mercoledì, ottobre 06, 2010

DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

LE NOSTRE INIZIATIVE CONTRO LA MANOVRA

 

Abbiamo dato conto dell’intensa attività che la Federazione Confsal-Unsa sta realizzando per conseguire l’obiettivo di modificare alcuni passaggi critici della c.d. “manovra di giugno”, anche attraverso incontri del Segretario Generale con alcuni parlamentari dei diversi schieramenti. Sembra che le nostre iniziative degli ultimi giorni possano aprire degli sbocchi di modifica della manovra durante l’iter di conversione in Legge del D.L. 78/10.

A fine esplicativo riproduciamo qui di seguito il testo del Decreto Legge e la corrispondente proposta di modifica della Federazione Confsal-Unsa.

 

 

Testo del D.L. n. 78/10

Proposte della Federazione Confsal-Unsa

Art. 9, comma 17.

Non si da' luogo, senza possibilità di recupero,  alle  procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  successive  modificazioni.  E'  fatta  salva l'erogazione dell'indennità' di  vacanza  contrattuale  nelle  misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo  2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

 

 

Riformulare il comma introducendo la possibilità di aprire le procedure contrattuali per il triennio 2010-2012 a seguito di una verifica effettiva, all’anno 2011, delle maggiori entrate fiscali, derivate da un contrasto all’evasione e all’elusione fiscale (stimate per circa 120 miliardi di euro).

Art. 9, comma 1.

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo.

 

 

La norma, così come configurata, è irrazionale e illogica poiché, bloccando anche il trattamento accessorio, non tiene conto di molte situazioni che si verificano quotidianamente in tutte le amministrazioni dello Stato.

Ci sono infatti una serie di indennità legate allo svolgimento di particolari attività lavorative che vengono attribuite solo e soltanto se il dipendente svolge quelle attività.

La norma, così come configurata ad oggi e salvo modifiche che chiediamo, impedirebbe al dipendente che nel 2010 non ha svolto determinate mansioni per cui sono previste indennità di salario accessorio (e che quindi ha a fine anno 2010 un certo CUD), di percepire nel 2011 le corrispondenti indennità qualora fosse adibito proprio dal 2011 a quelle mansioni  particolari, poiché otterrebbe un trattamento retributivo nel 2011 superiore a quello del 2010 (che è appunto impedito dalla norma attuale).

 

Abbiamo il serio sospetto che dietro a tale norma non ci sia una miopia politica, ma la scelta astuta di attuare un piano volto a produrre economie di bilancio proprio sui Fondi Unici di Amministrazione. I FUA infatti, in linea teorica pur a parità di stanziamento da un anno all’altro, consentirebbero di assegnare delle quote maggiori di salario accessorio pro-capite ai dipendenti in servizio grazie ai  ciclici pensionamenti, poiché questi libererebbero delle quote di salario accessorio da ridistribuire proprio tra i dipendenti in servizio. Con la previsione della presente norma invece, si impedirebbe questa distribuzione poiché si vieta a un dipendente di percepire un trattamento retributivo (complessivo del salario accessorio) maggiore del 2010.  Il che in sostanza produrrebbe delle quote di FUA che non sarebbero distribuibili al personale, e che –verosimilmente- sarebbero recuperate come economie di bilancio.

 

Chiediamo pertanto, per l’equità sociale e per consentire alle amministrazioni di pianificare la propria attività negli anni avvenire senza essere impedite dal richiedere al personale lo svolgimento di particolari mansioni lavorative cui corrispondono certe indennità, di voler escludere il salario accessorio dal congelamento del trattamento retributivo al 2010.

 

Art. 12, comma 1.

I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

 

2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1:

a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;

 

La Federazione Confsal-Unsa propone di emendare questa previsione che di fatto fa slittare in avanti (12 mesi) il momento in cui il dipendente avrà diritto a percepire l’assegno pensionistico.

È necessario confermare la relazione diretta tra accesso al pensionamento e diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. Questa parte del D.L. 78/10 va pertanto emendata in sede di conversione in Legge.

 

Ulteriori misure relative il trattamento previdenziale delle donne del pubblico impiego

 

Il governo ha deciso di introdurre un emendamento al D.L. 78/10 per accogliere la posizione dell’Unione Europea sulla disparità di trattamento tra uomini e donne del pubblico impiego in materia di età pensionabile.

Il governo pertanto intende prevedere l’adeguamento di tale età a 65 anni a decorrere dal 1 gennaio 2012.

 

 

Posizione della Federazione Confsal-Unsa sull’emendamento del governo

 

La Federazione Confsal-Unsa richiede al governo di esercitare in modo rinnovato il proprio peso politico in sede europea per assicurare una gradualità della misura di adeguamento delle due età di pensionamento.

 

 

 

Il Segretario Generale

Massimo Battaglia

 

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