martedì, ottobre 04, 2011

DAL NOTIZIARIO MAGGIO 2011

UN SINDACATO AUTONOMO FORTEMENTE RAPPRESENTATIVO  ALLE PROSSIME ELEZIONI DELLE RSU

 

 

Premesso che in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie convivono oggi, in attesa dell'approvazione di una legge generale sulla rappresentanza sindacale, due modelli di R.S.U.: uno di origine pattizia in vigore nel settore privato ed uno di fonte legislativa operante nell’area del pubblico impiego. I due modelli, pur ispirati da una comune filosofia, si differenziano in alcuni aspetti, segnatamente nella composizione: mista (due terzi dei componenti eletti ed un terzo designato) in quelle pattizie del settore privato; tutte elettive quelle della pubblica amministrazione. Da rilevare che in quest’ultima area, le elezioni per la costituzione delle R.S.U. assumono un particolare rilievo in quanto i risultati elettorali concorrono a determinare la rappresentatività delle associazioni sindacali. Infatti, vengono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le sole organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo ed il dato elettorale.

Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle R.S.U. rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato. Infatti, le fonti di questa precedente forma di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966 e nelle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all’art. 19 della Legge 300/1970. Rispetto alle Commissioni Interne, le R.S.U. si qualificano in quanto hanno la titolarità alla contrattazione di secondo livello anche se congiunta alle strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nella unità lavorativa.

Nei confronti delle R.S.A. si qualificano, invece, per avere la rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nell’unità lavorativa e non soltanto quella degli iscritti.

Non possono essere considerati precedenti delle R.S.U. i Consigli di Fabbrica in quanto queste strutture, pur rappresentando una esperienza importante nella storia del movimento sindacale italiano, rispondono ad una concezione del sindacato opposta a quella su cui si fondano le rappresentanze sindacali unitarie.

Passando dal regime dei Consigli a quello delle R.S.U. non si è cambiato, infatti, solo la denominazione della struttura, ma, più significativamente, si è sostituito ad un modello di relazioni industriali basato solo sui rapporti di forza, un modello fondato sul reciproco riconoscimento degli attori delle relazioni sindacali e sulla regolamentazione delle procedure. Altresì, con l’introduzione delle R.S.U. si è affermato, inoltre, il primato del concetto di sindacato-associazione rispetto

a quello di sindacato-movimento che era connaturato al sistema dei Consigli. Inoltre, per quanto riguarda le fonti, le R.S.U. furono introdotte con l’Intesa Quadro tra CGIL-CISL-UIL del 1° marzo 1991. Le R.S.U. previste dall’Intesa Quadro furono recepite dal Governo per l’area del pubblico impiego e dalla Confindustria per il settore privato nel Protocollo del 23 luglio 1993. Dal Protocollo scaturirono, tra dicembre ‘93 e settembre ‘94, quattro accordi interconfederali per disciplinarne l’introduzione nei diversi settori produttivi e poi tutta una serie di accordi attuativi di categoria. Specificatamente per l’area del pubblico impiego vanno annoverati tra le fonti anche il Decreto Legislativo 4 novembre 1997, n° 396 e l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 tra ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL. In questo ambito possiamo osservare che nei suoi tratti caratteristici, la Rappresentanza Sindacale Unitaria si presenta come un organismo:

di tipo unico: intanto perché prefigura lo stesso modello di rappresentanza valido per tutte le realtà lavorative e per tutti i settori produttivi, recuperando, in questo senso, quella carenza propria dei Consigli di Fabbrica che si erano consolidati nel settore industriale, ma non erano riusciti ad imporsi negli altri. La R.S.U.  è una struttura di tipo unico anche per due altre ragioni: in primo luogo perché è costituita sulla base di un unico canale elettivo; in secondo luogo, perché esercita tanto i poteri di contrattazione che quelli di consultazione e partecipazione.

di tipo elettivo: perché è espressa e legittimata dal voto diretto ed immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti alle associazioni sindacali. di rappresentanza generale: proprio il fatto di essere legittimata dal voto di tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti, conferisce alla R.S.U. la capacità di rappresentare tutti gli occupati nella realtà lavorativa. di tipo pluralistico: in quanto è aperta alla rappresentanza di tutte le associazioni costituite in sindacato presenti nella unità produttiva od amministrativa ed anche perché favorisce una adeguata composizione professionale e di genere della rappresentanza. Pertanto, si può costituire una Rappresentanza Sindacale Unitaria in tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15 dipendenti. L’iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle:

- associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle R.S.U.;

- associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nella unità produttiva od amministrativa;

- da altre forme associative dei lavoratori, purché formalmente costituite.

A partire dai successivi rinnovi, anche la R.S.U. uscente può assumere l’iniziativa di indire le elezioni.

Come previsto dall’attuale normativa le liste possono essere presentate dalle:

- associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nella unità lavorativa;

- altre associazioni sindacali purché formalmente costituite e che accettino formalmente gli accordi istitutivi delle R.S.U.

Mentre nel settore privato solo queste ultime devono accompagnare le proprie liste con almeno il 5 per cento di firme di elettori, nell’area del pubblico impiego la raccolta di firme è richiesta a tutte le associazioni sindacali presentatrici di lista, in numero non inferiore al 2 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell’1 per cento o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiori dimensioni. Sempre nell’area della pubblica amministrazione, le associazioni di lavoratori diverse da quelle firmatarie del CCNL, per poter presentare le liste, devono, oltre che essere formalmente costituite ed aderire agli accordi istitutivi delle R.S.U., anche applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990, n° 146.

Pertanto a questo proposito ricordiamo che in data 11 aprile, presso l’Aran, è stato firmato il protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti, che si trasmette in allegato. Al fine di definire in modo puntuale gli ambiti entro cui si svolgeranno le elezioni R.S.U, così da consentire ai lavoratori di esprimere il proprio voto in modo da conoscere tutti gli elementi necessari per un esercizio consapevole del diritto di voto, le parti si sono impegnate ad attivare un intenso percorso negoziale che si articola:

- nella revisione delle disposizioni particolari dell’art. 19 del CCNQ del 7.08.1998

- nella modifica dell’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento negoziale del 7.08.98

- nella conclusione del CCNQ di definizione dei nuovi comparti di contrattazione

Il Protocollo prevede che le parti, dopo la sottoscrizione del CCNQ sui comparti, si incontreranno per definire il calendario delle elezioni, che comunque si terranno tre mesi dopo la definizione dei comparti.

È stata sottoscritta anche una clausola di garanzia, secondo la quale, nel caso in cui il CCNQ sui comparti non venga sottoscritto entro il 12 dicembre p.v., le RSU si svolgeranno il 5 e 7 marzo 2012. Tale clausola può rappresentare un valido stimolo per concludere in tempi utili la trattativa per la definizione dei comparti.

 

Giuseppe Urbino

 

 

 

 

Nessun commento:

Posta un commento