venerdì, ottobre 21, 2011

Legge 148/2011: Mobilità Interna ed Esterna ECCO LE NUOVE NORME

La legge 14 settembre 2011, n. 148 ha introdotto nuove norme per quanto concerne la mobilità , infatti le nuove disposizioni contenute nell’art. 1, commi 19 e 29, della L.148: “

Comma 19 All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo2001, n.165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: « il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.».

Comma 29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il comma 19 si riferisce alla mobilità tra diverse Amministrazioni e introduce  un elemento di flessibilità, anche se nei limiti dei posti vacanti, rendendo possibile la movimentazione di personale a invarianza di spesa.

Riteniamo pertanto che questa norma andrebbe ulteriormente regolamentata fissando criteri e  modalità, al fine di evitare che si possa  applicare in maniera discrezionale tra le diverse Amministrazioni.

Il comma 29 riguarda invece la mobilità all’interno della stessa Amministrazione, la norma in discorso rafforza di molto il potere delle Amministrazioni, poiché stabilisce che il dipendente può essere impiegato in luoghi e sedi diverse sulla base di ben precise esigenze dell’Amministrazione d’appartenenza.

Pertanto, introduce un nuovo istituto e cioè il trasferimento d’ufficio.

Inoltre, la norma prevede che i criteri e gli ambiti applicativi siano definiti nella contrattazione di primo livello (ARAN), ma prevede anche che, nelle more della disciplina contrattuale, per i trasferimenti su base regionale si faccia riferimento ai criteri unilateralmente fissati dalla Amministrazione e non contrattati, in quanto consente solo l’informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali.

Nell’applicazione della norma di cui sopra, fa eccezione il Ministero degli Interni che potrà trasferire i propri dipendenti su tutto il territorio nazionale.

È chiaro a tutti che questa nuova normativa deste allarmismo all’interno della categoria e quindi attendiamo maggiori ragguagli nella sua applicazione, ma soprattutto restiamo in attesa di conoscere come si comporterà il MiBAC a riguardo

 

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