da uno specifico ed esclusivo percorso formativo di diploma di laurea specialistica o magistrale,voluto dal Codice dei beni culturali, con Esame di Stato per abilitarsi all’ esercizio della professione quindi con POTERE ESCLUSIV0 di FIRMA

A tale profilo, sono equiparati per effetto dell’articolo 29 e 182 anche i restauratori pregressi alla laurea in oggetto indipendentemente dall’esito del bando di qualificazione attualmente pendente al ministero ( cioè anche se il bando viene annullato le prerogative esclusive restano,rinvenendo dal codice appalti,  viene solo a mancare la facilitazione di individuazione immediata dei requisiti data dall’elenco, ndr)

Tale specificità lo distingue nettamente dallo Storico dell’Arte, dall’Archivista e dal Bibliotecario che non sono professionisti nel termine giuridico del termine e sicuramente non nel senso novellato dal glossario delle definizioni di cui regolamento generale del Codice Appalti dlgs 163  titolo X

approvato ieri ( vedi allegati)

l’Attività di Manutenzione e Restauro dei Beni Tutelati Mobili, è divenuta quindi una Procedura normata e non è più una pratica, e non può ESISTERE al di fuori dell’applicazione delle norme , così come non ESISTE il “Restauratore Assoluto” fuori dall’attività Normata, a meno che non si tratti del Ricercatore Universitario : queste norme dettagliano quasi pedantescamente le attività e i correlati saperi occorrenti, che nella fattispecie sono le Procedure della progettazione secondo Titolo XI Dlgs regolamento 163 ,che fino a prova contraria è l’unico strumento legalmente valido per fare progettazione di manutenzione e restauro di beni culturali tutelati.

 

In sintesi la Procedura di riferimento è questa

 

Per “confezionare” l’affidamento di un lavoro di manutenzione o restauro di Beni Culturali Mobili, nella fattispecie, di proprietà pubblica o privata sottoposti a tutela è necessario

Figure burocratiche tecnico-amministrative:

1) Responsabile del Procedimento del proprietario commitente

2) Progettista Qualificato

3) Direttore dei Lavori (ufficio del, con eventuali assistenti)

4) Impresa qualificata per categoria di opera specializzata OS2Superfici Decorate e Beni Mobili di interesse storico artistico”

5) Nulla osta dell’organo di Tutela (nel caso di Beni Culturali non Statali, o Privati Notificati)

Il Progettista, il Direttore dei Lavori, devono avere i requisiti di legge previsti per i Beni Culturali Mobili (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori

Che comprende , ove non modificati o abrogati gli articoli delle seguenti leggi previgenti

L.109/94 succ.mod fino a l. 166/02 ,Dlgs 42/04, DLgs 30/04 )

 

Poi occorre:

Il Capitolato Speciale

Il Progetto Preliminare (vedi art. 237, titolo XI Regolamento Generale 163 , e Dlgs 163/06 artt 202-203)

Il Progetto Definitivo (art. 238 titolo XI Regolamento Generale 163, DLgs 163 /06,

artt 202-203)

Il Progetto Esecutivo (art. 239, Titolo XI Regolamento Generale, D.Lgs 63, DLgs 163 /06,

artt 202-203)

Si rimanda gli allegati la enorme quantità di saperi e informazioni che occorre avere per espletare tali funzioni

Non risulta allo stato dell’arte che Bibliotecari Archivisti e Storici dell’arte siano considerate professioni assoggettate ad abilitazione mediante esame di stato

Definizione di Professionista: è colui che esercita la propria professione a fronte di un titolo di studio con esame di stato per la quale lo Stato riconosce giuridicamente una Istituzione di rappresentanza (Collegi, Ordini e associazioni professionali). Pertanto l'attività del professionista è vincolata alle norme dell'ordinamento Costituzionale ed Istituzionale dello Stato.

Per poter esercitare la professione corrispondente al proprio titolo di laurea, la normativa vigente prevede il superamento di un Esame di Stato finalizzato al conseguimento della abilitazione a tale esercizio.( caso dei restauratori in forza del codice dei beni culturali )

Dal che si capisce ,che tali funzioni non possono in alcun modo essere espletate da Bibliotecari ed Archivisti, o Storici dell’arte in conflitto di attribuzione con i Restauratori qualificati con potere di firma, ne de “facto” ne –soprattutto- de “Jure” semplicemente perche la legge conferisce solo ai Restauratori qualificati dall’esame di stato in via esclusiva queste prerogative , e appare ovvio che una mera novellazione di attribuzioni nei nuovi profili professionali che il Min Bac vuole adottare non può costituire una limitazione, o peggio violazione ed abrogazione di norme contenute nello stesso Codice dei beni culturali e in quello degli appalti di lavori e servizi che il medesimo ministero è tenuto ad osservare

Essendo queste le prerogative da ammettere nel profilo 07 , per una in pacifica convivenza , quelle dei profili 03 e 04 vanno ridefinite chiarendole e ricondotte nei propri ambiti di competenza

ALLEGATO A

Processi di lavoro e attività caratterizzanti il profilo di competenze del restauratore -conservatore

Area A – Ricerca, Documentazione e Archiviazione

A1 – Studio delle tecniche esecutive e dei materiali costitutivi dell’opera (anche in collaborazione con le professionalità indicate all’articolo 4)

A2 – Raccolta di fonti storiche e documentali, di dati relativi al bene, all’ambiente, ecc., ivi compresa la consultazione delle banche dati esistenti (anche in collaborazione con le altre professionalità indicate in Premessa)

A3 – Preparazione di dossier grafico/fotografico

A4 – Documentazione e archiviazione di tutte le fasi del lavoro (cartacea, elettronica, ecc.)

A5 – Redazione delle schede conservative

A6 – Raccolta della documentazione per usi fiscali e amministrativi

A7 – Stesura della relazione finale per il committente e per l’Amministrazione preposta alla tutela, finalizzata anche alla redazione del consuntivo tecnico-scientifico.

 

Area B – Sopralluogo e analisi dell’opera e del contesto (finalizzati alla progettazione e/o esecuzione

B1 – Valutazione delle interazioni tra il bene e il suo contesto B2 – Analisi storico-critica del bene (in collaborazione con le altre professionalità citate in Premessa)

B3 – Esame preliminare delle condizioni di degrado del bene, con identificazione e localizzazione delle cause del degrado

B4 – Rilevamento di eventuali interventi precedenti

B5– Prelievo di campioni (anche in collaborazione con le professionalità indicate all’articolo 4)

B6 – Prime indagini diagnostiche dirette e/o assistenza alle stesse (analisi UV, IR, idrometriche, ecc.) (in collaborazione con le professionalità indicate all’articolo 4)

 

Area C – Progettazione dell’intervento di restauro/di conservazione programmata

 

 

C1 – Perfezionamento del progetto preliminare per definire uno studio di fattibilità e/o compilare la scheda tecnica prevista dalla normativa di settore

C2 – Prima formulazione di un progetto diagnostico e di acquisizione dei dati (in collaborazione con le professionalità indicate all’articolo 4)

C3 – Prima formulazione del programma di intervento sul contesto o collaborazione alla formulazione dello stesso

C4 – Prima formulazione del programma di intervento sul bene

C5 – Formulazione del progetto definitivo di intervento (in collaborazione con le altre professionalità citate in Premessa)

C6 – Redazione del progetto esecutivo e del piano di manutenzione

C7 – Aggiornamento in corso d’opera del progetto esecutivo

 

Area D – Esecuzione dell’intervento (finalizzato alla conservazione, alla presentazione estetica e alla fruizione

D1 –Partecipazione alla definizione dei contenuti contrattuali con il committente (pubblico o privato)

D2 – Pianificazione interna relativa all’intervento dell’eventuale struttura operativa (individuazione risorse e vincoli, responsabilità, pianificazioni tecniche, ecc…) compresi approvvigionamento e acquisto del materiale e controllo e gestione del magazzino, delle attrezzature, del materiale in stock.

D5 – Allestimento del laboratorio/cantiere in sicurezza (ivi comprese redazione del piano operativo della sicurezza e collaborazione con il coordinatore della sicurezza)

D6 – Operazioni di pronto intervento sul bene allo scopo di rallentarne temporaneamente il degrado

D7 – Vigilanza sulle operazioni di imballaggio e trasporto o predisposizione del bene nel caso di intervento in loco

D8 –Predisposizione di indagini aggiuntive (resesi necessarie in corso d’opera)  e delle indagini diagnostiche preventivate; perfezionamento dei saggi operativi

D9 – Perfezionamento in corso d’opera della progettazione esecutiva, definendo le modalità d’intervento, la scelta dei materiali e delle metodologie.

D10 – Esecuzione dell’intervento

D11 – Direzione lavori degli interventi, per la parte di competenza

D12 – Collaudi tecnici

 

Area E - Conservazione programmata del bene

E1 – Redazione della parte di competenza del piano di conservazione programmata relativo al bene

E2 – Monitoraggio dell’intervento svolto

E3 – Collaborazione al ripristino e mantenimento delle condizioni ambientali ottimali; misurazioni dei parametri ambientali

E4 – Partecipazione alle ispezioni e/o ai controlli previsti nel piano di conservazione programmata

E5 - Elaborazione del Disaster Planning e della Carta del Rischio relativa alle emergenze probabilisticamente occorribili al bene reinserito nel suo contesto

Area F - Ricerca, sperimentazione e didattica

F1 - Collaborazione, con le altre professionalità indicate in Premessa ed all’articolo 4, a programmi di ricerca e sperimentazione su metodologie di intervento, tecnologie, strumentazioni scientifiche e nuovi materiali per la conservazione

F2 - Attività didattica esclusiva dell’insegnamento delle conoscenze caratterizzanti il profilo professionale come specificato dalle allegate tabelle , in qualsiasi tipo di istituto di formazione per ogni grado di titolo rilasciato e attività di comunicazione relative ai contenuti e agli strumenti professionali specifici

F3 – proprietà letteraria esclusiva dei contenuti tecnico – scientifici rinvenienti dalle attività specifiche del profilo professionale

 

CONCLUSIONI

Non vi è nessun particolare ostacolo, per ora ( cioè  fino a quando non vi saranno i primi restauratori laureati  assunti) al fatto che Bibliotecari, Archivisti e Storici dell’arte particolarmente preparati in materie giuridiche possano espletare le funzioni di Responsabile del procedimento e eseguire la programmazione triennale con la preparazioni delle fasi di prefattibilità del progetto preliminare ( vedi allegati), e, per la parte di loro competenza prevista dal Progettista , collaborare con il Progettista Restauratore

Occorre però armonizzare la novellazione dei loro profili professionali eliminando le oscurità. Le cattive interpretazioni, i conflitti di competenza ora presenti

Firmato il Segretario ARAB , Dr. Marco Sassetti

Docente di Procedure e norme di manutenzione e restauro dei Beni Culturali, Unige

 

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